Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4470 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.21/02/2017),  n. 4470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25512-2015 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO

CAVALIERE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè contro

PG presso la PROCURA GENERALE della CORTE D’APPELLO DI ROMA, PG

presso la PROCURA GENERALE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5922/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito l’Avvocato; Angelo Cavalieri difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 29.9.2014 n. 5922, ha rigettato l’appello proposto da M.I. avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta in via principale avverso il verbale della Polstrada di Terracina in data 28.6.2008 (dal quale risultava che la M., in seguito a sinistro stradale, sottoposta a prelievo ematico, era risultata in stato di ebbrezza alcoolica e da stupefacenti), rilevando il difetto di interesse a far valere la falsità dei fatti accaduti alla presenza dei pubblici ufficiali (ed in particolare: 1-consenso prestato dalla M. ai prelievi ematici per l’accertamento di sostanze stupefacenti o psicotrope; 2 – avviso dato alla M. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 3 – nomina da parte della M. dell’avv. Cavagliere; 4 – sottoscrizione da parte della M. del verbale) atteso che, quando anche provata, la falsità di tali elementi di fatto (mancanza di consenso; omesso avviso della facoltà di nomina di un difensore) non inficiava comunque la validità degli accertamenti sanitari compiuti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre non essendo stati allegati ulteriori interessi a fondamento della querela di falso, l’azione si palesava inammissibile quanto alla declaratoria di falsità della sottoscrizione del verbale e della nomina del difensore la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla M., con il primo motivo, per violazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’assunto della omessa considerazione da parte del Giudice di Appello dell’efficacia esplicata nel giudizio di falso dal giudicato penale di assoluzione, posto che il Tribunale Ordinario di Latina, con sentenza n. 1707 in data 1.3.2011, divenuta irrevocabile, aveva mandato assolta la stessa M. dal reato di guida in stato di ebbrezza per uso di sostanze stupefacenti, con formula – perchè il fatto non sussiste”, in conseguenza della accertata violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. (obbligo di preventivo avviso della facoltà di nomina di un difensore di fiducia) e della inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. della prova (risultato del prelievo ematico), così accertando la falsità dei fatti asseverati nel verbale della Polstrada con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 183, 187, 188, 189 e 190 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost., ed ancora il vizio di errata ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Giudice di appello ritenuto carente di interesse il motivo di gravame volto a far valere la nullità della decisione di prime cure, emessa su riserva istruttoria e senza invito alle parti a precisare le conclusioni, in quanto inidoneo a determinare la rimessione della causa al primo giudice;

si osserva quanto segue:

Il primo motivo è inammissibile in quanto non investe la – ratio decidendi”.

Premesso che la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l’art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l’interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l’istante, mentre non ha rilievo l’ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 12130 del 03/06/2011), e premesso che l’accertamento in giudizio della falsità del documento è posto, non a garanzia del diritto oggettivo, ma a tutela delle situazioni giuridiche soggettive suscettive di essere pregiudicate dall’uso del documento, sicchè l’azione per querela di falso è subordinata ai medesimi requisiti di validità ed alle stesse condizioni di ammissibilità previste per le domande giudiziali, va osservato che la Corte d’appello di Roma ha escluso l’interesse ad agire della M. – alla stregua della giurisprudenza penale di legittimità – sul presupposto che la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13 Cost., comma 2, – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (cfr. Corte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06/11/2012, Ud. (dep. 11/02/2013); id. Sez. 4, Sentenza n. 1522 del 10/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014)). Tale giurisprudenza, ad un più approfondito esame, ruota intorno alla interpretazione della norma del (nuovo) codice della strada D.Lgs. n. 285 del 1992 (art. 186, comma 5, nel testo vigente “catione temporis”: anno 2008. In seguito il testo normativo è radicalmente mutato) che indica l’esame chimico come oggetto di una “mera richiesta” rivolta dagli agenti di PG alla struttura sanitaria pubblica, essendo demandato invece il prelievo ematico (e cioè l’atto medico presupposto, strumentale alla osservazione di laboratorio del campione prelevato) alla esclusiva “valutazione diagnostica” dei medici del Pronto occorso cui soltanto spetta di accertare lo stato di salute del soggetto trasportato in ospedale e di disporre gli eventuali accertamenti clinici e strumentali necessari al corretto intervento terapeutico (cfr. Corte Cass. n. 6755/2012, cit., in motivazione “è necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura, presso cui è stato condotto l’interessato, nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari. Nell’ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l’accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore…”): con la conseguenza che laddove il prelievo ematico non appaia strettamente indispensabile alla cura, secondo il quadro nosologico accertato dai sanitari, e venga comunque disposto in funzione dell’accertamento richiesto dagli agenti di PG, difetta la condizione cui la norma consente l’acquisizione probatoria del referto chimico senza il necessario preventivo consenso dell’interessato e la prova è inutilizzabile nel procedimento penale ex art. 191 c.p.p..

La Corte d’appello ha pertanto ritenuto priva di interesse la querela, in base all’argomento -non esplicitato, ma desumibile dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità indicata – per cui l’accertamento della falsità dei fatti indicati nel verbale, non incideva comunque sulla efficacia di mezzo di prova del referto sanitario, atteso che lo stesso bene poteva esser richiesto dagli agenti operanti, indipendentemente dal consenso dell’interessato e dalle informazioni di rito sui diritti di difesa, in quanto il prelievo ematico era stato disposto in seguito a sinistro stradale e – nell’ambito delle cure” di pronto soccorso prestate alla M. dai sanitari pubblici.

