Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4464 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4464 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRALICCI Cinzia, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nicola
Staniscia, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, via Crescenzio, n. 20;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –

(r)

Data pubblicazione: 21/02/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia in
data 11 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato in data 11 maggio 2012, ha condannato
il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di
Cinzia Tralicci, della somma di euro 6.750 a titolo di
equa riparazione del danno non patrimoniale, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole
durata di una causa civile svoltasi dinanzi al Tribunale
di Roma, nonché al rimborso delle spese processuali, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 738,82, di cui euro 700 per diritti ed onorari, oltre a spese generali e ad accessori
di legge;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello la Tralicci ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 giugno 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria illustrativa ai

– 2 –

Dott. Alberto Giusti;

fini dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Considerato

che

il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

siano state liquidate in misura inferiore ai minimi di
legge;
che la doglianza è fondata;
che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione
del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di
ragionevole durata del processo – di cui alla legge n.
89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente
natura contenziosa, con le conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti
all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano
applicazione,

ratione temporis,

le tabelle A, paragrafo

IV, e B, paragrafo I, allegate al d.m. 8 aprile 2004,
n.127, nonché il principio, di cui all’art.24 della legge n. 794 del 1942, della inderogabilità degli onorari
minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa (Cass.,
Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 21371);
che da questo principio la Corte d’appello di è di-

scostata,

liquidando a titolo di spese una somma infe-

riore ai minimi di legge;

3

che con il motivo si censura che le spese di lite

che il decreto impugnato è cassato limitatamente alla statuizione sulle spese;
che, non occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente al ri-

le spese di merito nella misura di complessivi euro
1.030,16, di cui euro 205 per onorari, euro 775 per diritti ed euro 50,16 per spese vive, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che entrambe le condanne alle spese vanno fatte in
favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto im-

pugnato in relazione alla statuizione sulle spese e,
cidendo nel merito,

de-

condanna il Ministero della giusti-

zia al rimborso delle spese del giudizio di merito, che
liquida nella misura di euro 775 per diritti, euro 205
per onorari, oltre ad euro 50,16 per spese vive, oltre
spese generali e accessori, da distrarsi in favore
dell’Avv. Nicola Staniscia, nonché al rimborso delle
spese del giudizio di cassazione,

liquidate

in euro

342,50, di cui euro 292,50 per compensi, oltre accessori

– 4 –

guardo a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., liquidando

come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Nicola Staniscia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

l’S febbraio 2013.

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