Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4475 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4475 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
interlocutoria
Ud. 8/2/18
sul ricorso proposto da
S.p.a. Passaggio Obbligato, domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv. Mattia Gasparin, per procura in calce al ricorso,
(p.e.c. mattia.gasparin@ordineavvocatipadova.it ; fax
049/662441);
– ricorrente nei confronti di
Fallimento della S.C.R. Moda s.a.s. di Romanello Natale e C.
e del socio Romanello Natale;
-intimati LOS
avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari del 231 .251
2018 febbraio 2016 R.G. n. 1102/15;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Data pubblicazione: 23/02/2018
Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
1. In data 7 maggio 2015 la Passaggio Obbligato s.p.a.
ha proposto opposizione allo stato passivo del
nonché del socio illimitatamente responsabile Natale
Romanello. Ha lamentato l’ammissione parziale (per
l’importo di 63.849,22 euro al chirografo e di
13,785,20 euro in privilegio) del maggior credito
insinuato al passivo e vantato in forza di due decreti
ingiuntivi emessi su fatture.
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2. Il fallimento, costituitosi in giudizio, ha eccepito la
inammissibilità dell’opposizione perché tardiva e, in
via subordinata, ne ha chiesto il rigetto per
infondatezza.
3. In data 25 febbraio 2016 il Tribunale di Castrovillari ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso rilevandone la
proposizione, in data 7 maggio 2015, e quindi oltre il
termine perentorio, di cui all’art. 99 L.F., di trenta
giorni dalla comunicazione, avvenuta in data 1 aprile
2015, del decreto di esecutività dello stato passivo. Il
Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la
fallimento S.C.R. Moda s.a.s. di Romanello Natale & C
richiesta rimessione in termini, depositata dalla
ricorrente solo in data 16 febbraio 2016, dato che al
deposito telematico, effettuato tempestivamente ma
presso registro di cancelleria errato, non era seguita
una immediata presentazione di istanza di rimessione
4. Ricorre per cassazione la Passaggio obbligato s.p.a.
affidandosi a due motivi di ricorso.
5. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione
dell’art. 99 L.F. e l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio. La ricorrente, fa presente che il ricorso
è stato depositato in via telematica, in data 30 aprile
2015, e quindi tempestivamente ma presso la
Cancelleria
della
volontaria
giurisdizione,
non
competente nel caso di specie, e tuttavia rileva la
violazione della norma invocata perché l’istanza di
rimessione in termini, presentata successivamente,
non è stata affatto considerata dal Tribunale.
6. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c. ritenendo
erronea la decisione del Tribunale in quanto, a suo
giudizio, la norma invocata presuppone la tempestività
dell’iniziativa di parte successiva al palesarsi della
preclusione derivata dal mancato rispetto del termine,
ed è quanto avvenuto nella specie con la immediata
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in termini.
ripresentazione in via telematica del ricorso presso la
cancelleria competente, mentre non richiede anche la
immediata richiesta di rimessione in termini.
RITENUTO CHE
Non sussistono i presupposti per la decisione della
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della
prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8
febbraio 2018.
presente controversia in camera di consiglio;