Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4463 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENSO
180, presso lo studio dell’avvocato 91 PIORILLI PAOLO, rappresentato
e difeso dagli avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di FIRENZE del 17.2.07, depositata il 10/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La CTR della Toscana ha confermato l’annullamento di una cartella di pagamento per imposta di successione per avere il contribuente N. R., agendo secondo le indicazioni dell’Ufficio, estinta la pretesa tributaria L. n. 289 del 2002, ex art. 11 presentando domanda di definizione agevolata e versando la somma dovuta. In motivazione riportava gli estremi ed il contenuto delle indicazioni formalmente fornite dall’Ufficio e di come ad esse si fosse attenuto il contribuente ed aggiungeva: Appare incontestato pertanto che il contribuente avesse inteso ricorrere alla definizione agevolata ex L. n. 289 del 2002 dallo stesso ufficio sollecitata e nel rispetto dei termini indicati, sia presentando l’apposita istanza sia effettuando i relativi versamenti. Per quanto attiene invece all’esatto riferimento normativo lo stesso ufficio ammette di non aver comunicato alcun diniego… non consentendogli di regolarizzare tempestivamente il proprio operato.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso il contribuente.
I due motivi non colgono nel segno in quanto la sentenza impugnata non affronta la questione della condonabilita’ o meno dell’avviso di liquidazione e dell’esatto riferimento normativo in quanto ritiene che l’esatto conformarsi del contribuente alle richieste dell’Ufficio e la mancanza di espresso diniego di condono rendano operante la normativa agevolativa anche al di fuori delle norme che la regolano.
Questa erronea ratio decidendi, che prescinde dalla natura e fonte legale dell’obbligazione tributaria, non e’ stata impugnata sicche’ il ricorso va rigettato”.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento/00 per spese vive ed Euro tremila/00 per onorario.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010