Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4466 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4466 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA

O

sul ricorso iscritto al n. 7305/2014 R.G. proposto da
UNICREDIT S.P.A.

rappresentata e difesa dall’avv. Pamela

Schimperna presso il cui studio in Roma, viale Cortina d’Ampezzo
n. 186 elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CENCI DELIA rappresentata e difesa dall’avv. Marina Fiocco
presso il cui studio in Roma, via Gregorio VII n. 466 elettivamente
domicilia giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

e contro
TREVI FINANCE S.P.A.
— intimata —

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1491/13,
depositata il 14 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 8 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del
gravame proposto da Delia Cenci, ha dichiarato da costei non
dovuta la somma richiestale dalla Banca di Roma S.p.A. (oggi
Unicredit S.p.A.) e ha condannato la banca a pagare in suo favore
la somma di euro 10.000,00, regolando le spese di lite.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che la segnalazione a
sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia del
nominativo della Cenci fosse illegittima, in quanto il debito della
correntista, di cui l’odierna controricorrente si era costituita
garante, doveva ritenersi del tutto insussistente per effetto della
declaratoria di nullità della capitalizzazione degli interessi, il cui
ricalcolo aveva portato al suo totale azzeramento. Ha quindi accolto
la domanda risarcitoria liquidandola in via equitativa, in difetto di
specifiche allegazioni di danno da parte della Cenci.
3. Per la cassazione della sentenza Unicredit. S.p.a. ricorre con
un motivo, resistito da Delia Cenci con controricorso e memoria ex
art. 380-bis cod. proc. civ.; l’intimata Trevi Finance s.p.a. non ha
svolto difese.

2
RG073052014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso lamenta «Violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli
artt. 1218 e 2043 cod. civ.» deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata laddove avrebbe ritenuto insussistente il debito oggetto
di segnalazione, laddove in realtà esso sussisteva, poiché all’epoca
dei fatti vigeva il criterio della capitalizzazione annuale degli

ritenersi sussistente all’epoca della segnalazione, essendo venuta
meno solo all’esito del definitivo e successivo riconteggio della
somma, depurata da ogni interesse.
2. Il ricorso va respinto.
2.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene
che alla data della segnalazione (dicembre 1998) la
sofferenza fosse esistente, poiché all’epoca la capitalizzazione
annuale degli interessi passivi era conforme alla normativa
come interpretata alla luce della giurisprudenza allora
pacifica, prima cioè della sentenza delle Sezioni Unite n.
24418 del 2010. Tuttavia la sentenza impugnata afferma che
il debito era in realtà insussistente per effetto della illegittima
capitalizzazione degli interessi. In tale contesto, ai fini della
completezza del ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 6 e 369 n. 4
cod. proc. civ., sarebbe stato necessario che la ricorrente
indicasse a questa Corte in quale atto o documento versato in
atti fosse contenuta l’eventuale pattuizione degli interessi in
misura annuale. La semplice allegazione generica di una non
meglio individuata normativa che alla luce di un’altrettanta
non specificata giurisprudenza avrebbe condotto a ritenere
legittima la capitalizzazione annuale degli interessi per effetto
della declaratoria di nullità di quelli trimestrali anatocistici
non soddisfa infatti i canoni di necessaria specificità dei
motivi di censura in questa fase di legittimità. E’ appena il
caso di precisare, in ogni caso, che anche la maggioritaria
3
RG07305 2014

interessi dichiarati anatocistici e pertanto la sofferenza doveva

giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite n. 24418 del
2010 aveva dichiarato parimenti nulle le clausole
anatocistiche in quanto basate su un uso negoziale (ex art.
1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8
delle preleggi al cod. civ.), come esige l’art. 1283 cod. civ.,
laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della
domanda giudiziale e della convenzione successiva alla

mancanza di usi contrari”; precisando che l’inserimento della
clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme
bancarie uniformi, predisposte dall’A.B.I., non escludeva la
suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi
soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi
normativi (ex multis Cass. n. 2374 del 1999; id. 3096 del
1999). Nullità del resto confermata anche dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 425 del 2000), che nel cassare la
norma di salvezza di cui all’art. 25, comma terzo, del D.Igs. 4
agosto 1999, n. 342, ha consentito a questa Corte di ribadire
la sanzione di nullità delle clausole in questione (Cass. n.
12222 del 20/08/2003). Quanto infine alla pretesa esistenza
di un uso ricollegabile alla capitalizzazione annuale degli
interessi come effetto della nullità di quelli anatocistici,
questa Corte non può che ribadire quanto già affermato
proprio nella sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2010:
«Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe
esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità
individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le
clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in
conto corrente investirebbero solo il profilo della loro
periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, come è
noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a
giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti
all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perché abbia
4
RG073052014

scadenza degli interessi) non possa ammettersi, “in

messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine
consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente
bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi,
bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale
pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario
trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi
normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi

riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di
usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare
di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà
storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo
cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine
degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato
da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla
opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma
che non risulta affatto aver conosciuto anche una
consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi
debitori, ne’ di necessario bilanciamento con quelli
creditori.».
3. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dell’avv. Marina Fiocco, dichiaratasi
antistataria, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
5
RG073052014

debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre

2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA