Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4466 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1362/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4205/4/2015, emessa il 02/02/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di

SALERNO, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di M.V. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente contro l’avviso di accertamento contenente una nuova determinazione di classamento di un immobile di (OMISSIS).

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che i motivi difensivi del M., in quanto riflettenti una situazione oggettiva, dovevano essere accolti alla luce dello stato dei luoghi presentato dal ricorrente, attraverso il servizio fotografico depositato in atti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3, D.L. n. 70 del 1988, art. 11, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe deciso tenendo presente la sola rappresentazione fattuale, relativa allo stato dei luoghi, come riportata ex adverso. In tal modo, la decisione avrebbe omesso un’effettiva ricostruzione della fattispecie concretamente verificatasi nonchè una valutazione degli elementi proposti dall’Ufficio, pervenendo ad una decisione priva di qualunque riferimento normativo in tema di catasto edilizio urbano.

L’intimato non ha resistito.

Il ricorso è fondato.

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Sez. 6-5, n. 15964 del 29/07/2016).

Nella specie, la CTR si è limitata ad affermare che, sulla scorta dello stato dei luoghi derivante da un servizio fotografico, la richiesta di riduzione della rendita era fondata. Il presupposto oggettivo sarebbe stato costituito dalla limitazione della disponibilità dell’uso dei balconi, lato autostrada. E’ dunque carente l’intero profilo dinamico, come sopra descritto, costituito dall’ostensibilità del ragionamento seguito e che avrebbe dovuto articolarsi attraverso la descrizione completa dello stato dei luoghi rispetto alla normativa del “catasto edilizio urbano” ed attraverso una valutazione comparativa, anche per giustificare il classamento invocato dal contribuente. Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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