Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4465 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

speciale MAURIZIO CHERUBINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 150, presso lo studio dell’avvocato VITALE RUGGERO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VETTORI GIUSEPPE,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIFIN S.P.A. (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato rag.

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. MICHELINI

TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato VISCONTI CARLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERTOZZI LUCA, DONDI

GERMANO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 1 Civile, emessa il 20/12/2005, depositata il 27/04/2006,

r.g.n. 872/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’avvocato FRANCESCA NAPPI (per delega dell’avvocato CARLO

VISCONTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

3^ motivo assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Nel luglio del 1998 B.A., dipendente della s.p.a.

Telecom Italia stipulava con la ICQ Banca Cisalpina s.p.a., rappresentata dalla Unifin, un contratto di mutuo e garantiva la restituzione della somma mutuata con la cessione pro solvendo di centoventi quote mensili del suo stipendio, assentendo altresì a che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estendesse all’intero trattamento di fine rapporto (TFR). La cessione, a seguito di notificazione, riceveva il benestare della Telecom che procedeva ad effettuare il versamento degli importi dovuti per la restituzione del mutuo stornandoli dalla retribuzione mensili maturate dal suo dipendente fino a quando, a seguito del suo licenziamento, corrispondeva alla cessionaria un quinto del T.F.R. dovuto al B..

Con citazione del dicembre 1999 la Unifin s.p.a., quale mandataria della cessionaria, assumendo che il quinto versato non era stato sufficiente a coprire l’intero debito maturato dal B. nei confronti della cessionaria sua mandante, conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Telecom Italia assumendo di avere diritto a tutto il T.F.R. ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 43, che nell’atto di benestare la Telecom si era impegnata ad applicare.

La convenuta si costituiva e contestava sia in rito che nel merito l’avversa pretesa, svolgendo domanda riconvenzionale per la restituzione del quinto corrisposto.

Il Tribunale, ritenuta matura per la decisione la causa senza bisogno di istruzione, con sentenza del 18 febbraio 2002 accoglieva la domanda principale e condannava la Telecom al pagamento della somma di L. 18.157.576 oltre interessi e maggior danno, rigettando invece la domanda riconvenzionale.

p. 2. La sentenza veniva appellata dalla Telecom Italia davanti alla Corte d’Appello di Bologna, che, con sentenza del 27 aprile 2006 accoglieva parzialmente l’appello riformando la sentenza di primo grado solo sul punto relativo al riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, mentre per il resto la confermava.

Contro questa sentenza la Telecom ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La s.p.a. Unifin ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Preliminarmente va rilevato che non è fondata l’eccezione di inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, prospettata dalla resistente.

In disparte il rilievo che essa viene articolata del tutto apoditticamente, cioè richiamando alcuni precedenti di questa Corte, senza però spiegare perchè essi sarebbero pertinenti nella specie, cioè senza dire perchè la parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto sostanziale e processuale fino a metà della pagina otto sarebbe inidonea a rispettarli, si rileva che l’esposizione ivi contenuta fornisce una conoscenza del fatto sostanziale e processuale idonea a consentire lo scrutinio dei motivi, salva la valutazione della loro specifica articolazione sia in punto di ammissibilità che di fondatezza.

p. 2. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt., 19 e 20 e 38 c.p.c., in materia di individuazione del giudice territorialmente competente” e si duole che la Corte d’Appello abbia disatteso il motivo di appello prospettato contro la sentenza di primo grado, là dove essa aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla Telecom Italia sotto il profilo che il foro della controversia si radicava in Firenze ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., quale luogo dove era sorta e doveva adempiersi l’obbligazione e dove aveva sede la Filiale della Telecom cui la cessione era stata notificata. Erroneamente il Tribunale prima e la Corte felsinea poi avrebbero ritenuto l’eccezione di incompetenza per un verso generica e per altro verso infondata a motivo che forum destinatae solutionis si radicava in Firenze, in quanto, consentendo alla cessione, la Telecom aveva accettato lo spostamento del luogo dell’adempimento in Bologna, quale domicilio della Unifin. Ad avviso della ricorrente la pretesa genericità dell’eccezione invece non sarebbe sussistita, mentre, ritenendo il consenso alla cessione e, quindi, la conoscenza della stessa, sufficiente ad assentire allo spostamento del luogo de quo, i giudici di merito avrebbero male applicato l’art. 1182 c.c., comma 3, cioè trascurato che lo spostamento aveva reso più gravoso l’adempimento (al riguardo viene invocata Cass. n. 2966 del 1999).

2.1. Il motivo – pur erroneamente dedotto ai sensi del n. 4 anzichè del n. 2 dell’art. 360 c.p.c. (siccome deduce la resistente ed imponeva l’onnicomprensività della previsione del detto n. 2, che comprende ogni vizio concernente l’applicazione delle norme sulla competenza, ivi compresi quelli determinati da erronea ricostruzione della quaestio facti eventualmente rilevante per l’applicazione delle norme sulla competenza) ed ancorchè l’errore formale compiuto dalla ricorrente non induca l’inammissibilità del motivo, attesa l’immediata percepibilità da parte di questa Corte del paradigma corretto di riferimento della censura all’interno dello stesso ricorso – è inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 che rappresenta il precipitato del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione e che è applicabile, come ormai più volte ritenuto dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, in particolare, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e Cass. n. 4201 del 2010) anche alla deduzione di vizi di violazione di norme del procedimento, atteso il riferimento agli atti processuali.

