Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4469 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4469 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

C

sul ricorso 18574/2013 proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n.29, presso l’Ufficio di
Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa
dall’avvocato Grande Corrado, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
A.N.M. S.p.a., Comune di Napoli;
– intimati nonchè contro

Data pubblicazione: 23/02/2018

A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
degli Avignonesi n.5, presso lo studio dell’avvocato Abbamonte
Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Magaldi Renato, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n.50-a,
presso lo studio dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e
difeso dall’avvocato Ferrari Fabio Maria
-controricorrente al ricorso incidentale contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n.29, presso l’Ufficio di
Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa
dall’avvocato Grande Corrado, giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale;
-controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 977/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Nell’ottobre 2008, la Regione Campania ha proposto, dinanzi al
Tribunale di Napoli, nei confronti della A.N.M. spa, convenuta-attrice

-controricorrente e ricorrente incidentale –

in riconvenzionale, e con l’intervento adesivo dipendente del Comune
di Napoli (quale socio totalitario dell’Azienda di Mobilità Napoletana,
società in regime di house providing), giudizio avente ad oggetto
domanda, in via principale, di ripetizione della somma complessiva di
C 51.310.951,47, percepita indebitamente dall’Azienda Napoletana
Mobilità (esercente servizi di trasporto pubblico locale), a titolo di

(intervenuta in esecuzione della Legge Quadro 10 aprile 1981, n.
151, che aveva introdotto criteri per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende concessionarie con decorrenza 1 gennaio
1982, con trimestralità anticipate e con conguaglio al 31 maggio
dell’anno successivo), per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, in
eccedenza rispetto al dovuto, o della maggiore somma risultante,
oltre interessi, assumendo l’intervenuta decadenza della convenuta
per effetto della grave inadempienza della stessa, consistita
nell’omesso invio, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno,
della documentazione prescritta dall’art.11 L.R. n. 16/1983. L’attrice
Regione Campania ha svolto altresì domande, in via subordinata e
gradata, di accertamento del diritto al recupero della medesima
somma, perché erogata in violazione della normativa comunitaria
sugli aiuti di Stato, ovvero di condanna al risarcimento del danno, a
causa dell’illecito comportamento colposo derivante dall’omessa
rendicontazione prevista dalla L.R. 16/1983, art.11, ovvero alla
corresponsione della somma a titolo di arricchimento senza causa.
In detto giudizio, la convenuta A.N.M. spa, oltre a contestare la
fondatezza delle domande attrici, ha avanzato, in via
riconvenzionale, domanda di condanna della Regione Campania al
pagamento degli importi dovuti, ai sensi della L. n. 194/1998, a
titolo di contributi statali in conto ripianamento perdite di esercizio

contributi regionali in conto esercizio, ai sensi della L.R. n. 16/1983

delle aziende di trasporto pubblico per il triennio 1994/1996,
assumendo l’insussistenza del credito dell’Ente regionale, per
conguagli ex L.R. n. 16/1983, oggetto di compensazione con
l’opposto credito vantato dall’A.N.M. (con saldo negativo da
recuperarsi a carico di quest’ultima).
Nell’ottobre 2009, la A.N.M. ha riassunto poi, dinanzi al Tribunale di

pronuncia di questa Corte Suprema di Cassazione n. 3764/2009, su
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (contenente
declaratoria della giurisdizione dell’A.G.O., vertendosi in ambito di
impugnazione di provvedimento regionale adottato in carenza di
potere in concreto, perché oltre il termine di consentito suo
esercizio), altro giudizio, originariamente promosso dinanzi al TAR
Campania. Detto giudizio aveva ad oggetto la condanna della
Regione Campania al pagamento sempre della somma di C
48.199.154, 44, oltre interessi, a titolo di contributi statali in conto
ripianamento perdite di esercizio delle aziende di trasporto pubblico
per il triennio 1994/1996, ex 1.194/1998, previo accertamento
dell’illecita compensazione operata dalla Regione Campania, con il
decreto dirigenziale n. 66 del 2005, con il quale la Giunta della
Regione Campania, avvalendosi della riapertura dei termini prevista
dalla L.R. n. 8/2004, aveva riapprovato i conguagli dei contributi di
esercizio erogati in acconto alla A.N.M. per gli anni 1994/1997,
disponendo i conguagli compensativi della L.R. n. 5 del 1999
(rispetto ai crediti da contributi statali ex 1.194/1998, vantati dalla
AN.M.), conducenti ad un saldo negativo, da recuperarsi a carico
della A.N.M. (se, del caso, previa disapplicazione del predetto
provvedimento). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/2007,
aveva infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
4

Napoli e nei confronti della Regione Campania, a seguito di

di cui alle L.R. nn. 5 del 1999 e n. 8 del 2004, contenenti riaperture
dei termini per la Regione al fine di operare i conguagli sugli acconti
erogati a titolo di contributi in conto esercizio ex L.R. 16/1983.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 977/2013, nei suddetti
giudizi riuniti (sin dal primo grado), ha confermato, nel merito (con
riforma delle sole statuizioni sulle spese processuali), la decisione del
Tribunale di Napoli, di rigetto della domanda principale della Regione
Campania e di condanna, in accoglimento di domanda
riconvenzionale della A.N.M., della Regione Campania al pagamento,
in favore di quest’ultima, della somma di C 48.199.154,53, oltre
interessi, respinta la domanda dell’Azienda medesima di risarcimento
del maggior danno, ex art.1224 c.c..
Avverso la suddetta decisione, la Regione Campania propone ricorso
per cassazione, affidato a dieci motivi, nei confronti della A.N.M. spa
(che resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un
motivo) e del Comune di Napoli (che resiste con controricorso).
La controricorrente A.N.M. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 10,11, 13 L.R. n. 16/1983 e
dell’art.2033 c.c., per la parte in cui la sentenza riconosce la
perentorietà dei termini di cui all’art.10 (31 maggio dell’anno
successivo a quello di competenza, per l’Ente erogatore, al fine di
procedere ai conguagli eventuali) ed all’art.11 (31 gennaio, per
l’azienda di trasporto beneficiaria, al fine di fornire la
documentazione contabile, attestante le effettive percorrenze e
l’impiego di personale ed automezzi, necessaria all’Ente per
l’effettuazione dei conguagli relativi al pregresso esercizio) della L.R.
citata e dispone che la Regione avrebbe dovuto esercitare nei

4

previsti termini il recupero dei contributi eventualmente eccedenti

il

limite previsto dalla norma, negando la natura indebita delle somme
erogate al!a A.N.M.; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1218 c.c., nella parte in cui la sentenza
ha ritenuto l’Amministrazione sostanzialmente decaduta dall’esercizio
dell’azione, viceversa ritualmente proposta nel termine decennale

grado, del provvedimento n. 127 del 14.9.2010, di declaratoria di
decadenza del concessionario dai contributi già percepiti per gravi
inadempienze e di revoca dei medesimi contributi d’esercizio relativi
anche al quadriennio in contestazione nel presente giudizio; 3) con il
terzo motivo, la violazione dell’art.87 Trattato CE, ripreso
dall’art.107 Trattato sul Funzionamento dell’UE, in tema di aiuti di
Stato, dovendo ritenersi che l’erogazione dei contributi in esame
viola !a normativa comunitaria in materia allorquando risulti

“incontrovertibilmente acclarato” che l’esercizio dell’attività “non vi
sia stato da parte dell’azienda di trasporto” ; 4) con il quarto motivo,
la contraddittorietà della motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo
i giudici d’appello, dopo avere acclarato che la trasmissione della
documentazione prescritta dall’art.11 della L.R. da parte della A.N.M.
era avvenuta a distanza di anni, concluso nel senso che la Regione

“avrebbe dovuto procedere al conguaglio nel termine di legge” ; 5)
con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli
artt.112, 186 e 345 c.p.c., avendo i giudici d’appello, accogliendo la
domanda riconvenzionale della convenuta, ritenuto inammissibili e
tardive le deduzioni (sull’entità dei contributi statali ancora dovuti)
della Regione Campania, formulate invece sin dal primo grado; 6-7)
con il sesto ed il settimo motivo, l’omissione totale e l’illogicità della
motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in ordine all’accoglimento della
6

ordinario di prescrizione, ed irrilevante la produzione, già in primo

domanda riconvenzionale della A.N.M., avendo i giudici d’appello, al
contempo, riconosciuto non dovuti i conguagli e dovuti invece i
contributi ex L.n. 194/1998, quali determinati dalla stessa Regione
Campania nel Decreto Dirigenziale n. 204/2001, che tuttavia, ai fini
dell’individuazione del disavanzo dell’azienda di trasporto da
ripianare, per gli anni 1994, 1995 e 1996, aveva preso in

percepite dalla stessa impresa a titolo di contributo regionale in
conto esercizio e da restituire in forza dei conguagli ex L.R. 16/1983;
8) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli
artt.115 e 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello, nell’accogliere la
domanda riconvenzionale predetta, omesso di valutare una prova
documentale, il decreto dirigenziale n. 204/2001 ed il suo contenuto;
9) con il nono motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2
1.194/1998, sempre in ordine alla statuizione di accoglimento della
domanda riconvenzionale della A.N.M., in quanto i contributi statali
ex L.194/1998 coprivano disavanzo dell’azienda di trasporto pubblico
locaie, comprensivo comunque anche dei debiti scaturenti dai
conguagli pretesi dalla Regione ex L.R. 16/1983; 10) con il decimo
motivo,

la

violazione,

nell’accoglimento

della

domanda

riconvenzionale della A.N.M., ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1219
c.c. e della “normativa in materia di contabilità pubblica”, avendo
riconosciuto la decorrenza degli interessi dal “12/4/2001” invece che
dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
2. Con il ricorso incidentale, l’A.N.M. lamenta, a sua volta, la
violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 11 e 112 c.p.c. e la
violazione e falsa applicazione dell’art.1224 c.c., avendo i giudici
d’appello ritenuto tardiva la domanda di risarcimento del maggior
danno ex art.1224 c.c. in quanto avanzata tardivamente nella
7

considerazione proprio la posta negativa data dalle somme,

memoria ex art.183 c.p.c. (e costituente domanda nuova), non
avvedendosi che la stessa era stata formulata sin dall’atto
introduttivo del giudizio promosso dalla A.N.M. e poi riunito al
giudizio promosso dalla Regione Campania.
La ricorrente incidentale deduce di avere in detto giudizio riunito
depositato, unitamente all’atto di citazione, una “perizia tecnico-

3. Le censure di cui ai motivi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, da trattare
unitariamente in quanto connesse, del ricorso principale sono
fondate, con assorbimento dei restanti motivi (nn. 3, 4 e 10).
3. 1. Il quadro normativo.
La presente controversia verte sulla spettanza o meno alla Regione
Campania di conguagli sui contributi regionali erogati in acconto,
sulla base della L.R. 16/1983, alla Azienda Napoletana Mobilità spa,
in base al rapporto di concessione per lo svolgimento del servizio
pubblico locale, al fine di indennizzarla dei particolari costi sostenuti
per la gestione, conguagli determinati dalla Regione, oltre il termine
fissato dalla stessa L.R., a fronte, nella prospettazione dell’attrice,
dell’asserita inadempienza della azienda nell’ obbligo di tempestiva
trasmissione dei dati necessari per l’effettuazione del controllo sulla
corrispondenza costi-ricavi presunti/costi-ricavi effettivi; gli importi a
conguaglio sono opposti dall’Ente in compensazione con il minore
credito vantato dall’impresa di trasporto per contributi statali ex
L.194/1998, invocando la Regione un saldo negativo a carico di
quest’ultima, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria
dalla stessa azienda azionata in via riconvenzionale ed in giudizio
riunito.
Secondo la disciplina dettata dalla L.R. n. 16/1983 (abrogata dalla
L.R. 28 marzo 2002, n. 3, ma applicabile
8

ratione temporis alla

contabile” comprovante il maggior danno richiesto.

fattispecie in esame), ai fini della determinazione del contributo a
preventivo “le percorrenze da prendere in considerazione sono quelle
risultanti dai programmi di esercizio approvati per l’anno precedente
a quello cui il contributo si riferisce dalla Regione per i servizi di
concessione regionale”, mentre “si assumono i ricavi del traffico
relativi all’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, da

per l’ultimo trimestre, incrementati in relazione agli aumenti tariffari
stabiliti dalla Regione in applicazione del comma I, lettera b)
dell’art.6 della legge 10 aprile 1981, n.151” (artt.8 e 9).
L’art.10 stabiliva che il conguaglio di cui al 2° comma del precedente
art.2 doveva avere luogo entro il 31 maggio dell’anno successivo a
quello cui il contributo si riferisce sulla base: “a) delle percorrenze
risultanti dai programmi di esercizio approvati dalla Regione per
quelle di concessione regionale, incrementate … e comunque
conformi ai dati risultanti dai fogli di corsa di cui al successivo
art.12″; b)”della revisione del costo economico standardizzato che si
renderà necessaria qualora, nel corso dell’esercizio considerato, si
verifichino variazioni nel costo dei carburanti e/o nel costo del lavoro,
…”; c) dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale risultanti a
consuntivo per ciascuna azienda;
conseguiti”,

“d) dei ricavi effettivamente

salvo il rispetto di una soglia minima. Ai sensi

dell’art.11, per accedere ai contributi previsti, le aziende e gli Enti
interessati dovevano avanzare domanda al Presidente della Giunta
regionale “entro e non oltre il termine del 1 ottobre dell’anno
precedente a quello cui i contributi si riferiscono”,

corredata da

documenti relativi all’anno precedente a quello cui i contributi si
riferiscono (prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate;
numero dei dipendenti consuntivato per ciascun mese fino al 30

determinare in base a consuntivo al 30 settembre ed alle previsioni

settembre e previsto per l’ultimo trimestre, numero dei veicoli,
proventi del traffico previsti in base al consuntivo al 30 settembre ed
alle previsioni per l’ultimo trimestre, etc…); in particolare, era
prevista la facoltà della Giunta regionale di procedere alla
“sospensione o alla riduzione dei contributi medesimi nei casi di
accertate e reiterate irregolarità ed inadempienze” e che, nelle more

erogare acconti, prendendo a riferimento la misura chilometrica dei
contributi determinati per l’anno precedente. L’art.12 contemplava,
poi, l’obbligo “entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento”

per le aziende o gli Enti interessati di inviare al

competente Servizio regionale Trasporti, in relazione a tale anno:
“prospetto riepilogativo delle percorrenze di cui al comma I, lettera
a) dell’art.11; numero medio dei dipendenti rilevato a consuntivo;
numero medio dei veicoli rilevato a consuntivo, distinto per modi e
categorie di trasporto e, per gli autobus, fra grandi, medi e piccoli;
proventi del traffico effettivamente realizzati e documentati”.
L’art.13, infine, precisava che la Regione dovesse annualmente
effettuare “la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto
pubblico locale”, con correlato obbligo, a tal fine, di tutte le aziende
ed imprese di trasporto di inoltrare al Servizio regionale Trasporti
“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento”,
copia “dei conti economici consuntivi relativi all’attività di trasporto
pubblico”, relativi all’anno di riferimento, unitamente alla copia del
bilancio depositato ai sensi dell’art.2435 c.c., ovvero alla copia del
bilancio consuntivo, con allegata una “tabella di raffronto fra i costi
effettivi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione
per il medesimo esercizio secondo il modello che si allega alla
presente legge”. Veniva quindi previsto che i contributi previsti non
IO

della determinazione dei contributi a preventivo, la Regione potesse

potessero “comunque superare, nel loro ammontare complessivo, la
perdita di esercizio aziendale risultante dal conto economico
consuntivo”, di cui al II comma dell’ar.13.
L’art. 2 della L.194/1998, nell’ambito degli interventi nel settore del
trasporto pubblico locale, ha successivamente previsto, sempre al fine
di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici

non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da
queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge”.

Il concorso dello Stato era destinato ad operare

anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che avessero già
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi sopra indicati.
3.2. Gli interventi della Consulta e delle Suprema Corte di
Cassazione.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/2007, di declaratoria
di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alle L.R. nn. 5
del 1999 (art.17 comma 1) e n. 8 del 2004 (art. i comma 3), che
avevano consentito alla Regione Campania di emettere,
rispettivamente, quattro delibere, nel marzo 2000, ed il Decreto
Dirigenziale n. 66 del 2005, aventi ad oggetto la determinazione
(retroattiva) dei conguagli compensativi (in rapporto al credito
vantato dall’azienda per contributi statali spettanti ex L194/1998,
per oltre 48 milioni di euro) sulle somme versate all’azienda di
trasporto locale a titolo di contributo regionale di esercizio, in quanto
ritenute eccedenti, per gli anni 1994/1997 rispetto a quanto
effettivamente spettante, ha affermato:

“disponendo la riapertura

retroattiva del termine, il legislatore regionale ha perseguito
esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della

locali, il concorso dello Stato “alla copertura dei disavanzi di esercizio

propria struttura amministrativa, sacrificando, all’esito di una
arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie
Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.), che, a distanza di un periodo di
tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato
affidamento nell’avvenuto consolidamento della situazione
sostanziale nel frattempo creatasi. La disposizione è inoltre

assolvono anche alla funzione di rendere il servizio del trasporto
pubblico locale più efficiente e più rispondente alle esigenze se forniti
nell’immediatezza, non certo se affastellati in una richiesta
distanziata anche di una decina d’anni dal periodo cui i dati stessi si
riferiscono”.
La Consulta, dopo avere qualificato come “perentorio” il termine
stabilito dalla L.R. 16/1983 per il conguaglio tra quanto corrisposto
dalla Regione in via preventiva, sulla base di costi economici
standardizzati e di ricavi presunti, e quanto effettivamente dovuto,
sulla base delle percorrenze risultanti dai programmi di esercizio,
della revisione del costo economico standardizzato, dei parametri di
utilizzo di veicoli e personale risultanti a consuntivo e dei ricavi
effettivamente conseguiti, per ciascuna azienda, ha precisato che la
normativa “dava vita ad un sistema circolare in cui i dati che erano
previsti per l’effettuazione del conguaglio” avevano, oltre al fine di
definire il saldo contabile nel rapporto tra Regione e concessionario e
di determinare gli importi in acconto per l’anno successivo, la
funzione di fornire alla Regione gli elementi per valutare “la rigorosa
ed efficiente gestione”,

la

“qualità del servizio offerto e delle

condizioni ambientali in cui esso veniva svolto”,
organizzazione e ristrutturazione aziendale”

i “provvedimenti di

e l’opportunità della

adozione di misure idonee di “organizzazione del traffico”; il che
1?

irragionevole, in quanto è evidente che i dati del conguaglio

implicava che gli stessi dati necessari ai conguaglio dovevano
“essere forniti nell’immediatezza”, avendo appunto anche la funzione
di fornire elementi importanti in ordine alla possibilità di
miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale svolto dal
concessionario.
Questa Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3764/2009,

Campania, dalla A.N.M. spa e dal Comune di Napoli al fine di sentire
annullare il Decreto dirigenziale n. 66/2005, con cui la Regione,
avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla L.R. 8/2004,
aveva riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in
acconto all’azienda per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, con saldo
negativo a carico dell’impresa di trasporto – la giurisdizione
dell’A.G.O. sul presupposto della già intervenuta declaratoria di
incostituzionalità della L.R. n. 8/2004 (con la sopra citata sentenza
n. 507/2007), affermando che il decreto dirigenziale n. 66/2005, con
il quale erano stati rideterminati i conguagli, risultava “adottato in
carenza di potere in concreto, perché oltre il termine di consentito
suo esercizio”.
Sempre questa Corte (Cass. 15595/2014), in altro giudizio avente ad
oggetto quantificazione del danno subito da un’impresa di trasporto
pubblico locale, a seguito della risoluzione da parte della Regione
Campania del rapporto concessorio (in parte richiesto a titolo di
perdita dei contributi regionali ex L.R. n. 16/1983), ha affermato
che: “l’obiettivo della normativa in esame consisteva nell’assicurare
il ripianamento delle perdite eventualmente sopportate dalle aziende
esercenti í servizi di trasporto pubblico locale per effetto
dell’obbligatoria applicazione ai servizi di linea delle tariffe imposte
dalla Regione; la fissazione di tali tariffe in base a criteri di politica
13

ha, poi, dichiarato – nei giudizi riuniti promossi, dinanzi al TAR

sociale, rendendole inidonee a garantire la copertura integrale dei
costi del servizio, era infatti destinata inevitabilmente a provocare
uno squilibrio nella gestione dell’attività, il cui affidamento in
concessione a soggetti privati o ad aziende pubbliche operanti
secondo criteri di economicità imponeva, in correlazione con
l’interesse pubblico sotteso allo svolgimento del servizio, la

bilancio; per evitare che tale contribuzione si risolvesse in un
rimborso a pié di lista, era tuttavia previsto che la sua
determinazione avesse luogo in base a criteri oggettivi collegati alla
tipologia ed alla qualità del servizio, con la conseguente esclusione
della copertura di ulteriori perdite dovute ad una gestione non
improntata a principi di correttezza ed efficienza economicofinanziaria”.

La contabilità effettiva dell’azienda assumeva rilievo

proprio in fase di determinazione del conguagli: in base ai costi
standardizzati ed ai ricavi presunti, venivano calcolate le
trimestralità da corrispondersi anticipatamente, non potendosi
conoscere il risultato della gestione prima della chiusura
dell’esercizio finanziario, ma, nella determinazione del conguaglio,
occorreva aver riguardo ad eventuali sopravvenienze che avessero
comportato un incremento del costo standardizzato e soprattutto ai
ricavi effettivamente realizzati. Questa Corte, richiamando il
disposto di cui all’art.13 comma 6, ha quindi precisato che “il
contributo di esercizio, determinato in base al raffronto tra il costo
economico standardizzato, riveduto nei sensi di cui all’art. 10, ed i
ricavi effettivamente conseguiti, era dovuto soltanto nei limiti
necessari a ristabilire l’equilibrio della gestione, e cioè a ripianare le
relative perdite; qualora pertanto, come nella specie, tali perdite non
si fossero verificate, a causa del mancato svolgimento del servizio
14

somministrazione dei mezzi necessari per porre rimedio al deficit di

per qualsiasi causa, nessun importo poteva essere riconosciuto
all’impresa, non essendo il contributo destinato ad assicurare un
utile di esercizio, ma solo a coprire il disavanzo della gestione”.
L’obiettivo perseguito dal legislatore statale nella Legge quadro n.
151/1981 e dal legislatore regionale nella normativa di attuazione
era esclusivamente quello di assicurare alle aziende esercenti servizi

