Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4473 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14838-2018 proposto da:

W.E., nella propria qualità di curatore fallimentare della

(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore speciale

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA CIPOLLA, con procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato il

22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 22.3.18, il Tribunale di Bolzano liquidò a W.E. la somma di Euro 30000,00 a titolo di compenso finale per l’attività svolta di curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., tenendo conto: del compenso liquidato allo stesso Willi per la precedente attività di commissario giudiziale nel procedimento di concordato preventivo (Euro 146.368,36); della relazione ex art. 172 L. Fall., nella procedura di concordato preventivo, da cui era emersa l’assenza di attivo per soddisfare la percentuale progettata; dell’opera prestata quale curatore; della tariffa massima ammontante a Euro 140.000,00.

Il W. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con controricorso illustrato con memoria.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis, c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è dedotta l’omessa o apparente motivazione in ordine ai criteri legali di liquidazione del compenso (D.M. n. 30 del 2012, art. 1).

Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 39, comma 1, L. Fall. e del D.M. n. 30 del 2012, non avendo il Tribunale liquidato almeno il minimo del compenso spettantegli, come risultante dal rendiconto del fallimento approvato.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, L. Fall. e del D.M. n. 30 del 2012, per aver il Tribunale liquidato il suo compenso al di sotto del minimo, considerando come unica la procedura, anzichè tenere distinte la procedura di concordato e la successiva procedura fallimentare, ai fini della liquidazione in esame.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il decreto impugnato è motivato, seppure sinteticamente.

Il secondo e terzo motivo- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono parimenti inammissibili. Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha liquidato il compenso per la sua opera di curatore della (OMISSIS) s.r.l. al di sotto del minimo tariffario, erroneamente considerando unitariamente, ai fini della stessa liquidazione, le due procedure succedutesi senza soluzioni di continuità, di concordato preventivo e quella fallimentare.

Va osservato che, nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, le funzioni di commissario giudiziale e quelle di curatore fallimentare, anche se affidate alla stessa persona, non si sovrappongono, ma si cumulano, con la conseguenza che anche i relativi compensi vanno liquidati distintamente: diverse sono infatti le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo, non fanno necessariamente riferimento all’attivo realizzato, potendosi anche prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, che costituisce invece un adempimento necessario del curatore fallimentare. Non può trovare quindi applicazione, in riferimento allo svolgimento di entrambe le funzioni, il principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità, il quale non rappresenta un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le due procedure, ma un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinte fonti normative (Cass., n. 3156/06; n. 3901/09).

Ora, nel caso concreto, il principio richiamato non risulta violato in quanto dal decreto impugnato, sebbene in forma alquanto sintetica, si desume che il Tribunale ha liquidato dapprima il compenso spettante al W. quale commissario giudiziale, e successivamente il compenso quale curatore fallimentare, tenendo distinte le due procedure.

Lo stesso decreto indica il solo importo massimo del compenso del curatore fallimentare, e non anche il minimo; tuttavia, i motivi in esame tendono al riesame dei fatti, essendo diretti a censurare il merito della liquidazione dell’opera di curatore prestata dal ricorrente. Invero, quest’ultimo si è limitato ad allegare il minimo che gli sarebbe spettato, in base al rendiconto approvato (Euro 63.982,19) che però non è stato trascritto nel ricorso che, pertanto, in ordine a tale profilo, non può dirsi autosufficiente. Ciò preclude al collegio la verifica dell’osservanza delle norme richiamate circa il rispetto del minimo tabellare, che implica un calcolo numerico insuscettibile di censura in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ovai per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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