Infatti, parte ricorrente non solo non riproduce l’esatto contenuto dell’eccezione prospettata (come imponeva la norma citata, piuttosto che l’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale esigeva di riferire sommariamente che l’eccezione era stata proposta e quale ne era l’oggetto, scilicet l’incompetenza per territorio, come è stato fatto nella stessa parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto), ma nemmeno, ove si volesse considerare le sue deduzioni come una riproduzione indiretta del tenore dell’eccezione, indica in quale parte della comparsa di risposta ebbe a proporla ed in quali parti degli atti successivi argomentò l’eccezione proposta, sicchè l’esposizione del motivo si risolve nel demandare alla Corte del tutto inammissibilmente non solo la ricerca di quanto evidenzierebbe l’eccezione in essi, ma anche di quel che dovrebbe o non dovrebbe evidenziarne la completezza.

Va detto anzi che il riferimento indiretto al tenore dell’eccezione suggerisce semmai l’impressione che essa non fosse completa, perchè, pur dicendosi che l’eccezione venne prospettata ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., riguardo alla prima norma – cioè al foro generale delle persone giuridiche – nulla di quanto si dice in tale discorso indiretto risponde ai canoni di contestazione di detto foro per come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15628 del 2010).

Non senza che si debba rilevare che comunque, se si potesse procedere alla lettura della comparsa di risposta, l’impressione risulterebbe pienamente confermata, atteso che a pagina tre di essa non si formula alcuna contestazione del foro generale nei termini di cui alla giurisprudenza appena citata.

p. 2.2. Si deve ancora rilevare che la sentenza impugnata allude all’assunzione di un obbligo della Telecom di adempiere a Bologna mediante rimessa diretta o accredito in conto corrente e dice che esso era stata ritenuto esistente dal Tribunale sulla base della documentazione allegata, onde il motivo si presenterebbe inammissibile anche perchè non pertinente rispetto alla motivazione (si veda Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p. 2.3. Il rilievo che la sentenza ha ritenuto esistente l’assunzione di detto obbligo comporta l’assoluta irrilevanza di quanto si osserva in chiusura dell’illustrazione del motivo a proposito del fatto che “l’elezione del foro presso il Tribunale di Bologna” non troverebbe effettiva corrispondenza con la sede della cessionaria, sia quale mandataria che quale mandante. Ciò, in disparte la totale mancanza di autosufficienza di queste indicazioni.

p. 3. Il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “nullità della sentenza per carenza di potere e conseguente difetto di legittimazione ad agire della Unifin s.p.a.”.

Il motivo pertiene all’eccezione della Telecom riguardo alla legittimazione della Unifin ad agire in nome e per conto della cessionaria del credito. Tale legittimazione sarebbe stata invocata dalla Unifin sulla base di “una procura speciale” depositata in atti.

La Telecom l’avrebbe contestata sia adducendo che tale procura limitava il potere rappresentativo sostanziale e processuale allo svolgimento di “operazioni di cessione di prestito estinguibili mediante cessione di quote mensili – nel numero massimo di 60 dello stipendio o salario di dipendenti di pubbliche amministrazioni ed in genere di Enti o Società ad essi parificati …”, là dove il prestito oggetto della cessione riguardava invece 120 quote di retribuzione. La Unifin avrebbe poi depositato un documento “nel prosieguo del giudizio di primo grado”, cioè il verbale di assemblea straordinaria del 4 agosto 1999, dal quale sarebbe emerso che la rappresentata era la società Fin-Eco Banca ICQ Cisalpina e non la ICQ Banca Cisalpina s.p.a., adducendo che era intervenuta una mera variazione di denominazione. Senonchè dal detto verbale non si sarebbe evinto se si era in presenza di soggetti diverso e se la ICQ Banca Cisalpina non si dovesse ritenere estinta, con la conseguenza che, ove così fosse stato, la citazione introduttiva del giudizio sarebbe stata posta in essere da soggetto inesistente e la relativa questione sarebbe stata rilevabile d’ufficio.

p. 3.1. Il motivo è inammissibile per due gradate ragioni.

Lo è, innanzitutto, per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si fornisce l’indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda.

Infatti, della procura si riproduce un passo, ma non si indica se e dove venne prodotta nelle fasi di merito e se e dove sia stata prodotta in questa sede di legittimità. Per la verità si usa l’espressione “v. all. 1”, ma non solo non si precisa dove si troverebbe tale allegato, ma, inoltre, in calce al ricorso figurano una serie di allegati e fra questi un allegato 1), ma esso è rappresentato dalla procura sostanziale ad agire rilasciata al soggetto che ha agito per conto della ricorrente, siccome si indica nella intestazione del ricorso.

