Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4465 del 07/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4465 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 3601-2010 proposto da:
EQUITALIA MARCHE S.P.A. (C.F./P.I. 01119160420), già
EQUITALIA MARCHE UNO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BENACO 5, presso l’avvocato MARIA CHIARA
MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
BELELLI, giusta procura in calce al ricorso;
– ri.corrente
contro

FALLIMENTO C.O.F.F.O.P. DI QUERCETTI MARIA TERESA & C.
S.A.S. IN LIQUIDAZIONE E DELLA SOCIA ILLIMITATAMENTE

Data pubblicazione: 07/03/2016

RESPONSABILE QUERCETTI MARIA TERESA, in persona del
Curatore

avv.

GABRIELLA NICOLINI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso l’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VALERIA MANCINELLI, giusta

– controricorrente

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 17/11/2009/^-26e , g/ 0 8
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAllICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. BELELLI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

procura a margine del controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Marche s.p.a.

propone ricorso per

cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto
del Tribunale di Ancona del 17 novembre 2009, che ha
respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento
C.O.F.F.O.P. di Quercetti s.a.s., volta all’ammissione

da ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
Ha ritenuto il tribunale che l’ipoteca legale,
iscritta dall’esattore, sia equiparabile all’ipoteca
giudiziale e come tale revocabile, onde essa va esclusa
dal passivo.
Resiste

la

curatela

con

controricorso.

La

ricorrente ha, altresì, depositato la memoria di cui
all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la
violazione o falsa applicazione degli art. 77 d.P.R. n.
602 del 1973, l l. n. 337 del 1998, 67 1.f. e 12
preleggi, ‘oltre alla contraddittorietà della
motivazione, con riguardo alla ritenuta revocabilità
dell’ipoteca, la quale è stata espressamente prevista
dal citato art. 1 come “legale”, e non giudiziale, e per
essere iscritta non necessita di alcun provvedimento,
essendo sufficiente il ruolo e la mancata impugnazione
della cartella di pagamento nei termini prescritti.
2. – Il fallimento controricorrente ha eccepito la
tardività del ricorso, in quanto il decreto è stato
emesso il 17 novembre 2009 e comunicato via

telefax a

entrambe le parti il 18 novembre 2009, mentre il ricorso
è stato notificato 1 0 febbraio 2010.
L’eccezione non può trovare accoglimento, posto
che nessuna richiesta di comunicazione via

telefax era

contenuta nel ricorso in opposizione al passivo proposto
da Equitalia Marche s.p.a.
3.
r.g.3601/2010

– Il motivo è fondato.

3

il com. a e

al passivo fallimentare di credito tributario assistito

Questa Corte ha statuito, con orientamento che qui
si intende ribadire, come

“l’iscrizione di ipoteca ai

sensi dell’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 sugli
immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento
dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale
prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile,

adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa,
peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale,
prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare
l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed
avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto
quella in esame si fonda su di un provvedimento
amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel
disposto dell’art. 67, 1° comma, n. 4 1.f., l’ipoteca in
questione non è suscettibile di revocatoria
fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali”
(Cass. 3 aprile 2014 n. 7868; 5 marzo 2012, n. 3397; 1 0
marzo 2012, n. 3232).
Occorre precisare come l’argomento tratto, nel
decreto impugnato, dal rimando alle leggi speciali
“nella nuova regolamentazione della revocatoria”

non è

corretto, posto che quel riferimento era già presente
nel testo originario del r.d. n. 267 del 1942.
Inoltre, è lo stesso legislatore, nella legge
delega 28 settembre 1998, n. 337, a definire legale
questa ipoteca, in conformità del resto a quanto era già
previsto per l’analoga cd. “ipoteca cautelare fiscale”:
su cui parimenti questa Corte si era pronunciata nel
senso di escluderne la revocabilità (Cass. 9 aprile
1999, n. 3462, secondo cui la cd. “ipoteca cautelare
fiscale”, prevista dall’art. 26 della legge n. 4 del
1929, ha natura legale e non è parificabile all’ipoteca
giudiziale, sicché essa resta espressamente sottratta
alla revocatoria di cui all’art. 67, lcomma, n. 4,
1.f.).
r.g. 3601/2010

4

11 cons.

mancando un preesistente atto negoziale, il cui

Si ricordi, poi, che non è revocabile neppure il
pagamento delle imposte scadute, in forza dell’art. 89
d.P.R. 602 del 1973 (nel testo sostituito dall’art. 16
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46): norma contenuta nello
stesso decreto e introdotta con lo stesso provvedimento
che ha dettato l’attuale testo del citato art. 77.

erariali, infine, allontana i sospetti di ingiustificata
disparità di trattamento tra creditori pubblici e
privati.
4.

– Il provvedimento impugnato va, dunque,

cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, decisa nel merito, ai sensi
dell’art.

384

c.p.c.,

dovendosi

provvedere

alla

ammissione al passivo fallimentare di credito tributario
con il privilegio ipotecario.
5. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel
merito, ammette al passivo del fallimento C.O.F.F.O.P.
di Quercetti s.a.s. il credito vantato da Equitalia
Marche s.p.a. con il privilegio ipotecario; condanna il
fallimento al pagamento delle spese, liquidate, per il
grado di merito, in C 600,00, e, per il giudizio di
legittimità, in E 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
18 dicembre 2015.

La specificità della disciplina dei crediti

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