forma di abbattimento totale o parziale delle perdite di esercizio “fino
alla copertura del disavanzo d’esercizio e non oltre”
3.3. I termini della questione controversa in relazione alle domande,
svolte sin dal primo grado, dalla Regione Campania.
La Regione Campania agisce, in via principale, per la ripetizione, ex
art.2033 c.c., della somma complessivamente erogata, negli anni
1994-1997, a titolo di contributi in conto esercizio, assumendo la
decadenza dell’azienda di trasporto convenuta per effetto della grave
inadempienza nella tempestiva (entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento) trasmissione della
documentazione contabile, richiestale, necessaria per l’effettuazione
dei conguagli da parte della Regione, entro il 31 maggio dell’anno
successivo all’erogazione degli acconti.
I giudici della Corte d’Appello di Napoli hanno sostenuto che la
prolungata inerzia dell’amministrazione regionale, nella verifica delle (rendicontazioni delle aziende di trasporto pubblico locale e della
congruità dei contributi versati in acconto, ai fini delle operazioni di
conguaglio, non essendosi la medesima (malgrado, come accertato
in giudizio, l’azienda di trasporto non avesse

trasmesso i dati necessari per il conguaglio”,

“tempestivamente
pagg. 9 e 10 della

decisione impugnata) attivata entro specifici termini perentori, ha
impedito lo stesso sorgere di legittimi conguagli sfavorevoli
15

di trasporto locale un riec,uilibrio nella gestione, garantendo una

all’A.N.M., con conseguente piena legittimità della pretesa di
quest’ultima, in difetto di inadempienza o decadenza o indebita
percezione di contributi della stessa.
Tuttavia, la Regione Campania aveva documentato, nel corso del
giudizio di primo grado (con note ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c.), le
richieste di sollecito alla A.N.M. nella trasmissione di documentazione

con riferimento agli adempimenti prodromici alla effettuazione dei
prescritti conguagli di cui all’art.10, per tutti i quattro anni che
interessano, sia il ritardo nella trasmissione dei dati contabili da
parte della A.N.M.. La stessa attrice aveva poi depositato (all’udienza
di precisazione delle conclusioni) un decreto n. 127/2010, formatosi
successivamente rispetto ai fatti addotti a sostegno della domanda,
di declaratoria di decadenza dei contributi già erogati per
inadempienze del concessionario e di recupero delle somme.
Ora, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/2007, ha
individuato, nella disciplina normativa dettata dalla L.R. 16/1983, un
“sistema circolare” nel quale sia i dati (da fornirsi dall’azienda di
trasporto) necessari all’effettuazione dei conguagli sui contributi in
acconto erogati sia i conguagli stessi (da effettuarsi dalla Regione)
dovevano

intervenire

“nell’immediatezza”

entro

termini

necessariamente di natura perentoria.
Ne consegue che, una volta accertata la non tempestiva
trasmissione,

da

parte

dell’azienda

di

trasporto,

della

documentazione contabile necessaria all’Ente regionale per
l’effettuazione del conguaglio (sulla base dei costi sostenuti e dei
ricavi effettivi), non poteva essere imputata alla Regione Campania
la “colpevole inerzia nell’effettuazione dei conguagli”, conguagli che
necessariamente presupponevano, per la loro determinazione, la
16

occorrente sia a corredo delle domande di accesso ai contributi sia

disponibilità di documentazione in possesso dell’azienda di trasporto
locale e non trasmessa nei termini convenuti (per come accertato nel
giudizio di merito). Il mancato rispetto, da parte della A.N.M., del
primo termine (prescritto dall’adii_ L.R. 16/1983) ha impedito
l’operatività stessa del successivo secondo termine, a carico della
Regione (prescritto dall’art.10 L.R. citata) e quindi non ha eliso il

di prescrizione, la ripetizione di quanto erogato in eccesso rispetto al
dovuto, essendo l’art. 2033 c.c. applicabile anche nel caso di
sopravvenienza della causa che renda indebito il pagamento (Cass.
S.U. nn.5624 e 14886/2009).
Deve poi aggiungersi che l’art.13 della L.R. stabiliva che i contributi
previsti non potessero “comunque superare, nel loro ammontare
complessivo, la perdita di esercizio aziendale risultante dal conto
economico consuntivo”, di cui al II comma dell’ar.13.
3.5. il rapporto tra la domanda della Regione e la domanda
riconvenzionale dell’azienda di trasporto pubblico locale.
La Corte d’appello non ha solo statuito l’inammissibilità per tardività
delle contestazioni mosse dalla Regione Campania in ordine all’entità
dei contributi statali ex 1.194/1998 dovuti alla A.N.M., ma anche la
loro infondatezza, ritenendo che i contributi ex 1.194/1998 ed i
contributi ed il conguaglio ex L.R16/1983 hanno dati e presupposti
differenti: i primi furono attribuiti “sulla base dei disavanzi di esercizi
non ripianati relativi al triennio 1994-1996 e quindi di una situazione
aziendale già definita e certificata dalle Regioni beneficiarie, mentre i
conguagli, effettuati dalla Regione nel 2000 e nel 2005, avevano ad
oggetto un saldo contabile relativo ai contributi erogati nel periodo
1994-1997… accertato molto tempo dopo il deposito dei bilanci

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diritto della Regione di chiedere, entro il termine ordinario decennale

aziendali, unico parametro di riferimento della citata legge
1994/1998”.
Ora, come contestato dalla ricorrente, la quale ha provveduto a
ritrascrivere nel corpo del ricorso il contenuto dei principali atti
difensivi depositati in giudizio, la Regione Campania aveva sin dal
primo grado del giudizio, nelle memorie ex art.183 c.p.c. n. 1,
quantum

del contributo statale di cui alla

1.194/1998, oggetto della domanda riconvenzionale e della domanda
principale (nel giudizio riunito) azionate da;la A.N.M. spa.
In ogni caso, avendo comunque i giudici d’appello esaminato anche il
merito della contestazione suddetta, sono fondate le deduzioni della
ricorrente principale sulla parziale “sovrapponibilità” delle due poste
economiche (ì contributi regionali ex L.R. 16/1983 ed i contributi
statali ex L.194/1968), per finalità (copertura delle perdite di
esercizio aziendale e copertura dei disavanzi di esercizio non
ripianati) e per periodi (quadriennio, 1994/1997, e triennio,
1994/1996), indubbiamente connesse tra loro. Invero, nel decreto
dirigenziale n. 201/2001 (successivo al conguaglio dei contributi
regionali erogati in conto esercizio), preso a base dai giudici di
appello per la quantificazione della pretesa creditoria vantata dalla
A.N.M. spa (detratto l’importo che era stato già corrisposto), la
Regione Campania aveva tenuto conto, ai fini della determinazione
della entità del disavanzo dell’azienda da ripianare, anche dei
maggiori contributi erogati in conto esercizio che dovevano essere
restituiti all’Ente regionale dall’impresa, con conseguente lievitazione
del deficit di esercizio da ripianare (“la base di calcolo per il riparto
dei contributi statali, da assegnare alle aziende aventi titolo, tiene
conto dei conguagli sui contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995
e 1996, in negativo ed in positivo, così come riportato. Per le singole
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contestato anche il

annualità, nei prospetti 81), 82) e 83), che allegati al presente ne
fanno parte integrante e sostanziale”).
10. Il ricorso incidentale è assorbito, concernendo domanda di
risarcimento del maggior danno sulla somma di C 48.199.154,44,
dovuta dalla Regione Campania, condizionata al mancato

11. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi primo,
secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del ricorso principale,
assorbiti i motivi terzo, quarto, decimo dello stesso ricorso principale
ed il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio
alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo
esame. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quinto, sesto, settimo,
ottavo e nono del ricorso principale, assorbiti i motivi terzo, quarto e
decimo delio stesso ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa
la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 15 novembre 2017.

accoglimento della domanda principale della Regione.

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