Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4464 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29119-2014, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già Equitalia Servizi di

Riscossione s.p.a., C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore p.t.,

con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia –

rappresentate e difese dall’avv. Gennaro di Maggio.

– ricorrente –

contro

D.B.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 4149/03/2014 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 5.05.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25

gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Francesco Federici.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a Equitalia Sud s.p.a. propose ricorso per la cassazione della sentenza n. 4149/03/2014, depositata il 5.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato per vizi di notifica le cartelle di pagamento emesse dall’agente della Riscossione nei confronti di D.B., nonché l’iscrizione ipotecaria emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77.

Ha rappresentato che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il contribuente lamentò l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti fiscali, di cui sosteneva d’essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo richiesto dopo il diniego di un finanziamento bancario. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 258/41/2012, rigettò il ricorso, ritenendo rituali le notifiche delle cartelle. Nel giudizio d’appello, introdotto dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione ora impugnata, ha accolto le doglianze del contribuente. Il giudice regionale ha ritenuto che la produzione in copia delle relate, disgiunta dall’atto notificato, non costituisce valida prova dell’avvenuta regolare notifica; il concessionario non ha esibito copia delle cartelle notificate, ma solo estratti di ruolo; non ha assunto alcuna difesa in ordine alla iscrizione ipotecaria contestata dal contribuente.

La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza.

Il contribuente, nei cui confronti fu eseguita una prima notifica del ricorso personalmente, rinnovata poi -per ordinanza emessa il 24 febbraio 2021 da questa Corte- all’attuale indirizzo del difensore presso il cui domicilio risultava eletto, non ha resistito.

Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 53,artt. 160 e 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, eseguita dal contribuente all’indirizzo di un difensore diverso da quello presso il quale l’agente della riscossione aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado.

Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato e da cui questo Collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione che si relazioni alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., n. 5185/2017; n. 17424/2005, n. 17145/2018). Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente, per attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato. Nel caso di specie manca una riproduzione della relata di notifica dell’atto d’appello del contribuente, odierno intimato.

A margine è utile comunque evidenziare che dalla motivazione della sentenza ora al vaglio della Corte emerge che l’agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepì l’inammissibilità del ricorso per non conformità dell’atto depositato a quello notificato, ma non sollevò alcuna eccezione in merito alla irritualità dell’indirizzo cui l’atto medesimo era pervenuto. La circostanza che alla notificazione dell’atto d’appello sia comunque seguita la costituzione dell’agente della riscossione, che nulla in quel contesto ebbe ad eccepire sul luogo di destinazione della notifica stessa, fa pertanto ritenere che ogni eventuale irregolarità sia stata sanata dalla costituzione di Equitalia Sud.

Con il secondo motivo l’Agenzia – Riscossione lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, quanto alla mancata prova della notificazione delle cartelle.

Il giudice d’appello, a fronte della contestazione sollevata dal contribuente in ordine alla mancata notifica delle cartelle impugnate e della prova che al contrario l’agente della riscossione avrebbe offerto sulla ritualità della notifica, riconosciuta in primo grado, ha affermato che “la documentazione prodotta, quale copia delle retate, disgiunta da qualsivoglia atto, non rappresenta una valida prova dell’avvenuta regolare notifica”. Ha inoltre affermato che “la regolarità della notifica può essere dato soltanto con il deposito dell’originale dell’atto medesimo….munito della relata di notifica”. Ha infine ritenuto che l’estratto di ruolo non ha alcun valore probatorio equipollente alla cartella, essendo insufficiente a provare in giudizio il credito dell’agente della riscossione.

I principi sono contestati dalla odierna ricorrente.

Questa Corte in tema di prova del perfezionamento della notificazione delle cartelle esattoriali ha affermato che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., 21 luglio 2021, n. 20769). Nel significativo precedente riportato la Corte ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto insufficiente la produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dalla contribuente. Ha evidenziato che il giudice regionale erroneamente non aveva considerato che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cfr. anche Cass., 11 ottobre 2018, n. 25292).

D’altronde, al fine della sufficienza dell’allegazione della relata, si è affermato che in materia di riscossione delle imposte, per provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima (Cass., 14 giugno 2019, n. 16121).

Ciò che rileva, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, è la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data. Tanto è assolto mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 30 settembre 2011, n. 20027; 7 maggio 2015, n. 9246; 28 dicembre 2018, n. 33563; 26/11/2019, n. 30787; 26 giugno 2020, n. 12883).

La Commissione regionale, nel decidere la controversia, non si è attenuta a tali principi.

La sentenza va dunque cassata e il processo va rinviato alla Commissione regionale della Campania, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare la controversia, con particolare riguardo alle cartelle notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il controllo degli avvisi di ricevimento.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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