Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4471 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10299/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI PORTA

FURBA 31, presso lo studio dell’avvocatò CLAUDIO GUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NEGRI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA

N. 13, presso lo studio della D.ssa FEDERICA CASTINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROBERTA CASTINI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4838/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 2/12/2014 e depositata il 4/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2009, con la quale, in parziale accoglimento della domanda da lui proposta nei confronti dell’avv. A.G., la convenuta era stata condannata al pagamento della somma di Euro 15,00 oltre interessi, dovuta a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte dall’attore. L’appellante contestava in particolare la qualità di mero difensore domiciliatario riconosciutagli dal Tribunale e la liquidazione di solo alcune delle voci richieste per l’attività professionale svolta, censurava la compensazione delle spese operata dal Giudice di primo grado e chiedeva la condanna dell’appellata al pagamento di un’ulteriore somma di Euro 307,23, oltre rivalutazione ed interessi.

L’appellata resisteva all’appello e proponeva, a sua volta, appello incidentale, chiedendo il rigetto delle domande formulate ex adverso.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2014, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava le domande proposte dal M., rigettava l’appello principale e condannava il M. alle spese del doppio grado del giudizio di merito, in favore dell’appellante incidentale.

Avverso la sentenza della Corte territoriale l’avv. M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito l’avv. A.G. con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

Non sono state depositate memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1720, 1721 e 1411 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3”, il ricorrente, al di là di quanto indicato nella rubrica, propone doglianze che sostanzialmente si risolvono nella censura della ricostruzione della volontà delle parti, riservata all’indagine di fatto del giudice del merito, proponendo il M. un’interpretazione di tale volontà difforme da quella accolta nella sentenza impugnata.

In realtà il ricorrente pone, quindi, questiones fatti, inammissibili in questa sede.

Inoltre la sentenza risulta motivata e non è stata ben censurata, in quanto, come già rilevato, il ricorrente oppone soltanto una sua diversa lettura delle risultanze istruttorie. A quanto precede deve aggiungersi che l’avv. M. neppure indica in che modo la Corte di merito abbia violato o falsamente applicato le norme indicate in rubrica.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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