Quanto all’altro documento non solo difettano le medesime indicazioni, ma si omette di trascriverne il contenuto per la parte che interessa.

Viene allora in rilievo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte sull’esegesi dell’art. 366, n. 6 e sulle implicazioni del relativo onere riguardo alla produzione dei documenti (si vedano, fra tante, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).

E’ appena il caso di rilevare che il fatto che i documenti in questione si assumono (genericamente, come s’è detto) prodotti nel giudizio di merito dalla controparte, non esentava la ricorrente dall’indicare la specifica sede di produzione in primo grado, quella eventualmente relativa all’appello, il che implicava anche l’individuazione della parte che l’aveva fatta in quel grado, e, in fine e soprattutto, di indicare la sede di produzione in questo giudizio di legittimità. All’onere di produzione parte ricorrente era tenuta, del resto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, trattandosi di documento sul quale si fonda il ricorso. Inoltre, che la produzione fosse stata fatta – almeno originariamente – dalla controparte non esentava la ricorrente dal produrre a sua volta in questo giudizio di legittimità i documenti e, quindi, per quello che interessa si indicare tale produzione. Si deve, infatti, ricordare che, a norma dell’art. 76 dis. att. c.p.c., le parti o i loro difensori muniti di procura possono farsi rilasciare copia dei documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti. Si tratta di una facoltà che prudenzialmente le parti debbono esercitare nelle fasi di merito in cui la produzione avversaria avviene, durante il gradi in cui essa si è collocata, sia in vista della possibile utilizzazione nel grado successivo per l’impugnazione o per replicare ad essa, sia in considerazione del fatto che la controparte potrebbe farsi autorizzare al ritiro del suo fascicolo, sia tenuto conto che, quando la produzione si avvenuta in appello, la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di primo grado è affidata al cancelliere (art. 347 c.p.c., comma 2) e, se egli non vi abbia provveduto, ad una valutazione di opportunità da parte del giudice d’appello (come fa manifesto l’art. 123 bis disp. att. c.p.c.) e, quando pur il fascicolo sia stato trasmesso, potrebbe, proprio in ragione del ritiro, non esservi più presente il fascicolo della controparte e quest’ultima potrebbe non essersi costituita in appello.

Ove, poi, si desse rilievi, in ipotesi denegata (perchè si farebbe luogo ad una sorta di supplenza della Corte all’omissione di attività della ricorrente), alla circostanza che in calce al ricorso figura un allegato 6), che viene indicato come già allegato 1 dell’atto di citazione di primo grado, varrebbero comunque (in disparte il dubbio che si tratti del documento cui il motivo fa riferimento, atteso che non si comprende come potesse essere allegato a detta citazione, se era produzione avversaria) i rilievi seguenti.

p. 3.2. La seconda ragione di inammissibilità, correttamente eccepita dalla resistente, è che il motivo non si concreta in una critica all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (si veda Cass. n. 359 del 2005, fra moltissime), la quale ha ritenuto carente del requisito di specificità il motivo, a stare all’espresso richiamo all’art. 342 c.p.c.. Anche se ha poi rilevato, sia pure riguardo al verbale dell’assemblea straordinaria, che il primo giudice aveva dato rilievo alla produzione di una certificazione camerale dalla quale risultavano i cambi si denominazione. Documento al quale parte ricorrente omette qualsiasi riferimento. Quanto alla seconda censura ciò evidenzia nuovamente mancanza di pertinenza con la ratio decidendi.

p. 3.3. Il secondo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 5”.

Vi si critica il ragionamento con cui la Corte territoriale ha escluso la fondatezza dell’eccezione della Telecom circa l’incedibilità del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) ai sensi degli artt. 1 e 5 del citato D.P.R., reputando invece riconducibile la cessione di cui è processo nell’ambito della disciplina generale della libera cedibilità dei crediti di cui all’art. 1260 c.c., in quanto:

a) non rientrante in alcuna delle eccezioni previste da detta norma ed in particolare non argomentabile come ulteriore eccezione sia per il divieto di analogia in materia ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, sia per non essere il credito del lavoratore di natura personale e sia per l’irrilevanza. – atteso il suo carattere di retribuzione differita ed assolvente una funzione lato sensu previdenziale – della sua eventuale funzione alimentare (perchè solo l’assunzione in concreto di tale funzione ai sensi dell’art. 433 c.c. avrebbe rilievo);

b) ed in considerazione della inapplicabilità della regola della incedibilità degli emolumenti di cui al D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, al settore del lavoro privato.

