Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 447 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Francesco D’Apice, con domicilio

eletto nel suo studio in Roma, via San Girolamo Emiliani, n. 19;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 593/12 in data 1

febbraio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.M., L.O. e L. e B.A. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 35/2000 emesso dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, per l’importo di Lire 26.510.919, oltre interessi e spese, su istanza dell’arch. D.F., a titolo di compenso professionale. Il M. proponeva anche domanda riconvenzionale.

Si costituiva in giudizio l’opposto, resistendo.

Con sentenza n. 111/2009, il Tribunale di Velletri dichiarava la carenza di legittimazione passiva di L.O. e L. e di B.A. (sul rilievo che gli stessi non avevano conferito alcun incarico professionale all’arch. D.), revocava il decreto ingiuntivo (avendo gli opponenti dimostrato di aver pagato interamente il compenso dovuto in base al contratto e non avendo l’opposto provato di avere eseguito ulteriori prestazioni) e condannava, in accoglimento della riconvenzionale, il D. alla restituzione della somma di Euro 12.911,42, oltre agli interessi legali dalla domanda, in favore del M.; rigettava, infine, ogni altra domanda, condannando il D. al pagamento delle spese processuali.

2. – Pronunciando sull’appello del D., la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 1 febbraio 2012, ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma della pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda riconvenzionale, ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e ha compensato tra le parti le spese sia del primo grado che dell’appello, regolando le spese di c.t.u..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 19 marzo 2013.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio.

Difatti, la notifica del ricorso per cassazione a M.M. tentata il 19 marzo 2013 in via del Commercio 12 non è andata a buon fine, emergendo dalla relata che l’ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l’atto non avendo rinvenuto l’abitazione del destinatario, essendo risultate vane le ricerche.

Vi è poi in atti la certificazione della spedizione al destinatario del plico raccomandato presso la sua residenza di (OMISSIS), ma il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento e l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Va ribadito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627).

2. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA