Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 447 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. II, 13/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 13/01/2010), n.447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30023-2006 proposto da:

COMUNE DI ZUMAGLIA in persona del Sindaco nonchè legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONINO

GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2006 del GIUDICE DI PACE di BIELLA del

9.2.06, depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D1ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Biella con sentenza del 28 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da V.G. avverso il comune di Zumaglia, per l’annullamento del verbale di contestazione n. 39/05, relativo a violazione del CdS. Affermava che i verbalizzanti avrebbero potuto e dovuto contestare immediatamente l’eccesso di velocità rilevato, usando tempestivamente i mezzi segnaletici regolamentari per intimare l’alt al trasgressore.

Il comune di Zumaglia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006; l’opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Con unico complesso motivo l’amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 del Regolamento, nonchè vizio di motivazione e ultrapetizione.

Giova premettere che dalla sentenza e dal ricorso emerge che l’infrazione di eccesso di velocità, commessa percorrendo con un motociclo alla velocità di 67 km orari la strada provinciale 200, avente limite fissato in 50 km orari, venne accertata tramite apparecchio autovelox attivato da agente di polizia municipale presente sul posto. In tal caso per espressa previsione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. E e dell’art. 384 relativo reg. esec. C.d.S. “la contestazione immediata non è necessaria”.

Si è pertanto affermato (Cass. 9308/07) che in materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale.

Nella specie il giudice di pace ha pertanto errato nell’ipotizzare che la possibilità astratta di procedere al fermo del motociclo debba portare a ritenere insufficientemente provata la violazione, assistita invece dalle verbalizzazioni fondate sull’accertamento strumentale, per superare le quali doveva esser proposta querela di falso (Cass. SU 17355/09).

Non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè la omessa contestazione immediata risulta denunciata al punto 3 dell’atto di opposizione, come sintetizzato a pag. 2 dell’odierno ricorso.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato e la condanna alla refusione delle spese di lite. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, in persona di altro magistrato, giacchè, stando al ricorso, l’opposizione verteva anche su altri motivi non esaminati dal primo giudicante, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice di pace di Biella.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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