La critica alla sentenza impugnata è svolta con i seguenti argomenti:

aa) la disciplina del detto D.P.R., peraltro richiamato nello stesso contratto fra Unifin e B. e nell’atto di benestare alla cessione della Telecom, sarebbe applicabile ed in particolare sarebbe applicabile il disposto del suo art. 1;

bb) infatti, l’art. 1 fa riferimento anche alle “imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni”, fra le quali rientrerebbe la Telecom Italia s.p.a.;

cc) il t.f.r. sarebbe incluso fra gli emolumenti di cui all’art. 1 del D.P.R., come avrebbero ritenuto Cass. n. 4930 del 2003 e n. 1428 del 1999;

dd) L’incedibilità del t.f.r. così argomentata non incontrerebbe nemmeno le eccezioni stabilite negli artt. 5 e 43 del D.P.R., tenuto conto che: dd1) l’art. 5, nel prevedere l’assunzione di prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto,, farebbe riferimento – come ha ritenuto Cass. n. 1428 del 1999 -“alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio” e, dunque, non potrebbe trovare applicazione al t.f.r., che non è tale e, quindi, ricadrebbe sotto l’ambito dell’art. 1 del D.P.R.; dd2) non sarebbe applicabile – come invece sostenuto dalla Unifin l’art. 43 del D.P.R., là dove prevede l’estensione, sempre nel limite del quinto, dell’efficacia delle cessioni di quote stipendiane o salariali sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente, e ciò perchè la norma non fa alcun riferimento al t.f.r. ed un’estensione ad esso della previsione sarebbe vietata, sia perchè le deroghe alle norme imperative non sarebbero suscettibili di analogia, sia perchè il t.f.r. non sarebbe assimilabile alle indennità cui la norma si riferisce (attesa la sua natura di retribuzione differita), sia perchè esso si aggiunge e non si sostituisce ai trattamenti pensionistici (e, dunque, non ricadrebbe nei trattamenti assimilabili alla pensione cui fa riferimento la norma), sia perchè ad esso sarebbe estranea ogni finalità indennitaria.

Erronea, in fine, sarebbe la negazione da parte della sentenza impugnata del carattere alimentare del t.f.r. viene all’uopo citata una sentenza di merito, che proprio attribuendogli tale natura, ne avrebbe negato al compensabilità il t.f.r..

p. 4.1. Il motivo propone, per come complessivamente articolato, due censure, l’una relativa all’errore che la Corte territoriale avrebbe commesso nell’escluderc che la cessione di cui è processo possa trovare collocazione nell’ambito della disciplina del d.P.R. n. 180 del 1950 e l’altra concernente il disconoscimento della natura alimentare del t.f.r.

La prima censura è fondata quanto alla negazione della soggezione della cessione al D.P.R. citato, perchè la Corte territoriale l’ha effettivamente negata a torto. Tuttavia l’errore compiuto non ha determinato l’erroneità del dispositivo, poichè esso appare giustificato sulla base del rilievo che la collocazione della cessione di cui è processo nell’ambito della disciplina del D.P.R., pur dovuta, non è quella voluta dalla ricorrente, bensì altra, alla cui individuazione questa Corte può procedere d’ufficio sulla base dell’esercizio dei propri poteri di rilevazione dell’esatta disciplina giuridica applicabile nella fattispecie. Tale rilievo, infatti, non necessita di alcun accertamento di fatto. Esso comporterà soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata, perchè paleserà che detta collocazione rende pienamente lecita l’estensione della cessione di cui è processo al t.f.r..

La seconda censura è, viceversa, infondata.

p. 4.1.1. Le ragioni per cui la prima censura è fondata nei termini su indicati, ma il dispositivo della sentenza impugnata è legittimo, sono le seguenti.

Va preliminarmente chiarito che la vicenda di cui è processo dev’essere giudicata ratione temporis sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 180 del 1950 anteriori alle radicali modificazioni apportate dapprima dalla L. n. 311 del 2004, quindi dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis e relativa legge di conversione, ed in fine dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 346. Disposizioni che hanno determinato, fra l’altro, a titolo del D.P.R. invariato, l’estensione totale al settore privato della disciplina del D.P.R. (al di là dei limiti entro i quali essa era dapprima consentita e di cui si dirà):

si veda, infatti, ora il riferimento dell’art. 1 anche alle aziende private.

Le norme – nei testi anteriori alle citate fonti innovative – che, anche al di là di quelle su cui si è incentrato il dibattito processuale e che sono considerate nel motivo, vengono in rilievo sono le seguenti.

L’art. 1, comma 1, norma di esordio del Titolo 1 del D.P.R., quanto agli enti datori di lavoro cui si riferiva, nello stabilire come regola generale (salve le eccezioni indicate nel successivo art. 2) la “Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti”.

La norma (peraltro toccata da una pronuncia di incostituzionalità, che qui non rileva, cioè da Corte cost. n. 506 del 2002) così disponeva:

“Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese-concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.

L’art. 5 – anch’esso contenuto nel Titolo 1 – a sua volta, sotto la rubrica “Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario”, così disponeva:

“Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli 2^ e 3^ del presente testo unico”.

L’art. 43, norma contenuta nel Titolo 2^, aperto dall’art. 6 del D.P.R. e rubricato “Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato” disponeva, sotto la rubrica:

“Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza”, in questi termini:

“Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38.”.

L’art. 51, che rappresentava la norma di esordio del titolo 3^ (rubricato, prima della sostituzione operata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137: “Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato.”), recitava, sotto la rubrica “Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti”, che:

“Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’art. 1 e non contemplati nel Titolo 2^, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell’art. 6.”.

L’art. 52 – rubricato, come anche ora, “Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.”, disponeva:

“Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità.”.

