Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4468 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1973/2016 proposto da:

CARTOTECNICA MONTECARLO SRL, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ARMELLIN, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/31/2015, emessa il 4/06/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il

05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La s.r.l. Cartotecnica Montecarlo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società avverso gli accertamenti di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’originale del ricorso esibito dall’Agenzia delle Entrate era privo sia della sottoscrizione del difensore sia della procura allo stesso rilasciata, e che la sanzione dell’inammissibilità era specificamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4.

Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, la Cartotecnica Montecarlo lamenta omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La motivazione a supporto del rigetto del gravame sarebbe stata una pedissequa ripetizione della sentenza di primo grado, del tutto insufficiente al fine di confutare il ragionamento giuridico dell’appellante. Lo scopo del ricorso introduttivo sarebbe stato comunque raggiunto, giacchè dalla copia depositata presso la CTP di Torino si sarebbe evinta la sicura paternità del medesimo.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Sotto tale ultimo aspetto, la CTR ha coerentemente spiegato la portata della soluzione adottata e dell’impossibilità di accedere all’interpretazione in bonam partem dell’art. 18, stante la mancanza assoluta della sottoscrizione e della stessa procura al difensore.

La censura è dunque inammissibile, poichè contesta l’interpretazione normativa della CTR.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA