Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4475 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 427-2019 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato presso l’avvocato

MARIO DI FRENNA dal quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 17891/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 10/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 10.11.2018 il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da D.M.M., cittadino del Senegal, il quale aveva impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era attendibile; nella regione di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, come desumibile dai report consultati (relativi agli anni 2017 e 2018); non era stata allegata una situazione personale di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente il percorso d’integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia.

Ricorre in cassazione il Diagne con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, n. 8, e art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del T.U.I., nonchè vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, sebbene nella regione del Casamance fosse diffusa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti. Invero, il Tribunale ha escluso la credibilità del ricorrente non ritenendo sussistente una situazione di persecuzione del ricorrente, le cui dichiarazioni sono state considerate inattendibili e poco coerenti, perchè non corrispondenti alle informazioni generali acquisite sul Senegal e perchè smentite da una memoria sottoscritta dallo stesso ricorrente- e da quest’ultimo non contestata- da cui si evince che quest’ultimo aveva lasciato il suo Paese per raggiungere l’Europa per motivi esclusivamente economici.

Inoltre, il motivo è diretto al riesame dei fatti in ordine ai presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, esclusi dal Tribunale in base all’esame di aggiornati report internazionali sulla situazione socio-politica del Senegal.

Inoltre, non sono state allegate situazioni personali di vulnerabilità circa il permesso umanitario, in mancanza delle quali il dedotto inserimento sociale in Italia, desumibile dall’attività lavorativa svolta, e la mancata commissione di reati, non costituiscono elementi sufficienti per legittimare la protezione umanitaria.

In particolare, questa Corte ha affermato che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (v. Cass., n. 17072/18, in riferimento al Senegal).

La censura è altresì inammissibile riguardo al vizio motivazionale, declinato molto genericamente e senza alcuna esplicitazione considerando che il ricorrente, in sostanza, si duole di una diversa interpretazione dei fatti esaminati.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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