L’art. 54, sotto la rubrica “Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie”, prevedeva al comma 1, che qui interessa, che:

“Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”.

In fine, l’art. 55 (rubricato: “Applicabilità di disposizioni del titolo 2^ – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni”), così disponeva nei suoi primi due commi, che qui rilevano:

“Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto sia applicabili, le norme contenute negli artt. 7, 13, 14, 23, 24, 29 comma 1, art. 35 comma 1, art. 38, comma 1 e 2, artt. 39, 40, comma 1 e 3, artt. 42, 43 e 47, commi 1, 3 e 4, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini dell’art. 43, penultimo comma, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro”.

p. 4.1.2. In relazione al quadro normativo emergente dalle disposizioni sopra riportate il Collegio ritiene necessaria una prima puntualizzazione, che riguarda la collocazione della Telecom rispetto ad esse.

Tale posizione, in riferimento alla norma d’esordio del D.P.R., cioè al suo art. 1, era, al momento della cessione, quella invocata dalla Telecom, cioè la posizione di impresa concessionaria di un pubblico servizio di comunicazioni. Priva di pregio è l’eccezione svolta dalla resistente nel senso che quella qualità sarebbe stata persa per effetto della liberalizzazione attuata con il D.P.R. n. 318 del 1997. La stessa giurisprudenza amministrativa citata a sostegno dell’eccezione (Cons. Stato, sez. 6^, 26 giugno 2001, n. 3463) non dice affatto questo, ma dice invece – com’è ovvio e rilevava nel caso di specie -che la Telecom ebbe a perdere solo la posizione di concessionaria esclusiva di quel servizio. E’ appena il caso di rilevare che per effetto del citato D.P.R., finalizzato all’applicazione di obblighi comunitari, il sistema delle telecomunicazioni – come emerge dalla semplice lettura dei commi 3 e ss. dell’art. 2 del D.P.R. e, quindi, dell’art. 5 – rimase, pur liberalizzato, un sistema organizzato secondo gli schemi della concessione e autorizzazione.

p. 4.1.3. Il Collegio, sulla base di questa conclusione, ritiene che la prospettazione della Telecom in ordine alla collocazione della cessione di cui è processo nella disciplina del D.P.R. citata sia fondata quanto alla riconducibilità della cessione, o meglio della sua estensione al t.f.r., nell’ambito di essa, e sia, invece, erronea quanto alle conseguenze che se ne vorrebbe desumere, perchè la collocazione in detto ambito non è quella giusta.

In relazione a tale collocazione le norme rilevanti non sono, infatti, quelle degli artt. 1, 5 e 43 del D.P.R., bensì le norme degli artt. 51 e ss. di esso.

Giustifica questa conclusione il rilievo che, nella struttura del D.P.R., gli artt. 1 e 5 sono norme generali collocate nel Titolo 1^ del D.P.R., al quale succedono due diversi titoli, il 2^ recante disposizioni per gli impiegati e salariati dello Stato ed il 3^ relativo agli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato. Una posizione come quella del B., quale dipendente della ricorrente, era certamente riconducibile, in quanto relativa a rapporto corrente con una concessionaria di pubblico servizio di comunicazioni, al Titolo 3^.

Ora, in questo titolo esisteva, sempre nel testo rilevante nel presente giudizio, una norma idonea a disciplinare la cessione di cui è causa. Essa era l’art. 52, il quale, peraltro, rappresentava norma di specificazione per il personale del Titolo 3^ della norma generale dell’art. 5, la quale, disponendo genericamente per tutte le categorie di lavoratori contemplati nell’art. 1 ed ammettendo la cessione di quote di stipendio o di salario fino al quinto, rinviava alle specifiche disposizioni del Titolo 2^e del Titolo 3^. Sempre nel Titolo 3^ esisteva, poi, l’art. 55, il quale, fra i suoi oggetti, come rivela la rubrica, comprendeva sia l’applicabilità di disposizioni del titolo 2^ , sia – specificamente – l’estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione del servizio.

A disciplinare il primo oggetto provvedeva il comma 1, il quale imponeva l’osservanza in quanto applicabile anche dell’art. 43. A disciplinare il secondo aspetto era il comma 2, il quale, tuttavia, conteneva un nuovo riferimento allo stesso art. 43.

Ebbene il senso del rinvio del comma 1, essendo l’oggetto di disciplina di esso “le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo”, cioè nel titolo 3^, e, quindi, le cessioni contemplate nel precedente art. 52, era che la disciplina dell’art. 43 (detta per il personale statale) si doveva intendere richiamata nella sua interezza, cioè tanto riguardo alla previsione del comma 1 e del correlato comma 2, quanto alla previsione del comma 3.

Ne derivava che alle cessioni in discorso era applicabile sia il principio del comma 1, secondo il quale “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estendeva di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa”, sia la limitazione al quinti del comma 2, sia il principio del comma 3, secondo il quale “Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.”.

Questa previsione del secondo comma non era certamente idonea a ricomprendere il t.f.r., atteso che esso non rappresenta una somma corrisposta come equivalente della pensione di altro assegno equivalente, avendo ben diversa funzione rispetto alla pensione o all’assegno continuativo equivalente ad essa.

Il profilo della norma dell’art. 55 rappresentato dal comma 2, viceversa, lo era perchè nella nozione di “indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro” il t.f.r. appariva certamente riconducile.

Infatti: a1) il comma 2, nel prevedere l’estensione della cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione su dette indennità o faceva con la congiunzione “anche”, usava, quindi, un’espressione che sottintendeva il carattere aggiuntivo della previsione rispetto a quanto al personale in discorso in caso di cessazione del rapporto si estendeva già in forza del richiamo dell’art. 43, nel comma 1; a1) l’inciso “a termini dell’art. 43, penultimo comma” (cioè del comma 3 di esso), con il quale veniva nel comma 2 disposta la detta estensione, non potendo riferirsi all’intero comma, già richiamato nell’art. 55, comma 1, si spiegava nel senso di disporre l’estensione della cessione sulle dette indennità per tutto il residuo dovuto e, quindi, senza il limite del quinto, previsto dall’art. 43, comma 2, per l’estensione sulle pensioni e sulle erogazioni continuative equivalenti.

Non è senza significato, altresì, che nell’art. 54 sopra riportato il comma 1 parlasse genericamente del “trattamento di quiescenza” (espressione idonea a comprendere anche il t.f.r.) nello stabilire la necessità di garanzie per il recupero per la cessazione dello stipendio o salario e non usasse le formule dell’art. 43.

In forza di questi rilievi, la disciplina del d.P.R. più volte citato, con riferimento alle cessioni relative al personale non dipendente dello Stato prevedeva – sulla base del rinvio operato dallo stesso art. 5 del D.P.R. – una regime particolare, secondo il quale ad esse, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del prestito, si applicava l’estensione anche sul t.f.r. (ancora denominato nell’art. 52 indennità di anzianità).

p. 4.1.4. In base a queste considerazioni nel caso di specie la cessione di cui è causa -a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata ricadente sotto il regime del D.P.R. n. 180 del 1950 – legittimamente venne stipulata con estensione all’indennità di anzianità.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove ha, invece, ritenuto che la cessione fosse legittima perchè sottratta all’operare di quel d.P.R. va, pertanto corretta – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma – sulla base del seguente principio di diritto: “In base al d.P.R. n. 180 del 1950 (nel regime anteriore alle modifiche disposte dalla L. n. 311 del 2004, dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis e relativa legge di conversione, ed in fine dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 346), l’art. 55, comma 2, del D.P.R. consentiva, con riferimento alle cessioni di stipendi o salari stipulate nell’ambito dei rapporti indicati dall’art. 1 del D.P.R. non correnti con lo Stato (e, quindi, anche ai rapporti di lavoro con un pubblico concessionario – anche non esclusivo – di servizio pubblico di comunicazione), l’estensione della cessione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del prestito garantito da essa, anche al trattamento di fine rapporto (e, anteriormente, all’indennità di anzianità).”.

Questo principio di diritto giustifica con una diversa motivazione quanto aveva affermato Cass. n. 4930 del 2003, secondo cui ” In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere che la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti jus singulare”.

Per altro verso le osservazioni che si sono svolte esplicitano quanto questa Corte in altra occasione aveva lasciato implicitamente intendere: si veda Cass. n. 4911 del 2003, là dove aveva affermato che “Al vigente regime di “imperseguibilità” dell’indennità premio di servizio (ips) corrisposta dall’Inadel ai propri iscritti (nella specie, dipendente di un ente morale a carattere locale) consegue, giusta disposto del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 55, la impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità di una quota di essa ai creditori dell’avente diritto, anche se detti creditori abbiano, come nella specie, stipulato con il lavoratore dipendente un contratto di mutuo assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il rapporto di lavoro si sia successivamente risolto (nella specie, per destituzione), attesa, tra l’altro, la non assimilabilità dell’indennità de qua al tfr di lavoro.”.

Il dispositivo della sentenza impugnata là dove ha riconosciuta legittima la cessione nella sua estensione al t.f.r. appare, dunque, legittimo per tale ragione.

E’ da rilevare che la correzione qui disposta non esigeva la provocazione del contraddittorio delle parti. Ciò alla stregua del principio di diritto secondo cui “L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.,, comma 4, non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione” (Cass. n. 22283 del 2009).

p. 4.1.5. In chiusura dell’esame della prima censura del terzo motivo vanno svolte alcuna considerazioni con riferimento a due precedenti di questa Corte che sono stati evocati anche dalla ricorrente a sostegno della sua prospettazione.

Il primo di essi è Cass. n. 1428 del 1999, il quale ebbe a statuire che “La previsione, da parte del D.P.R. 5 gennaio 1980, n. 180, art. 5 della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, “di quote di stipendio o salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti”, costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall’art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell’ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all’indennità di fine rapporto.

(Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo).”.

