Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4466 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO 51,
presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ANDREA, rappresentato e difeso
dall’avvocato IACOBELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE di Avellino;
– intimata –
avverso la sentenza n. 70/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 14.5.07, depositata il
21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Avellino nei confronti di G.R. confermando un avviso di rettifica IVA 1997. Ha ritenuto in motivazione che fosse utilizzabile il metodo analitico induttivo e che correttamente, attraverso il volume di vendita del caffe’ ed il ricarico medio degli altri prodotti, fosse stato determinato il reddito effettivo del contribuente.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un complesso motivo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita con controricorso.
Con il motivo il R. deduce plurimi profili di violazione e falsa applicazione di norme, dovendosi ricondurre a tale vizio anche la mancanza di motivazione.
Il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti i profili del motivo per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che:
E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.
Lo stesso principio vale per il dedotto vizio di motivazione per il quale manca un omologo momento di sintesi.” Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che non deve provvedersi in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010