Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4465 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4465 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3860/2014 R.G. proposto da

C”, j

BORGNINI ARSENIO rappresentato e difeso dall’avv. Donatella

Panzarola, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema
Corte di Cassazione, giusta procura speciale 6 settembre 2017
autenticata dal notaio Andrea Sartore in Foligno con atto rep. n.
20954;
– ricorrente contro
UNICREDIT S.P.A.

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Bagianti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania
Pazzaglia in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –

co‘P_db.

VoS

+

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 592/13,
depositata il 20 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 8 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso. Lette le memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ.

1. La Corte di appello di Perugia ha respinto il gravame proposto
da ARSENIO BORGNINI avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Perugia aveva a sua volta respinto la sua domanda di condanna
dell’allora Banca dell’Umbria S.p.A. – oggi UNICREDIT S.P.A. – e del
suo direttore Claudio Cornini alla restituzione delle somme oggetto
di costituzione in pegno di titoli oltre al risarcimento del danno.
2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il pegno rotativo
dei titoli oggetto del contratto fosse valido anche a prescindere
dall’effettiva consegna dei titoli e dalla dichiarazione che i beni in
sostituzione non avessero valore superiore agli originari; ha
ritenuto provato in atti e non contestato nell’appello del Borgnini
che i titoli originari potessero essere sostituiti alla scadenza con
altri dello stesso tipo (tutti identificati in obbligazioni emesse dal
Mediocredito dell’Umbria); ha ritenuto generici e irrilevanti alcuni
motivi di appello e infine ha ritenuto non provato il dedotto abuso
del diritto da parte della banca.
3. Per la cassazione della citata sentenza ARSENIO BORGNINI
ricorre con tre motivi, resistiti da UNICREDIT S.P.A. con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
1.1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
2786 cod. civ.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia in particolare dell’atto 5
ottobre 1990» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata
2
RG03860_2014

FATTI DI CAUSA

laddove avrebbe omesso di valutare che ai sensi dell’art. 5 dell’atto
di costituzione in pegno la vendita dei titoli era possibile solo alla
loro scadenza e non già, come accaduto, in epoca antecedente al
verificarsi dell’inadempimento del debitore garantito.
1.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1175 e 1776 cod. civ.; omessa, insufficiente
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della

laddove avrebbe omesso di esaminare compiutamente gli atti e i
documenti di causa, dai quali emergeva che la banca aveva
venduto i titoli al solo scopo di liberarsi di un gravoso onere
finanziario connesso al loro alto rendimento, in spregio ai doveri di
correttezza e buona fede che regolano l’adempimento delle
obbligazioni.
1.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
2786 cod. civ.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia» deducendo l’erroneità della
sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di rilevare: a) che il
ricorrente era stato costretto a sottoscrivere i pegni pena il
mancato ottenimento dei mutui da parte della garantita; b) che la
banca aveva venduto titoli che non erano stati mai costituiti in
pegno.
2. Il ricorso va respinto.
2.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che omette
di trascrivere, o quantomeno di indicare – violando gli artt.
366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod.
proc. civ. – in quale atto processuale la domanda di
inadempimento alla convenzione di garanzia costituita dalla
violazione dell’obbligo di alienazione dei titoli solo alla
scadenza sia stata precedentemente sollevata nel corso del
giudizio. Invero la sentenza impugnata, nel riportare i quattro
motivi di appello del Borgnini non accenna minimante alla
questione sollevata con il motivo di ricorso in esame; invero i
3
RG038602014

controversia» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata

motivi di gravame sono riferiti alla nullità del pegno rotativo
(motivi 1 e 2), alla legittimità della vendita in blocco (motivi
3) e all’abuso del diritto del creditore pignoratizio (motivo 4).
In nessuna parte della sentenza vi è accenno alla previsione
contrattuale inerente l’obbligo di vendita dei titoli alla sola
scadenza del pegno, con connesso inadempimento (vizio
all’evidenza diverso dalla nullità); ne consegue che, non

rituale introduzione e della attualità dell’argomento, la
questione va ritenuta nuova e come tale inammissibilmente
introdotta per la prima volta in questa fase.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse
ragioni già indicate nel primo motivo: la censura omette di
trascrivere, o quantomeno di indicare – violando gli artt. 366,
primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc.
civ. – in quale atto processuale la domanda di inadempimento
connesso alla violazione dei doveri di correttezza e buona
fede e il fatto materiale della alienazione dei titoli perché
troppo onerosi siano stati precedentemente sollevati nel
corso del giudizio. Ancora una volta va rilevato che la
sentenza impugnata, nel riportare i quattro motivi di appello
del Borgnini non accenna alla questione sollevata con il
motivo; in nessuna parte della sentenza vi è accenno
all’allegazione di un inadempimento ai doveri generali di
correttezza e buona fede dedotti come causa di risoluzione
dell’accordo; ne consegue che, non essendo il motivo di
ricorso completo nell’indicazione della rituale introduzione e
della attualità dell’argomento, la questione va ritenuta nuova
e come tale inammissibilmente introdotta per la prima volta
in questa fase.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile;
al di là della discrasia tra la norma indicata come violata
nell’epigrafe del motivo (2786 cod. civ.) e quella
4
RG038602014

essendo il motivo di ricorso completo nell’indicazione della

effettivamente oggetto di contestazione nel corpo della
censura (1938 cod. civ.), per l’ennesima volta si deve rilevare
che la doglianza omette di trascrivere, o quantomeno di
indicare – violando gli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. – in quale atto
processuale la violazione delle norme in tema di obbligazione
futura o condizionale sia stata precedentemente sollevata nel

impugnata non tratta dell’argomento, né accenna ad alcun
motivo di censura che possa anche indirettamente far
ritenere devoluta la questione; analoga sorte va attribuita
all’allegazione di una vendita di titoli non oggetto di pegno,
per i quali parimenti manca l’indicazione circa il momento
dell’introduzione nel giudizio di siffatta questione e il suo
collegamento con le domande formulate nell’atto introduttivo.
2.4. La soccombenza regola le spese
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre
2017.
Funzìonario Giu
Dott.ssa Fahn’zia 8.

rio
R NF

Il Presidente
Cristina Giancola

corso del giudizio. Ancora una volta infatti la sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA