Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4464 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25140/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MANFREDI MANFREDONIA, come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2885/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 10/02/2015 e depositata il
25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap-2007 versata da un medico convenzionato con il S.S.N.;
2. la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. l’amministrazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte, alla luce dell’intervento delle S.U. che hanno chiarito la non debenza dell’imposta laddove il professionista impieghi un solo collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive (Cass. S.U. n. 9451/2016);
4. la rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata rispetto alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);
5. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
6. non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).
PQM
dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017