Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4466 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO 51,

presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato IACOBELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di Avellino;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 14.5.07, depositata il

21/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Avellino nei confronti di G.R. confermando un avviso di rettifica IVA 1997. Ha ritenuto in motivazione che fosse utilizzabile il metodo analitico induttivo e che correttamente, attraverso il volume di vendita del caffe’ ed il ricarico medio degli altri prodotti, fosse stato determinato il reddito effettivo del contribuente.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un complesso motivo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita con controricorso.

Con il motivo il R. deduce plurimi profili di violazione e falsa applicazione di norme, dovendosi ricondurre a tale vizio anche la mancanza di motivazione.

Il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti i profili del motivo per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che:

E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Lo stesso principio vale per il dedotto vizio di motivazione per il quale manca un omologo momento di sintesi.” Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che non deve provvedersi in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA