Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4470 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4470 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

sul ricorso proposto da:
CORASANITI Maria Vittoria (C.F.:CRS MTV 56P54 D257W), rappresentata e difesa,
in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Giovanni Caridi ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla v. Aurelia, n. 407, presso lo studio dell’Avv.
Simona Martello;

– ricorrente –

contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente
tempore;

pro

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 285 del 2012, depositato in data
3 febbraio 2012 (e non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

Data pubblicazione: 21/02/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
La sig.ra Corasaniti Maria Vittoria chiedeva alla Corte d’appello di Catanzaro, con

sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo
instaurato nel novembre 1982 dinanzi ai T.A.R. Calabria (in ordine all’impugnazione
del provvedimento del competente Provveditore agli Studi di Catanzaro di diniego
della sua immissione nei ruoli ordinari della scuola media materna statale) e definito,
all’udienza del 17 giugno 2009 (dopo quasi 27 anni) con la dichiarazione di
interruzione del giudizio, invocando la condanna della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al risarcimento del danno non patrimoniale subito da quantificarsi in euro
40.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo o, in subordine,
nella diversa misura, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta congrua. Nella
costituzione della suddetta Presidenza, l’adita Corte di appello, con decreto emesso
all’esito dell’udienza del 13 ottobre 2010 e sulla scorta dei principi sanciti dalle
Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 6306 e 6307 del 2010, dichiarava
la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di appello di
Salerno. Riassunto ritualmente il giudizio dinanzi a quest’ultima Corte di appello, la
stessa, con decreto depositato il 3 febbraio 2012, dichiarava l’inammissibilità del
ricorso sul presupposto che quest’ultimo era stato irritualmente indirizzato e notificato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anziché al Ministero dell’Economia, al quale
spettava la legittimazione passiva nel caso di specie, ai sensi dell’art. 1, comma
1224, della legge n. 296 del 2006 (con il quale era stato modificato l’art. 3, comma 3,
della legge n. 89 del 2001).

– 2 –

ricorso depositato in data 9 aprile 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai

Avverso il suddetto decreto (mai notificato) ha proposto ricorso per cassazione la
Corasaniti Maria Vittoria, con atto notificato il 26 aprile 2012, sulla base di un unico
motivo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata.
Considerato in diritto

c.p.c.) la violazione e falsa applicazione della legge n. 89 del 2001 per la mancata
possibilità di rinnovazione degli atti in caso di erronea notificazione del ricorso e della
comparsa di riassunzione nonché la violazione e falsa applicazione dell’ad. 4 della
legge n. 260 del 1958, avuto riguardo al mancato riconoscimento della rimessione in
termini per la rinnovazione della notificazione alla Pubblica Amministrazione
effettivamente legittimata sul piano passivo (nella specie Ministero dell’Economia).
2. Il formulato motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.
La Corte di appello salernitana, con il decreto in questa sede impugnato, ritenendo
che, nella specie, il ricorso in riassunzione avrebbe dovuto essere indirizzato e
notificato al Ministero dell’Economia (anziché alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri), quale Ente munito della legittimazione residuale e dotato di propria
autonomia giuridica infungibile con quella di un diverso Ministero o con la stessa
Presidenza del Consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso senza consentire alla
parte riassumente, previa concessione di apposito termine, di rinnovare la
notificazione dell’atto processuale nei confronti del Ministero propriamente legittimato
a resistere.
Così decidendo, però, la Corte territoriale ha violato l’ad. 4 della legge 25 marzo
1958, n. 260, in tema di rilevanza processuale dell’erronea individuazione della
Pubblica Amministrazione legittimata a stare in giudizio, poiché con esso risulta
stabilito che, se l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo

-3

1. – Con l’unico motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, n. 3,

del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato venga tempestivamente
eccepito dall’Avvocatura dello Stato (come verificatosi nella fattispecie), con la
contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto deve essere notificato, il
giudice è tenuto – non a dichiarare immediatamente inammissibile il ricorso (come ha

un apposito termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato, poiché la proposta
eccezione produce l’effetto di rimettere in termini la parte privata ricorrente o
riassumente. Del resto a questa esatta interpretazione si è conformata anche la
pregressa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 1405 del 2003) e, da ultimo,
anche le Sezioni unite, con la sentenza n. 8516 del 2012, hanno enunciato al
riguardo il principio di diritto alla stregua del quale l’art. 4 della legge n. 260 del
1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore di identificazione riguardi
distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, anche se, in forza dell’ineludibile principio
dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo
della rimessione in termini (che deve, perciò, essere comunque riconosciuta
alla parte notificante), con esclusione, dunque, di ogni possibilità di
“stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune
difesa, degli effetti dell’atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del
conseguente giudizio.
3. Pertanto, in accoglimento del proposto motivo, deve pervenirsi alla cassazione del
decreto impugnato con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Salerno, in
diversa composizione, la quale, conformandosi al richiamato principio di diritto,
previa concessione di apposito termine alla parte ricorrente per la legittima
instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero effettivamente legittimato

– 4 –

statuito illegittimamente la Corte di appello nel caso in questione) ma – ad assegnare

a stare in giudizio (ovvero del Ministero dell’Economia) e verificata la regolarità
dell’inerente adempimento, provvederà a decidere sul ricorso in riassunzione
avanzato dalla Corasaniti. Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la
regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per
le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte suprema di Cassazione, in data 8 febbraio 2013.

PER QUESTI MOTIVI

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