Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4472 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato CAROLI

CASAVOLA HILDE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAROLI CASAVOLA

FRANCESCO, COSTANTINO MICHELE;

– ricorrente –

contro

T.M. (OMISSIS), quale erede di T.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 282/284,

presso lo studio dell’avvocato LAZZARETTI ANDREA, rappresentato e

difeso dagli avvocati RUPPI COSIMO, CAPRIOLI LUCIO; L.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 252, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO BRUNO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STASI CARLO;

– controricorrenti con due separati atti –

e contro

L.G., + ALTRI OMESSI

tutti eredi di T.F.;

L.A.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

quale erede di

T.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato CAROLI CASAVOLA Francesco, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CAPUTO difensore della resistente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del (OMISSIS) P.A. da un lato e L., A., E., G. e La.Le.

dall’altro avevano convenuto di procedere allo scioglimento della comunione di alcuni beni provenienti dall’eredita’ di T. A. cosi’ come indicati nell’atto per notaio Aromolo del (OMISSIS); in particolare i menzionati L. avevano assunto l’obbligo di procedere alla stipula di un “atto di stralcio in conto di futura divisione” del fabbricato sito in (OMISSIS), in favore di esso P.A., cui erano stati donati i diritti ereditari sul fabbricato stesso; cio’ premesso, e rilevato che i L. non erano comparsi davanti al notaio per la stipula dell’atto suindicato, il P.A. conveniva in giudizio costoro dinanzi al Tribunale di Lecce chiedendo dichiararsi con sentenza costitutiva produttiva degli effetti del contratto non concluso lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni risultanti dall’atto per notaio Aromolo del (OMISSIS), e quindi riconoscere in piena ed esclusiva proprieta’ dell’attore il suddetto fabbricato.

I convenuti costituitisi in giudizio richiamavano le vicende che avevano interessato i beni compresi nella successione apertasi a seguito della morte di T.A., vicende per le quali i beni ereditari residuati all’esito di due atti di estromissione di alcuni eredi, compreso l’immobile sito in (OMISSIS), dovevano ritenersi rimasti in comunione ereditaria tra essi convenuti e l’altra erede T.F.; aggiungevano che quest’ultima con atto del (OMISSIS) aveva donato alla sorella W. tutti i suoi diritti, pari a 105/180, comuni ed indivisi su tre immobili compresi nell’asse ereditario tra cui quello di (OMISSIS), e che a sua volta la suddetta W. con atto del (OMISSIS) aveva donato al figlio P.A. la proprieta’ dei diritti sull’immobile cui faceva riferimento la domanda attrice; i convenuti osservavano che tale disposizione dei diritti sull’immobile in questione restava subordinata al fatto che il bene stesso, in esito alla divisione dei beni ereditari tra T.F. ed i L., fosse stato assegnato nella porzione della prima, cosicche’, se al negozio contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS) si fossero riconosciuti natura e caratteri di un preliminare di divisione, si sarebbe dovuto concludere per la sua non eseguibilita’ per il mancato presupposto esito divisionale e per la mancata partecipazione al negozio preliminare della coerede T. F.; i convenuti spiegavano inoltre domanda riconvenzionale per la condanna del P.A. al ripristino dello stato originario dell’immobile oggetto del giudizio ed all’assolvimento degli obblighi previsti nella scrittura privata del (OMISSIS).

T.F., costituitasi in giudizio a seguito della sua citazione effettuata su disposizione del giudice istruttore ai sensi dell’art. 107 c.p.c., deduceva la sua estraneita’ all’accordo contenuto nella scrittura privata del (OMISSIS) assumendo di non averla sottoscritta in proprio e, quindi, di non avervi preso parte;

chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria e di formazione e attribuzione delle singole quote ai coeredi in ragione dei diritti da ciascuno vantati.

L’adito Tribunale rigettava la domanda attrice e le domande riconvenzionali e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda introdotta dalla T.F..

Proposto gravame da parte del P.A. resistevano in giudizio i L. e T.F. e, dopo la morte di quest’ultima, i suoi eredi T.M. ed T.A..