Tale statuizione non viene investita dal motivo di ricorso, atteso che la sentenza assolutoria penale -sopravvenuta nel corso del giudizio di appello e depositata, pertanto, dal difensore della M. alla udienza di trattazione in grado di appello: cfr. ricorso pag. 1 e 3 – ha accertato la inutilizzabilità probatoria – nel procedimento penale – del referto medico attestante il superamento del tasso alcoolemico e l’uso di stupefacente, sulla base della non corrispondenza a verità dei fatti affermati nel verbale di PG, in quanto il prelievo del sangue risultava eseguito anteriormente alla stessa redazione del verbale, sicchè l’indagata non era stata preventivamente informata della facoltà di esercizio del diritto di difesa.

Tale accertamento in fatto -come emerge dalla lettura della sentenza penale, interamente riprodotta nel ricorso- non è esteso anche alla questione se il prelievo sia stato eseguito dai sanitari – nell’ambito di prestazioni terapeutiche” di cui necessitava la M. al momento del ricovero nel nosocomio, e prescinde del tutto anche dall’esame della questione della necessità o meno del consenso dell’interessata, che costituisce invece il nucleo della decisione d’appello impugnata per cassazione e che non viene censurata sul punto nel ricorso, se non con un fugace ed inconferente accenno alla asserita irrilevanza del “dissenso espresso” del soggetto interessato al fine di impedire il prelievo ematico (dissenso espresso che, invece – come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, si rende necessario laddove non occorra somministrare cure mediche all’interessato – compos sui”, atteso che, in tal caso, il “silenzio” dell’interessato, sulla richiesta di esame formulata dall’agente di PG, viene ad essere qualificato dalla norma del C.d.S. – che richiede esplicitamente il -rifiuto”- come assenso tacito alla esecuzione del prelievo).

Ne segue che la ricorrente: a) invoca a sproposito la violazione del giudicato assolutorio ex art. 654 c.p.p., in considerazione del duplice profilo, sia della diversità dei fatti accertati in sede penale (omessa informazione delle facoltà di nomina di un difensore di fiducia, falsamente attestata nel verbale di PG, quale vizio di invalidità dell’atto di indagine istruttoria volto alla formazione della prova sullo stato di ebbrezza), ed oggetto del presente giudizio (carenza di interesse alla dichiarazione di nullità del verbale di PG, non essendo inficiato il prelievo e l’esame ematochimico, in quanto eseguito “nell’ambito della erogazione di cure” alla M. presso l’ospedale pubblico, e dunque non condizionato, dall’art. 186 C.d.S., comma 5, testo vigente ratione temporis, al previo consenso della interessata ed alle altre formalità previste dal codice di procedura penale. a pena di nullità per il compimento degli atti istruttori), sia in considerazione della inopponibilità del giudicato penale assolutorio, nel giudizio di accertamento della falsità del verbale di PG, nei confronti del Ministero dell’Interno che non ha assunto la posizione di parte nel processo penale (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17652 del 13/08/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 17907 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 4961 del 02/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 22/05/2014); b) non impugna, per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’assunto in fatto della Corte d’appello secondo cui non vi era interesse ad eliminare la efficacia del verbale di PG come mezzo di prova, in quanto comunque la prova del referto dell’esame chimico non sarebbe rimasta travolta -tale essendo l’unico interesse ad agire della M. individuato dai Giudici di appello- in quanto il prelievo e l’esame strumentale erano stati eseguiti conformemente alla previsione normativa del Codice della Strada secondo cui l’esame chimico era stato compiuto a seguito di prelievo ematico (ed in assenza di un espresso – rifiuto” a tale atto medico) resosi necessario secondo il protocollo di accertamenti diagnostici e di intervento terapeutico del soggetto incidentato previsto dalla struttura del pronto soccorso ospedaliero: la ricorrente si è limitata a contestare la omessa considerazione dei fatti accertati nella sentenza penale irrevocabile (e, come visto, irrilevanti rispetto alla diversa -ratio decidendi” della sentenza di appello), mentre avrebbe dovuto impugnare la statuizione della Corte d’appello, in punto di fatto, sulla effettiva necessità delle cure apprestate alla M. dai sanitari ed in particolare sulla necessità di eseguire il prelievo ematico a tali fini, e non piuttosto, esclusivamente, in funzione dell’accertamento richiesto dalla PG.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, in quanto la ricorrente si limita a reiterare le doglianze relative alla nullità processuale della sentenza di primo grado mosse con il motivo di gravame, ma non svolge alcuna specifica critica all’argomento giuridico posto a fondamento della sentenza impugnata.

La pronuncia della Corte d’appello secondo cui l’omesso invito alle parti di precisare le rispettive conclusioni, integra un vizio di nullità processuale della sentenza di prime cure che si converte in motivo di impugnazione e non determina, quando anche devoluto come motivo di gravame ed accertato dal Giudice di appello, la rimessione della causa in primo grado, non essendo tale ipotesi ricondotta in quelle di rinvio tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c., deve ritenersi conforme a diritto, atteso che per consolidata giurisprudenza di questa Corte – richiamata peraltro anche dalla ricorrente – il giudice di appello, una volta constatata la nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, nè può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma – in ossequio al principio di cui all’art. 162 c.p.c. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello – è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell’attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011).

Orbene con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente viene a porsi in evidente conflitto con il principio sopra indicato, ritenendo viziata la sentenza di appello per non essersi limitata ad annullare la decisione di prime cure, pronunciando in rito e senza accdere all’esame delle questioni di merito. Ma in tal modo la censura si palesa – ictu oculi” inammissibile proprio alla stregua del consolidato principio di diritto per cui “è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 13781 del 07/11/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 10869 del 11/05/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010).

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere in ordine alle spese del giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA