Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4467 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4467 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4771/2014 R.G. proposto da
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ELIOCELL S.R.L. rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico
Spadaro e Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura a margine del
ricorso.
– ricorrente contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP A R.L.
rappresentata è difesa dagli avv. ti Fabio Loria e Lucio Filippo
Longo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Piazza della Marina n. 1, giusta procura in calce al
controricorso;

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– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

Q e- t

nonché
FALLIMENTO ELIOCELL S.R.L. rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco P. Luiso e Bruno N. Sassani, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via XX Settembre n. 3, giusta
procura speciale per atto notar Francesco Santopietro in Milano del
23 ottobre 2017 rep. n. 1677, in calce alla memoria ex art. 380-bis

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5788/13, depositata
il 24 aprile 2013, il cui gravame è stato dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. dalla Corte di appello di Milano
con ordinanza in data 24 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 8 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’appello proposto da Eliocell
s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva a sua
volta respinto la domanda proposta contro la BANCA POPOLARE DI
MILANO SOC. COOP A R.L. (in prosieguo, breviter, la banca)
avente per oggetto il risarcimento del danno conseguente ad
erronea segnalazione a sofferenza del nominativo dell’attrice alla
Banca d’Italia ai fini dell’inserimento nell’elenco della Centrale
Rischi.
2. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della banca
fosse stato legittimo, in relazione alla ritenuta legittima revoca
degli affidamenti, al ritenuto corretto passaggio a contenzioso del
debito della odierna ricorrente e alla valutata sintomaticità del
rilevante importo del pignoramento presso la banca su istanza di
un terzo; ha poi ritenuto che la successiva cancellazione dal
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cod. proc. civ.;

suddetto elenco – intervenuta a sei mesi di distanza dall’iscrizione non fosse qualificabile come ammissione da parte della banca
dell’erronea segnalazione, bensì si qualificasse come conseguenza
di successivi rinnovati accordi tra banca e cliente, provati dalla
documentazione in atti.
Per la cassazione della citata sentenza Eliocell s.r.l. ricorre con un
motivo, resistito da BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP A

ex art. 380-bis cod. proc. civ.; analoga memoria ha depositato il
Fallimento Eliocell, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza
n. 142 del 2015, costituitosi nelle more della fissazione dell’udienza
di discussione in questa fase.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso lamenta «Violazione ed erronea applicazione

degli artt. 1175, 1375 e 1776 comma II c.c. e cap. II, Sez. II, par.
1.5 e cap. I, sez I, par. 5 della Circolare della Banca d’Italia n. 139
del 11.12.1991 (11° aggiornamento del 10.11.2008), in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc» deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata laddove avrebbe ritenuto la sussistenza dello stato di
insolvenza della ricorrente tale da giustificare la segnalazione a
sofferenza. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata si
fonderebbe esclusivamente sull’applicazione della citata circolare
della Banca d’Italia che tuttavia, quale fonte normativa di rango
secondario, avrebbe dovuto essere preceduta dall’analisi delle
norme codicistiche che regolano il rapporto tra banca e cliente. In
particolare sarebbe stato omesso l’esame delle disposizioni
codicistiche in tema di correttezza e buona fede nell’adempimento
delle obbligazioni e dei contratti. Ove lo si fosse fatto, sarebbe
emersa la responsabilità della banca per avere omesso ogni
istruttoria con il cliente preliminare alla segnalazione. Del tutto
infondata sarebbe poi l’affermazione dell’irrilevanza della
cancellazione postuma, invece effettuata all’esito di una precisa
istanza di rettifica presentata dalla ricorrente, la cui retroattività
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R.L. con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria

dimostrerebbe l’errore di segnalazione. Evidente sarebbe infine che
la cancellazione non poteva trovare fondamento
nell’inadempimento della ricorrente al piano di rientro proposto,
sicché la rettifica non poteva che ascriversi a un errore di
segnalazione.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Sotto un primo

profilo in esso il ricorrente omette di trascrivere, o quantomeno di

comma, n. 4 cod. proc. civ. – in quale atto processuale nel corso
del giudizio sia stata formulata la domanda di inadempimento.
Invero la sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni della
ricorrente Eliocell s.r.I., non trascrive alcun riferimento agli articoli
di legge impugnati con l’odierna censura, né ad essi fa esplicito
rinvio nell’ambito della motivazione. In tale contesto, ai fini della
sua completezza, il motivo di ricorso avrebbe dovuto indicare a
questa Corte almeno in che termini si esplicitasse la dedotta
alternatività tra la fonte di rango primario (le norme del codice
pretesamente violate e indicate nell’epigrafe del motivo) di cui
lamenta l’omessa applicazione alla fattispecie e la circolare della
Banca d’Italia (la normativa che assume essere stata erroneamente
applicata). Il ricorso invece sul punto non solo tace, ma addirittura
pare in qualche modo anche contraddirsi, laddove per larghi tratti
contesta proprio l’erronea applicazione della circolare di cui ha
predicato in thesí l’inapplicabilità. Né è dato comprendere in che
termini la sentenza impugnata si baserebbe sull’accertamento dello
stato di insolvenza della ricorrente, non trovandosi traccia nella
motivazione impugnata di un siffatto accertamento – inteso in
senso tecnico – né esplicitamente e nemmeno per implicito, posto
che la sentenza impugnata accenna solo alle deteriorate condizioni
economico-finanziarie ai fini del doveroso scrutinio sulla legittimità
della segnalazione. Da ultimo va rilevato che il motivo appare
inammissibile anche sotto diverso profilo. Invero, specie con
riferimento alla questione della ragione della cancellazione, sotto
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indicare – violando gli artt. 366 primo comma, n. 6 e 369, secondo

l’apparente deduzione di una violazione di legge, tende in realtà a
contestare il giudizio di valutazione delle prove compiuto dal
Tribunale, omettendo peraltro di indicare i parametri normativi che
sarebbero stati violati in questa operazione, finendo per tentare di
far compiere a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del
merito della controversia, oggetto da parte della sentenza
impugnata di una valutazione motivata ben oltre il minimo

3.

La

costituzione

del

fallimento

va

dichiarata

inammissibile. Essa è avvenuta con una memoria non notificata alle
controparti costituite; questa Corte ha già sul punto affermato il
condivisibile principio secondo cui nel giudizio di legittimità,
essendo ininfluente la sopravvenuta perdita di capacità della parte
– tipico effetto anche del fallimento – il successore che intenda
parteciparvi può farlo con atto d’intervento che dev’essere tuttavia
notificato alle controparti costituite onde assicurare il rispetto del
contraddittorio, non essendo sufficiente a tal fine il mero deposito
di un atto nella cancelleria della Suprema Corte, stante l’esigenza
di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del
controricorso (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016).
Tale invalidità non risulta in alcun modo sanata, atteso che la
banca controricorrente non ha avuto cognizione del suddetto
intervento – come si evince dalla sua memoria ex art. 380-bis cod.
proc. civ. riferita alla sola società in bonis

e non ha pertanto

controdedotto sul punto, per l’effetto dovendosi escludere alcuna
accettazione, esplicita o implicita, del contraddittorio.
4.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della

ricorrente, secondo il principio di soccombenza, laddove nulla è
dovuto dal fallimento, stante la mancata costituzione di alcun
valido rapporto processuale con le controparti.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Eliocell
s.r.l. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
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costituzionale e chiaramente riconoscibile come tale.

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre
2017.

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

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