La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 14.7.2004 ha rigettato l’impugnazione rilevando in particolare che con l’atto del (OMISSIS) i coeredi L. e T.F. non avevano espresso la volonta’ di porre fine alla contitolarita’ per le rispettive quote sui beni residuati dopo la divisione a stralcio operata in favore di alcuni altri coeredi.

Avverso tale sentenza il P.A. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui L.E. e T.M. hanno resistito con separati controricorsi depositando successivamente delle memorie.

Questa Corte con ordinanza del 10.6.2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eredi di T.F. specificatamente indicati concedendo a tal fine il termine di giorni 90 ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo; il ricorrente ha dato puntuale esecuzione a tale ordinanza; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione sollevata da entrambe le controricorrenti di inammissibilita’ del ricorso per mancata prova dell’anteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso stesso; in tal senso L.E. deduce che nella copia notificata del ricorso e’ contenuta l’attestazione dell’apposizione della procura sull’originale da parte di uno solo dei due procuratori, attestazione inidonea a fornire la certezza della data del conferimento e quindi della suddetta anteriorita’.

L’eccezione e’ infondata.

Invero l’anteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla notificazione del ricorso puo’ essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci quale la riproduzione della procura a ricorrere per Cassazione a margine della copia notificata all’intimato (Cass. 16.3.2007 n. 6301), come appunto nella fattispecie; il fatto poi che la copia notificata del ricorso in questione rechi la sottoscrizione soltanto dell’avvocato Francesco Caroli Casavola e non anche dell’altro procuratore avvocato Michele Costantino e’ irrilevante, posto che, qualora l’originale del ricorso per Cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilita’ del ricorso, ma una mera irregolarita’, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l’indicazione della procura o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale (Cass. 22.6.2005 n. 13385).

Inoltre L.E. sostiene la nullita’ dell’impugnazione in quanto l’esponente nel giudizio di appello era domiciliata presso l’avvocato Pasquale Tomacelli presso il quale quindi la notifica del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 330 c.p.c., e non presso l’avvocato Carlo Stasi, difensore dell’istante nel presente giudizio di legittimita’.

L’eccezione deve essere disattesa, avendo comunque la notifica del ricorso secondo le modalita’ suindicate raggiunto lo scopo cui era destinata, essendosi la L.E. costituitasi nel presente giudizio sviluppando compiutamente le proprie difese.

Venendo quindi all’esame del ricorso si rileva che con il primo motivo il P.A. assume che il giudice di appello non ha considerato che l’atto per notaio Aromolo del (OMISSIS), al quale avevano partecipato tutti gli eredi di T.A., aveva disposto dell’intero patrimonio relitto del de cuius con scioglimento integrale della comunione, a nulla rilevando che alcune porzioni di beni, corrispondenti al valore di quote di diritto, fossero state attribuite “pro indiviso” a gruppi di condividenti, nella specie a T.F. ed agli eredi L.; pertanto T.F., divenuta comproprietaria per una quota pari a 105/180 di alcuni beni in ordine ai quali i L. erano titolari di una quota complessiva pari a 75/180, aveva donato alla sorella W. tutti i suddetti diritti sull’immobile di (OMISSIS), cosi’ come i germani L. con la scrittura privata del (OMISSIS) si erano obbligati a trasferire all’esponente i loro diritti sul medesimo compendio immobiliare; a tale atto aveva partecipato anche T.F., che aveva titolo per intervenire in quella sede solo quale procuratrice della nipote La.Le., avendo gia’ donato i suoi diritti sull’immobile per cui e’ causa, come gia’ esposto, con il menzionato atto per notato Aromolo.

Il ricorrente quindi assume che la scrittura privata del (OMISSIS) aveva consentito all’esponente da un lato ed ai germani L. dall’altro la immediata immissione nel possesso dei beni che con tale atto erano stati trasferiti.

