Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4464 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONE MAURIZIO, giusta
procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione Generale);
– intimata –
e sul ricorso n. 14887/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
R.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 13.2.07, depositata il 13/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
La CTR della Lombardia ha rigettato parzialmente l’appello dell’avv. R.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Milano avverso avviso di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP. Ha ritenuto in motivazione che il ricorso in primo grado del contribuente era ammissibile perche’ non tardivo e che nel merito l’appello era fondato per quanto attiene l’IRAP per la mancanza di dipendenti e di rilevanti beni strumentali, per le altre imposte questa Commissione ritiene corretto l’operato dell’Ufficio.
Propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi il contribuente, l’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso, qualificato erroneamente anche ricorso incidentale, ma l’atto non contiene alcuna domanda di riforma della sentenza.
Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, il R. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per mancanza ovvero insufficienza della motivazione.
Il motivo e’ fondato in quanto la sentenza non esamina affatto le articolate censure di merito sollevate dal contribuente relativamente all’IRPEF ed all’IVA. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010