Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4467 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20814-2008 proposto da:

CIRCUS SRL in liquidazione, in persona del liquidatore della

Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 55/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 17.5.07, depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di Della Circus s.r.l. in liquidazione ritenendo che ai fini dell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 4 (T.U.I.R.), che esclude dalle sopravvenienza attive le rinunce dei soci a crediti, mancasse la prova della pregressa esistenza di detti crediti.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Con il motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 75, cit. T.U.I.R. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del credito, che sarebbe provato dalla contabilità ed in particolare dalla pag. 55 del libro giornale che annota la rinuncia al credito e dal bilancio, dallo stato patrimoniale al 31.12.2006 e dalla nota integrativa a detto bilancio che annotano la rinuncia al credito dei soci.

Il motivo è manifestamente infondato. La CTR non ha dubitato della formale rinuncia al credito ma della veridicità della stessa. La prova della veridicità della rinuncia poteva essere data da pregresse annotazioni contabili o da bilanci precedenti, nonchè da documenti giustificativi, dalle quali risultasse il sorgere del credito dei soci e questa prova il giudice di merito ha escluso logicamente che fosse stata data in quanto i documenti indicati nel motivo non sono idonei a provarla. Confermato l’accertamento di fatto consegue l’esatta applicazione delle norme delle quali si denuncia la violazione. Con il secondo motivo si deduce che a sensi dell’art. 75, cit. T.U.I.R. il bilancio costituisce prova sufficiente delle componenti del reddito in esso indicate e che la richiesta di altra documentazione è ultronea.

La censura è manifestamente infondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 3009 del 2007 che: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’amministratore di una società, nella relazione al bilancio, si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 2425 c.c., comma 3 (nel testo, applicabile ratione temporis, oggetto di interpretazione autentica da parte della L. 19 marzo 1983, n. 72, art. 9 ed anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 7), attribuendo un determinato valore al marchio, in deroga al criterio di valutazione stabilito dall’art. 2425 c.c., comma 1, n. 3, e provvedendo poi al relativo ammortamento, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economica: il bilanci delle società di capitali, debitamente approvato e non contestato dai soci, costituisce infatti la base per la definizione dei rapporti tra questi ultimi, ma non produce identici effetti nei confronti dei terzi, ed in particolare dell’Amministrazione finanziaria”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Anche i rilievi contenuti nella memoria non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale “l’art. 55 non esonera la società contribuente dal documentare mediante idonei elementi probatori la effettiva origine dei crediti stessi, elementi che la società non ha prodotto in questa sede”; infatti la memoria ripete che bilancio e nota integrativa sono sufficienti a documentare la rinuncia, cosa della quale la sentenza impugnata non dubita, ed insiste illogicamente nel ritenere non necessaria anche la prova della pregressa esistenza del credito oggetto della rinuncia.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituita l’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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