Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4468 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21205-2008 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI ANGELA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI ANGELA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 11.1.08, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente e controricorrente al ricorrente incidentale

l’Avvocato Roberto Croce che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello di D.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Abbiategrasso per redditi di partecipazione alla C.M. Trasporti di Malaspina e C. s.a.s., confermando un avviso di accertamento per Irpef, del 2000.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il contribuente, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che propone ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso il D., formulando idoneo quesito, lamenta la mancata integrazione del contraddicono nei confronti degli altri soci e della società.

Il motivo è fondato. Sulla questione del litisconsorzio tra soci e società nel giudizio tributario avente per oggetto anche l’accertamento del reddito della società le SS.UU., con sentenza n. 14815 del 2008 hanno affermato i seguenti principi: in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Gli altri motivi del ricorso e quello incidentale restano assorbiti.

In applicazione di questi principi deve dichiarasi la nullità dell’intero giudizio cassandosi la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificate alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, riuniti i ricorsi ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale; pertanto la sentenza impugnata e quella di primo grado vadano cassate con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

La novità della giurisprudenza sul punto è motivo per compensare interamente le spese dei gradi di merito e del presente

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTP di Milano, compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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