Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4467 del 07/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4467 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Scala Mario, rappr. e dif. dall’avv. Leopoldo Miserocchi, elett. dom. presso e nello
studio dell’avv. Andrea Ingenito, in Roma, via Costantino Corvisieri n.4, come da
procura in calce all’atto
-ricorrente Contro

FALLIMENTO Lo Stile di Ceccovilli Veronica di Montemaggi Sergio & c.
s.a.s., nochè di Montemaggi Sergio, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Pietro Plachesi ed elett. dom. presso e nello studio dell’avv. Massimo
Francesco Dotto, in Roma, via Lazio n.20/C, come da procura a margine dell’atto
-controricorrente Pagina I di 2 – RGN 2757/2010

Data pubblicazione: 07/03/2016

per la cassazione del decreto Trib. Forli 23.12.2009, n.1272/2009 (RG 1320/2009);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18 dicembre
2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi
che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Mario Scala impugna il decreto Trib. Forli 23.12.2009 con cui, accogliendo
parzialmente la propria opposizione allo stato passivo interposta nel Fallimento Lo
Stile di Ceccovilli Veronica di Montemaggi Sergio & c. s.a.s. e di Montemaggi Sergio
avverso il decreto di maggior esclusione del credito (ammesso per soli curo 8.100 in
chirografo su entrambe le masse passive) per come pronunciato, sulla domanda di
insinuazione, dal giudice delegato, venne ritenuta fondata, quanto al capitale, la
maggior pretesa prospettata e dunque ammesso il credito del professionista per
11.426,62 al passivo della società e per euro 10.393,42 al passivo del socio, con
esclusione del privilegio richiesto. Il ricorso è affidato a due motivi ed è resistito con
controricorso dal Fallimento.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve constatarsi che sono
state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390 co. 2 e 3 cod.proc.civ., poiché l’atto di
rinuncia risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo legale (munito di mandato) e
regolarmente accettato dal Fallimento in persona del curatore e dal suo legale, nonchè
notificato, con ricezione in cancelleria in data anteriore all’udienza avanti a questa
Corte, vale a dire entro il termine previsto dal primo comma della norma richiamata.
La esplicita adesione del Fallimento accettante, in relazione a quanto evidenziato,
giustifica la non doverosità di una pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015.

Il PROCESSO

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