Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4469 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4469 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BEVILACQUA Daniela (CE.: BVL DNIL. 601356 H501K), BARBONE Gaetano (C.F.:
BRB GNT 461115 H501M), CARRINO Daniela (C.F.: CRR DNL 58S66 H5011),
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Ferdinando Emilio Abbate ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma,
via Andrea Doria, n. 48: – ricorrenti Conta)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro protempore,

rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma reso nel proc. R.G.V.G. n. 140/2008
e depositato in data 2 febbraio 2011 (non notificato).

Data pubblicazione: 21/02/2013

vu.V

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza delr8 febbraio 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Ranieri Roda (per delega) nell’interesse dei ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Riteouto in fatto
I sigg. Bevilacqua Daniela, Carrino Daniela e Barbone Gaetano chiedevano alla
Corte d’appello di Roma, con ricorso depositato in data 9 gennaio 2008, il
riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per
la irragionevole durata di un giudiz . o amministrativo (avente ad oggetto il
riconoscimento degli accessori delle somme già liquidate per le nuove qualifiche
funzionali ex L. n. 312 del 1980) instaurato nel gennaio 1995 dinanzi al T.A.R. Lazio
e definito, in primo grado, con sentenza depositata 1’11 novembre 1998, ed, in
secondo grado, con sentenza del C01.:iigiO di Stato pubblicata il 22 gennaio 2007
(con il rigetto del gravame proposto d’,–3,i’Amministrazione), invocando la condanna
del Ministero dell’Economia e delle Fir.anze al risarcimento del danno non
patrimoniale subito da quantificarsi relazione alla durata eccedente quella
considerata ordinaria. Nella costituzione del resistente Ministero, la Corte di appello
adita, con decreto depositato il 2 febbi aia 2011, dichiarava inammissibile il ricorso
proposto dal Carrino Daniela e Barbone Gaetano, mentre rigettava quello formulato
nell’interesse di Be.vilacqua Daniela, condannando i ricorrenti, in solido fra loro, alla
rifusione delle spese giudiziali.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) hanno proposto ricorso per
cassazione Bevilacqua Daniela, Carnno Daniela e Barbone Gaetano, con atto

– 2 –

Aurelio Golia, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

ritualmente notificato, sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze si è costituito con controricorso.
Considerato in diritto

1. – Con l’unico motivo dedotto i ricorreati hanno denunciato (ai sensi dell’art. 360, n.

2001, avuto riguardo all’assunta illegittimità della declaratoria di inammissibilità del
ricorso proposto da essi Carrino Daniea e Barbone Gaetano, fondata erroneamente
sulla mancata acquisizione, agli atti oel giudizio, della documentazione relativa al
giudizio presupposto (con particolare a’:e. -!na.lento alla circostanza se i predetti due
ricorrenti avevano o meno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n.
3160 del 1998) e al rigetto della dornanca avanzata dalla Bevilacqua, con riguardo al
mancato assolvimento dell’onere probatorio c;rca il momento del suo intervento nel
giudizio di primo grado e rimputabilità del ritardo per la definizione del giudizio di
secondo grado all’Amministrazione.
2.- Rileva il collegio che il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Infatti, per quanto desumibde dal fasciaolo d’ufficio e dal contenuto specifico dello
stesso ricorso, i rlcorrenti avevano ripeccwso il complessivo “iter” processuale dei
due gradi del giudizio amministrativo, socairlcandone il rispettivo esito e le correlate
date di definizione, precisando la loro posizione processuale e la durata dell’intero
processo, in tal senso assolvendo ai necessario onere di allegazione loro
incombente, oltre a richiedere alla Corte di appello adita l’acquisizione degli atti
complessivi relativi allo stesso giudizio ..acsupposto. A tal proposito,la giurisprudenza
di questa Corte (cfr. Cass. n. 16336 del 2010 e, da ultimo, Cass. n. 16367 del 2011,
ord.) è consolidata nel ritenere che. in lama di equa riparazione per la violazione del
termine ragionevole di durata del proceaso, ;’oggetto della domanda è individuabile

3

3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 89 del

nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte
istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel
processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione
nei diversi gradi) e non anche alla proeir z
– ione degli atti posti in essere nel processo

termine ragionevole di durata del pi’ocesso, ove la parte si sia avvalsa della
facoltà – prevista dall’art. 3, comma. 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 – di
richiedere alla Corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo
presupposto (come verificatosi nella lattimaecie), il giudice non può addebitare
alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la
causa del raaacato acceutamento deirsi addotta violazione della ragionevole
durata del processo; infatti, la

parte

ha un onere di allegazione e di

dimostrazione, che però riguarda la gua posizione nel processo, la data iniziale
di questo, la data della sua deliniziol . :e ,E2 g
mentre (in coerenza con il modello

eventuali gradi in cui si è articolato,

-,i-ocedirnentale, di cui agli artt. 737 e ss.

prescelto da legisia’are) spella algiudice – sulla base dei dati suddetti,
di quelli evenluaimente adLjotti daila parte resistente e di quelli acquisiti dagli
atti del processo p .esuppusto – vccare, in concreto e con riguardo alla

singola fattispecie, se vi sia stata viozicAle del termine ragionevole di durata,
tenuto anche conc che nel modelle prceessuale della legge n. 89 del 2001
sussiste un potete

C iudice, ci-ìe gli impedisce di rigettare la

domanda pev everúuali caenze pr•bato;ie superabili con l’esercizio di tale
potere.
Da tali principi si è discos -,:ata, con i dtoc npusnato, la Corte di appello di Roma,

donde la -l’cridatezza de

presupposto. In altri termini, in tema di equa riparazione, per la violazione del

3. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, deve pervenirsi alla cassazione del
decreto impugnato con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di
Roma, la quale si conformerà al richianato principio di diritto e provvederà anche a

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per
le spese del presente giudizio, ad altra Cez;une della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di

della Seconda Sezione Civile della

Corte suprema di Cassazione, in data 8 -ft.:l-ibraio 2013.

regolare le spese della presente fase di iegittimità.

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