Con il secondo motivo il P.A., deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che all’atto Aromolo avevano partecipato tutti gli eredi di T.A., cosicche’ esso non configurava una semplice donazione e stralcio di quote in favore di un gruppo di condividenti, bensi’ costituiva un atto complesso che, facendo seguito al precedente atto sempre per notaio Aromlo del (OMISSIS), aveva disposto dell’intero patrimonio relitto del “de cuius”.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, premesso che la divisione per sua natura comporta determinati apporzionamenti proporzionali alle quote dei condividenti, ha rilevato che nell’atto Aromolo del (OMISSIS) non era espressa la volonta’ dei L. e di T.F., dopo la divisione a stralcio operata in favore dei coeredi U. V., nonche’ dei coeredi A., M. ed T. E., di porre fine alla situazione di contitolarita’ sui beni residuati, considerato che essi avevano espresso la chiara volonta’ di conservare la comproprieta’ per le rispettive quote (ovvero per 75/180 i L. e per 105/180 T.F.) di diversi immobili ivi richiamati tra cui quello oggetto della presente controversia; pertanto doveva escludersi che a ciascuno dei coeredi L. ed a T.F. fosse stata attribuita in via individuale ed esclusiva la proprieta’ dei beni indicati nell’atto per notaio Aromolo.

Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata e’ pienamente condivisibile in quanto del tutto coerente con le premesse in fatto emerse dall’interpretazione dell’atto per notaio Aromolo non contestate dallo stesso ricorrente.

Se infatti i coeredi L. e T.F. erano rimasti comproprietari per le quote suddette di diversi immobili provenienti dalla successione di T.A., come ammesso dallo stesso ricorrente, con il perdurare pertanto di uno stato di comunione rispetto a tali beni, ne consegue sul piano logico – giuridico che la stessa T.F. ha potuto poi trasferire alla sorella W. soltanto la quota di cui era titolare sull’immobile per cui e’ causa, cosi’ come sua volta quest’ultima ha donato al figlio attuale ricorrente i medesimi diritti su di esso e non quindi la proprieta’ dello stesso; pertanto il P.A. in base alla donazione ricevuta dalla madre non poteva acquisire la proprieta’ di tale bene, cio’ essendo subordinato all’assegnazione di esso a T.F., posto che con riguardo alla comunione ereditaria la cessione a terzi estranei di diritti su singoli immobili non ne comporta lo scioglimento – neppure parziale – ma i diritti ceduti continuano a far parte della stessa comunione, restando l’acquisto subordinato all’avveramento della condizione che essi in sede di divisione stano assegnati al coerede che li abbia ceduti (Cass. 10.3.1990 n. 1966; Cass. 15.2.2007 n. 3385).

Occorre poi aggiungere che l’accordo di cui alla scrittura del (OMISSIS) non puo’ giovare alle ragioni dei P.A., atteso che gli eredi L., comproprietari dell’immobile di (OMISSIS) per una quota pari a 75/180 di esso, per le considerazioni sopra enunciate potevano trasferire diritti su tale bene solo subordinatamente alla assegnazione della proprieta’ dello stesso in proprio favore.

Correttamente poi la sentenza impugnata ha rilevato che la T. F., rimasta comproprietaria per la quota suddetta dei beni descritti nell’atto Aromolo del 10.2.1987, era intervenuta in occasione della conclusione del negozio di cui alla scrittura del (OMISSIS) non in proprio ma quale rappresentante della nipote La.Le., cosicche’ doveva escludersi che essa avesse prestato adesione alla definizione dei rapporti di comunione relativi all’immobile in questione in senso favorevole all’appellante.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 732 c.c. e dell’art. 1100 c.c. e segg., assume che all’atto della conclusione del negozio di cui alla scrittura del (OMISSIS) le parti non si trovavano piu’ in uno stato di comunione ereditaria – essendo quest’ultima stata sciolta con l’atto per notaio Aromolo del (OMISSIS) – ma vantavano diritti di “comproprieta’ esclusiva” sull’immobile di (OMISSIS), ed aggiunge che nessuna delle parti stesse aveva mai sospettato di “poter esercitare il diritto di retratto successorio sui trasferimenti che la sentenza impugnata ha inteso come trasferimenti di quote di comunione ereditaria”.

Il motivo e’ inammissibile.

Invero la sentenza impugnata non ha assolutamente trattato alcuna questione correlata all’istituto del retratto successorio, avendo maturato il suo convincimento sulla base delle argomentazioni sopra espresse.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato in favore di L.E. e di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato in favore di T.M..

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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