Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4465 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore

e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di LECCE del 2.2.07, depositata

l’1/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR della Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Lecce nei confronti del Fallimento di T.F. ed ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale di quest’ultimo. Ha ritenuto in motivazione che la decisione dei primi giudici meritava piena adesione in quanto l’Ufficio non aveva fornito alcuna specifica argomentazione a sostegno della non inerenza.

Riteneva provata della non inerenza dei costi si doveva escludere la sussistenza di corrispondenti ricavi.

Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il Fallimento non si e’ costituito.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, si deduce la violazione del giudicato in quanto il primo giudice aveva escluso l’inerenza dei costi e’ si e’ formato il giudicato. Il motivo e’ evidentemente fondato in quanto l’accertamento in primo grado della non inerenza dei costi, non validamente contestato con l’appello, resta fermo e non puo’ essere revocato in dubbio.

Con il secondo motivo si censura per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e 38 l’affermazione che accertati costi inesistenti si debba ritenere l’inesistenza di corrispondenti ricavi. L’assurdita’ logica di siffatta affermazione e’ evidente. L’esposizione in contabilita’ di costi inesistenti, nella specie si trattava, come conferma la sentenza impugnata, di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalle c.d. imprese cartiere, serve evidentemente ad occultare utili diminuendo o annullando la differenza fra i ricavi contabilizzati, che sino a prova di errore, devono ritenersi effettivi, ed i costi reali contabilizzati. Consegue che e’ legittima la ripresa come utili di costi inesistenti.

Si deve concludere per l’accoglimento del ricorso.” Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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