Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4469 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1994/2016 proposto da:

OLEARIA LE MACINE SRL, (P.I. (OMISSIS)) e P.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. FILIPPO CIVININI 105 presso lo

studio dell’avvocato NICOLA GIORGINO (Studio MELE), che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/24/2015, emessa il 12/05/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di

LECCE, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

P.F., quale ex liquidatore della Olearia Le Macine s.r.l., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brindisi. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti della società avverso gli accertamenti di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2004 e 2005.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la cancellazione della società, intervenuta il 7 giugno 2006 avrebbe determinato l’estinzione della società, la quale, a sua volta, avrebbe comportato la cessazione dall’incarico di liquidatore e, di riflesso, la perdita dei suoi poteri rappresentativi in ambito societario, compresa la legittimazione processuale.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col primo, si denunzia la violazione e falsa applicazione di legge riferita all’art. 2495 c.c. e del D.Lgs. n. 75 del 2014, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la CTR avrebbe dovuto comunque dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento, in quanto notificati a soggetto palesemente inesistente.

Col secondo, il P. invoca la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3). La motivazione dell’accertamento sarebbe stata solo apparente, perchè i riferimenti non sarebbero stati portati a conoscenza della società, nè sarebbe stato effettuato alcun autonomo accertamento.

Col terzo, il ricorrente deduce la violazione o errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè si sarebbe proceduto ad accertamento induttivo, senza provare le omissioni gravi, ripetute e numerose delle scritture contabili.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto da soggetto (l’ex liquidatore di s.r.l. cancellata dal registro delle imprese) privo di legittimazione sostanziale e processuale.

Invero, poichè la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacità processuale ex art. 75 c.p.c., comma 3, il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 c.p.c. (Sez. 3, n. 8596 del 09/04/2013; Sez. 5, n. 7676 del 16/05/2012).

Il problema della legittimazione processuale è pregiudiziale rispetto alla valutazione dell’addebitabilità delle imposte.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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