Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4466 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4466 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 19322-2012 proposto da:
FERCAM S.P.A.,

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P.I.

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<2%."1.4"stfiltA" - rapprese in persona del( A-7t elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato LOTTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVERIO 2014 FABRIZIO, giusta delega in atti; - ricorrente - 129 contro BELLIFEMINE GIUSEPPE, MILILLO S.R.L.; - intimati - Data pubblicazione: 25/02/2014 avverso la sentenza n. 1083/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2012 R.G.N. 1627/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA udito l'Avvocato LOTTI MASSIMO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO,che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine estinzione. MANCINO; r.g.n. 19322/2012 FERCAM s.p.a. c/ Bellifemine Giuseppe +1 udienza 14 gennaio 2014 i. Con sentenza del 16-17 aprile 2012, la Corte d'Appello di Bari accoglieva il gravame svolto da Bellifemine Giuseppe contro la sentenza di primo grado e, in riforma della sentenza impugnazione, dichiarava illegittimo il licenziamento intimatogli dalla FERCAM s.p.a. con conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria. 2. La FERCAM s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza; il lavoratore e la s.r.l. Milillo non hanno resistito. 3. Tanto premesso, le parti hanno depositato la rinunzia al ricorso e l'accettazione della parte controricorrente. 4. Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia del negozio transattivo e della conciliazione intervenuti, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. 5. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (v., ex mullis, S.U. n. 25278/2006; Cass. n.16341/2009). 1 Rossana Mancino est. r.g.n. 19322/2012 FERCAM s.p.a. c/ Bellifemine Giuseppe Svolgimento del processo e motivi della decisione 6. Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza - per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione" (v., ex multis, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000). 7. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti alla stregua di quanto dalle stesse stabilito nel verbale di conciliazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014. "

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