Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4474 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 36, presso lo studio dell’avvocato VENDITTI

FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANUTI FRANCESCO

PAOLO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA SOPPRESSA USL/(OMISSIS) (OMISSIS), in

persona

del Direttore Generale dell’A.S.L. BA, Avv. L.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati

TROTTA EDVIGE giusta memoria di costituzione in atti e DIGIROLAMO

LEONARDO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 16/07/2003, depositata il 20/11/2007

R.G.N. 155/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MANUTI FRANCESCO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16 luglio 2003-20 novembre 2007 la Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS), dichiarandone il difetto di legittimazione passiva.

Con la stessa decisione la Corte territoriale ha rigettato l’appello principale della Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) e quello incidentale di L.C., dichiarando che le statuizioni di condanna emesse con la sentenza impugnata (per un importo di L. 10.000.000 già rivalutato oltre interessi dalla domanda) dovevano far carico alla suddetta Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS).

La condanna della ASL (OMISSIS), disposta dal Tribunale di Trani, si riferiva ad un errato trattamento di radioterapia al quale la originaria attrice si era sottoposta presso la divisione di Radioterapia dell’Ospedale civile di Barletta, per la eliminazione di verruche multiple alla mano destra ed ai danni da esso conseguenti.

Avverso tale decisione la L. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resiste la Gestione liquidatoria soppressa USL/(OMISSIS) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1227 c.c., comma 1.

Pur avendo correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità e risarcimento danni da errato trattamento sanitario, i giudici di appello avevano errato riconoscendo, di ufficio, un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., ponendo il seguente quesito: “può un documento sconosciuto, allegato dal perito in modo irrituale e silente alla sua consulenza tecnica di ufficio, contrastante con altro documento ritualmente versato in atti e mai contestato, essere posto a fondamento della decisione”. I giudici di appello avevano posto a fondamento della propria decisione una cartella clinica non acquisita agli atti, che il consulente di ufficio affermava di aver potuto esaminare irritualmente. Dalla copia di tale cartella clinica sarebbe risultato che alla originaria attrice era stato rivolto un invito a ripresentarsi per essere sottoposta a successivi controlli medici.

Il terzo motivo di ricorso riguarda il vizio di i omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Alla L. non era mai stato prescritto di ripresentarsi per una successiva visita di controllo. Pertanto, la costruzione, operata dai giudici di appello, di un suo concorso di colpa basata sul presupposto della inosservanza di tale obbligo costituisce; un vizio motivazionale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. In un giudizio nel quale due consulenti tecnici di ufficio avevano espresso due diverse quantificazioni del grado di inabilità permanente derivato dall’errato trattamento sanitario, la Corte territoriale aveva posto sa base della propria decisione la valutazione di grado inferiore (6% in luogo dell’8%) senza motivare adeguatamente in ordine a tale scelta.

Osserva, il Collegio: i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati.

Nessuna violazione di legge è ravvisabile sotto il profilo indicato nel primo motivo.

L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 cod. civ., comma 1, non concretando un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dar giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte.

Invece, l’ipotesi, prevista dall’art. 1227 cod. civ., comma 2, in cui il debitore, con il proprio contegno colposo, abbia determinato un aggravamento del danno, costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio.

Non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di legge denunciato, avendo i giudici di appello dato atto che il consulente tecnico di ufficio aveva richiamato l’invito a ripresentarsi a visita medica, contenuto nella copia della cartella clinica prodotta.

In ogni caso, la nullità della consulenza tecnica (per utilizzazione di documenti che le parti non abbiano avuto la possibilità di esaminare) deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (Cass. 19 agosto 2002 n. 12231).

Se, invece, la censura dovesse intendersi riferita ad un errore di fatto – relativamente alla prescrizione di una visita di controllo contenuta nella cartella clinica – la stessa avrebbe dovuto costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (che presuppone l’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa).

Gli altri motivi di ricorso, al di là delle censure di violazione di norme di legge, finiscono per sollecitare; una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

Quanto alla critica mossa alla sentenza della Corte territoriale, per avere questa condiviso le conclusioni di un consulente tecnico di ufficio (in luogo di quelle di un altro), è il caso di ribadire, anche in questa sede, che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito.

Pertanto, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

(Cass. 4 maggio 2009 n. 10222).

Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono, infine, possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

Le censure mosse dalla ricorrente alla decisione della Corte barese non posseggono questo grado di specificità.

Donde la inammissibilità anche delle censure formulate sotto tale profilo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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