Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4468 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4468 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
-BELLI ARMANDO
-CALVIrl RICCARDO
-GAVIGLIA ALFREDO
-GUARINO LINDA CONCETTINA
-MOSCATELLI MARIO
-SANSONETTI MARIA TERESA-RINALDI GRAZIELLARINALDI CINZIA-RINALDI PRIMO ( quali eredi di RINALMARCELLO)
a

-QUATTRINI GINA- SCARINCI DANIELA- SCARINCI ANNA
RITA (eredi di SCARINCI UMBERTO)

Data pubblicazione: 25/02/2014

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-SCILLIA ENRICO
elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Caeamatta n.
16, presso lo studio dell’Avv. MARCO MELITI, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

CONTRO
ACEA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza n. 9674/10 della Corte dì
Appello di Roma del 25.11.2010/31.03.2011 (R.G. n. 5421
e n. 5471 dell’anno 2004).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. RENE’ VERRECCHIA, per delega dell’Avv.
MARCO MELITI, per i ricorrenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO
-che con distinti ricorsi, ritualmente notificati, ARMANDO
BELLI ed altri ex dipendenti dell’ACEA S.p.A. e la stessa
società proponevano appello avverso la sentenza n.

Ricorrenti

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15674/2003 del Tribunale di Roma, che aveva condannato
l’azienda al pagamento a favore dei lavoratori di somme
dovuta a titolo di ricalcolo per competenze di fine rapporto;
-che con sentenza non definitiva dell’11.06.2009 la Corte di

re dei lavoratori degli importi analiticamente indicati in luogo di quelli minori riconosciuti dal primo giudice, disponendo per il prosieguo in ordine al residuo motivo di gravame
della società riguardante la ritenuta prescrizione della domanda riconvenzionale, sollevata dall’azienda con riferimento all’interruzione della prescrizione conseguente alla
firma della quietanza a saldo da parte dei dipendenti;
– che con sentenza definitiva n. 9674 del 2010 la stessa
Corte ha respinto tale ultimo motivo, escludendo che gli atti
di quietanza potessero valere come riconoscimento di debiti;
-che i dipendenti, secondo la Corte territoriale, si erano limitati a prendere atto della mancata ritenuta delle somme
corrisposte quale incidenza della contingenza maturata
sull’indennità di presenza, salvo ed impregiudicato il diritto
dell’ACEA di ripetizione all’esito della vertenza;
-che in definiva non vi era stato alcun riconoscimento dei
diritti vantati dalla società, ma mera constatazione da parte
dei lavoratori della possibilità, al verificarsi di certe condi-

Appello di Roma condannava l’ACEA al pagamento in favo-

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zioni perché la stessa società potesse richiedere la restituzione delle somme in questione;
– che contro la sentenza di appello definitiva ricorrono per
cassazione i lavoratori indicati in epigrafe sulla base di due

– che l’ACEA non si è costituita.
RITENUTO IN DIRITTO
Al) -che con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa
pronuncia ex art. 112 CPC su un motivo di gravame avente
ad oggetto l’impugnazione della decisione resa dal giudice
di primo grado in violazione e falsa applicazione di norme
di diritto;
-che in particolare la censura è diretta contro l’impugnata
sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la parziale fondatezza della domanda dell’ACEA di ripetizione delle somme dalla stessa erogate agli appellanti nel corso del rapporto di lavoro a titolo di indennità di contingenza maturata
sull’indennità di presenza;
B1) che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa pronunci

x art. 112 CPC su un motivo di gravame

avente ad oggetto la mancata dimostrazione da parte
dell’ACEA dell’effettiva corresponsione di una maggiore retribuzione e dell’essenzialità e riconoscibilità del presunto
errore che avrebbe indotto la società a pagare ai propri dipendenti somme maggiori rispetto a quelle dovute.

motivi;

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C) che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso, come articolato nei due motivi esposti, in quanto
proposto avverso la sentenza definitiva e non avverso quella non definitiva, riguardante proprio il profilo censurato

manda riconvenzionale dell’ACEA;
D) che nessuna pronuncia va emessa sulle spese, non avendo svolto l’intimata società alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese nei confronti dell’intimata.
Così deciso in Roma addì 15 gennaio 2014
Il Consigliere relatore estensore

It

,

residente

concernente la ritenuta parziale prescrizionale della do-

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