Questo principio venne, in realtà, enunciato senza considerare che la fattispecie giudicata, avuto riguardo alla natura dell’ente datore di lavoro ceduto (che era di ente pubblico economico: Cass. sez. un. n. 12717 del 1995), si sarebbe dovuta dire soggetta al titolo 3^ del d.P.R. e, quindi, all’art. 55, con la conseguenza che, se lo scrutinio fosse stato condotto alla stregua di esso, il principio enunciato con riferimento all’art. 5 in relazione all’art. 1 non sarebbe stato adeguato, in quanto questa stessa norma rinvia alle specificazioni di cui ai titoli 2^ (e, quindi, all’art. 43, per quello che qui interessa) e 3 (e, quindi, all’art. 55). Le conclusioni avrebbero, dunque, dovuto essere quelle giustificate dall’art. 55 nel significato qui ricostruito.

Il secondo principio di diritto che viene in rilievo è quello che la stessa sentenza impugnata ha affermato traendolo da Cass. n. 4930 del 2003, che a sua volta, senza particolare argomentazione, ritenne di desumerlo da Cass. n. 4584 del 1995, la quale, però, anch’essa non è argomentata se non con un riferimento, svolto in motivazione, che a “quella forma particolare di “cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato” e “degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato” regolata dai precedenti titoli 2^ (artt. 5 e 6-50) e 3^ (artt. 5 e 51-57), estranea al rapporto di lavoro privato”.

Si tratta di un’affermazione non condivisibile, perchè smentita dall’art. 52 del D.P.R., il quale parla di “contratto d’impiego privato” o “in base a contratti collettivi di lavoro”, così alludendo a rapporti di lavoro privato.

Ne consegue che anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è errata, ma l’errore comporta nuovamente solo la sua correzione senza conseguenze sul dispositivo.

p. 4.1.6. — Resta da dire della seconda censura del terzo motivo all’esame, quella che contesta la sentenza impugnata per avere escluso l’illegittimità della cessione del t.f.r. in quanto avente ad oggetto un credito alimentare.

La censura è infondata per le ragioni che sono state già esposte proprio da Cass. n. 4930 del 2003, là dove, dopo avere negato la natura di credito strettamente personale del lavoratore al t.f.r., di rincalzo ha condivisibilmente affermato quanto segue: “nè la qualificazione di credito strettamente personale può derivare dal fatto che avendo il trattamento di fine rapporto natura di retribuzione differita, a cui deve aggiungersi, secondo costante giurisprudenza, una funzione latamente previdenziale, esso assolve anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia, poichè soltanto il credito alimentare che trova la sua fonte nella legge (art. 433 cod. civ.) non è cedibile, e poichè la funzione alimentare che; al trattamento di fine rapporto deriva dalla sua natura retributiva va riferita soltanto a parte del trattamento di fine rapporto, ed è anche eventuale.”.

La seconda censura è, pertanto, rigettata, perchè correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la cedibilità del t.f.r. potesse discendere dalla natura alimentare del relativo credito.

p. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione degli artt. 1 del d.P.R. 1 80/1950 e 1469 bis c.c.”.

Il motivo prospetta due distinte censure.

La prima pertiene alla valutazione con cui la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola di cui all’art. 4 del contratto di finanziamento del 6 luglio 1998, con la quale il B. aveva ceduto, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto gli sarebbe spettato in conseguenza. Detta valutazione, in quanto basata sull’esclusione della contrarietà al d.P.R. citato della cessione, sarebbe erronea, perchè – come argomentato a proposito del motivo precedente – quella contrarietà sussisterebbe.

La seconda censura, prospettata in via subordinata rispetto alla prima, cioè per il caso della sua infondatezza, viene argomentata sotto il profilo che detta clausola sarebbe stata limitativa della facoltà del B. di opporre eccezioni e come sarebbe ricaduta sotto l’ambito del dell’art. 1469 bis c.c., n. 18.

p. 5.1. La prima censura è infondata al lume delle considerazioni svolte a proposito della prima censura del motivo precedente, le quali hanno evidenziato che la cessione era pienamente legittima in relazione al più volte citato D.P.R..

p. 5.2. La seconda censura, in disparte il carattere del tutto assertorio, che non spiega il proposto apprezzamento della clausola, è inammissibile per palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quale precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, atteso che la ricorrente, se indica il luogo di produzione del contratto di finanziamento nella sede di merito e in questa sede di legittimità (già alla pagina 3 del ricorso e poi nell’indice in calce ad esso), così rispettando il requisito della indicazione specifica sotto questo profilo, omette di trascrivere la clausola di cui all’art. 4 così demandando inammissibilmente alla Corte di ricercare nel documento la parte di essa che a dire della ricorrente evidenzierebbe il carattere limitativo della proponibilità di eccezioni. In tal modo viene in rilievo sempre la giurisprudenza sull’art. 366 c.p.c., n. 6, la quale annette a tale norma anche il significato di normativizzare il principio di autosufficienza sotto il profilo dell’onere di riproduzione dei documenti contrattuali sui quali si fonda la censura di violazione di legge (o di n. 5 dell’art. 360 c.p.c): si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, a proposito della indicazione specifica dei documenti.

