Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4470 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21343-2008 proposto da:

FERRO RAFFAELE & C. SNC in persona del socio e legale

rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli

avvocati TACCHI VENTURI PIER CESARE, LUCCHESE TIZIANO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Uffico di Legnago) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 12.3.07, depositata il

11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: La C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Abbiategrasso nei confronti di Ferro Raffaele s.n.c. confermando avvisi di accertamento per ILOR 1996 e di rettifica IVA 1997.

Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la contribuente, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con i cinque motivi la società prospetta violazione o falsa applicazione di norme.

Il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti motivi per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006.

Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

L’inammissibilità del ricorso preclude ogni altro rilievo.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro cinquemila per onorario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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