Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4473 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26850/2015 proposto da:

FUTURO 2000 SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE COMUNALE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUGLIELMO CANTILLO e ORESTE CANTILLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3485/29/2014 emessa il 22/09/2014 della

Commissione Tributaria Regionale di PALERMO, depositata il

12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla parte

controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento a fini Irpeg, Irap ed Iva dell’anno d’imposta 2001, con cui l’amministrazione finanziaria ha contestato alla società ricorrente l’omessa fatturazione nei confronti del consorzio Manital e l’omessa regolarizzazione con riguardo al cd. ribaltamento dei costi tra lo stesso consorzio e la contribuente, per le commesse alla cui esecuzione quest’ultima non ebbe a partecipare;

2. il giudice d’appello ha accolto l’appello dell’amministrazione, ritenendo che l’atto impositivo fosse “da considerare sufficientemente motivato oltre che provato il suo contenuto con l’allegato p.v.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il primo motivo – nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), è fondato, con assorbimento del secondo;

4. la motivazione della sentenza impugnata è infatti meramente apparente, in quanto lungamente profusa in una disamina teorica su natura e funzione del p.v.c., ma sostanzialmente priva di riferimenti ai concreti motivi di appello ed alle ragioni effettive che renderebbero l’atto impositivo debitamente motivato;

5. l’esame delle specifiche peculiarità della fattispecie concreta si rende necessario anche alla luce dei principi affermati nel recente arresto nomofilattico in base al quale “La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l’accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell’assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo” (Cass. S.U. sent. 14/06/2016, n. 12191);

6. la causa va dunque rinviata al giudice di secondo grado per compiuto esame della vicenda alla luce dei menzionati criteri.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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