Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4463 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 24/02/2011), n.4463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRA GUGLIELMO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già GAN ITALIA S.P.A.)

(OMISSIS), in persona del suo procuratore Dott. G.

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

118, presso lo studio dell’avvocato POSI MARIA PIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLANTADE FRANCOISE

MARIE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1231/2005 del TRIBUNALE di RIMINI, emessa il

19/01/2005, depositata il 11/10/2005 R.G.N. 2796/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato POSI MARIA PIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato G.A. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Rimini, la Gan Italia Assicurazioni S.p.A., e V.R. per sentirli condannare al risarcimento del danno subito nell’incidente stradale avvenuto in (OMISSIS), allorchè veniva tamponata dall’autovettura condotta dal V. e di proprietà dello stesso.

Si costituivano i convenuti sostenendo che le lesioni denunciate dall’attrice erano da ricondursi ad un diverso incidente dalla stessa subito in precedenza.

Istruita la causa, il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali.

Proponeva appello la G.. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 1231/05, in parziale accoglimento dell’appello, modificava la misura dei diritti liquidabili per il primo grado di giudizio, compensando per la metà le spese del grado di appello.

Ricorre per Cassazione G.A. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni S.p.A., già Gan Italia S.p.A..

Deposita memoria la resistente.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 156 e 320 c.p.c. e del generale principio di parità tra le parti in causa fissato dall’art. 111 Cost., nonchè omessa valutazione della dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, assume che la C.T.U. espletata in primo grado non può essere ritenuta nulla in quanto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. non poteva essere pronunciata la nullità se la nullità stessa non è commisurata dalla legge e, nel caso all’esame, i documenti di cui aveva tenuto conto il consulente medico non erano stati prodotti tardivamente in violazione dell’art. 320 c.p.c,, nè erano stati acquisti od esaminati dal C.T.U. in violazione del citato art. 320 c.p.c. o delle norme a garanzia del contraddittorio trascritti nella relazione del C.T. di parte e probabilmente portanti anche in visione dalla G. cui il C.T.U. dice di essersi riferito per stilare il giudizio conclusivo della propria relazione.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 62 e 320 c.p.c. ed insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia assume che il Tribunale rilevava nulla la C.T.U. in quanto sarebbe stata espletata sulla base del referto del Pronto Soccorso di Riccione, non prodotto nel giudizio di primo grado e ritenuto introdotto in violazione delle norme sulle produzioni istruttorie.

I motivi si possono trattare congiuntamente.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto la nullità dello C.T.U. svolto in primo grado sul rilievo: che il C.T.U. aveva tenuto conto di documenti non prodotti nei termini; che non vi era stato consenso all’utilizzazione da parte del convenuto; che la nullità, per violazione del contraddittorio, era stata eccepita nella prima udienza successivo al deposito. Il Tribunale si è infatti uniformato alla giurisprudenza di questa Corte (sent. N. 12231/2002).

I motivi quindi sono da rigettarsi.

Con il terzo motivo la ricorrente, assume la violazione dell’art. 345 c.p.c. in quanto in sede d’appello sarebbe consentito il deposito dei documenti.

La censura è priva di fondamento.

Il divieto di nuove prove in appello (art. 345 c.p.c., comma 3) si estende alle prove cd. precostituite, quali i documenti (S.U. n. 8203/2005).

Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con il quarto motivo la ricorrente, deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si osserva al riguardo che il vizio di omessa o insufficiente motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove difforme da quello preteso dalla parte.

Questo è affermato infatti dalla sentenza delle SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998.

Il motivo quindi deve essere rigettato.

Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, assume che il Tribunale di Rimini ed il Giudice di Pace hanno ritenuto che la domanda della G. fosse stata pari al valore massimo di competenza del giudice adito e conseguentemente liquidato le spese di causa sulla base di tale scaglione.

Il Tribunale di Rimini avrebbe liquidato e spese legali sulla base del valore della C.T.U. non corrispondente a quello effettivo.

Questo S.C. rileva al riguardo la genericità della censura e quindi anche questo motivo è da rigettarsi.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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