E, anteriormente Cass. n. 12239 del 2007 e Cass. (ord.) n. 22303 del 2008).

p. 6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa motivazione della sentenza circa un punto controverso e decisivo della controversia prospettato dalla Telecom Italia s.p.a.”.

Vi si sostiene che, come già argomentato “nei precedenti gradi di giudizio”, la clausola di cui all’art. 4 del contratto del 6 luglio 1998 avrebbe esteso la cessione fra il B. e la ICQ Banca Cisalpina s.p.a. alle sole somme dovute al cedente a titolo di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell’art. 2120 c.c. e, dunque, non avrebbe riguardato “qualunque ipotesi di corresponsione del t.f.r., ma solo quella in cui il dipendente avesse ricevuto in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione pari al 70% delle somme a lui spettanti. Ne conseguiva che nessun diritto spettava alla Unifin, essendo stato il t.f.r. liquidato solo successivamente alla cessazione e non in costanza del rapporto lavorativo.

Si lamenta che, nonostante la decisività della questione, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su di essa.

p. 6.1. Il motivo è anzitutto inammissibile perchè lamenta erroneamente come vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio che avrebbe dovuto lamentare come omessa pronuncia su motivo di appello (posto che la questione avrebbe dovuto proporsi come tale nel giudizio di appello), il quale si sarebbe dovuto prospettare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (sulle differenze fra omessa pronuncia e vizio di motivazione si vedano, ex multis, Cass. n. 5444 del 2006 e n. 4201 del 2006).

E’ comunque inammissibile perchè non indica come e dove la questione fosse stata prospettata al giudice d’appello.

E’ ulteriormente inammissibile sempre per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè nuovamente omette di trascrivere il contenuto della clausola contrattuale.

p. 7. Il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 “, sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe compensato le spese dei due gradi di merito nei limiti di un quinto, dando rilievo alla parziale riforma della sentenza di primo grado in accoglimento del quinto motivo dell’appello della ricorrente (quello relativo al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.), anzichè compensarle integralmente dando rilievo sia al fatto che l’unica pronuncia della Corte di cassazione esistente, cioè Cass. n. 1428 del 1999, era favorevole alla posizione sostenuta dalla Telecom, sia a giusti motivi, costituiti dalla complessità ed opinabilità della causa e dell’interpretazione del dato contrattuale.

p. 7.1. Il motivo è infondato, perchè sollecita la Corte ad un sindacato che non può compiere.

Premesso che nella specie viene in rilievo la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), nella specie si vorrebbe che la Corte sindacasse la valutazione del tutto implicita (posto che nulla risulta in motivazione al riguardo), con cui la Corte d’appello, ravvisando una parziale soccombenza reciproca per l’accoglimento parziale dell’appello e dovendo provvedere, attesa la riforma pur parziale della sentenza anche sulle spese del giudizio di primo grado, ha, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento nel confronto fra il grado della soccombenza reciproca stimato il rapporto fra l’una e l’altra, ravvisandolo nella misura in rapporto di 1 /5 a 4/5.

Questa valutazione implicita (che ha come presupposto effettivamente la situazione di soccombenza reciproca sull’appello) – anche a voler ammettere nel mentovato regime la sindacabilità delle valutazioni implicite sulla compensazione (com’è noto discusso nella giurisprudenza della Corte relativa a quel regime) – non è priva di fondamento logico, atteso che l’appello venne accolto solo parzialmente e quanto a pretesa accessoria. Le ragioni della compensazione integrale prospettate dalla ricorrente, pur apprezzabili, non possono essere apprezzate in questa sede sotto il profilo della illogicità del loro apprezzamento, ma costituiscono solo possibili parametri che nella sua discrezionalità e vicinanza al giudizio di merito ed al suo svolgimento avrebbero potuto indurre la Corte territoriale a procedere ad una compensazione totale. Come tali sfuggono al sindacato della Corte.

p. 8. Il settimo motivo – deducente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – “violazione degli artt. 2033, o in subordine dell’art. 2041 c.c.” pertiene alla domanda con cui la Telecom aveva chiesto la restituzione delle somme erogate alla Unifin e, quindi, pone una questione subordinata all’eventuale accoglimento dei motivi tendenti a dimostrare la non debenza di esse, la quale, avendo la Corte territoriale dato risposta negativa in proposito, rimase assorbita.

Il motivo sarebbe stato inammissibile, perchè con esso si pone una questione relativa alla domanda della ricorrente nel giudizio di merito, che avrebbe avuto esaminarsi subordinatamente all’accoglimento della domanda principale relativa alla invalidità della cessione. Come tale, detta questione avrebbe dovuto esaminarsi dal giudice dell’eventuale rinvio disposto in accoglimento del terzo, del quarto o del quinto motivo. Salvo che la Corte non avesse ravvisato le condizioni per decidere nel merito. Rigettati i detti motivi, esso resta a maggior ragione assorbito.

p. 9. Conclusivamente il ricorso è rigettato.

p. 10. L’obbiettiva incertezza della lite, in ragione anche delle incertezze evidenziate nella giurisprudenza della Corte sul punto oggetto del terzo motivo, induce a ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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