Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4463 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4463 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

C .0 z, C , i

sul ricorso proposto da:

CHIODINI ARMANDO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco
Dell’Amore e Roberto Eufrate, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via del Viminale n. 43
– ricorrente contro
SENSINI ITALO, rappresentato e difeso dall’Avv. Libero Mancuso, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Valerio Santagata in Roma,
Via Silla n. 2

‘,A91

Data pubblicazione: 23/02/2018

— controricorrente —
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2270/2013 depositata
il 23 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione del sig. Armando
Chiodini al decreto ingiuntivo richiesto nei suoi confronti dal sig. Italo
Sensini per il pagamento di C 68.430,54;
ha ritenuto che il credito fosse adeguatamente documentato
mediante le fotocopie di assegni per detto importo, che erano state
allegate dal creditore al ricorso monitorio e non erano contestate,
nella loro conformità all’originale, dall’opponente, il quale peraltro non
aveva mai richiesto espressamente la produzione degli originali dei
titoli, del resto non necessaria essendo l’azione cartolare
pacificamente prescritta;
quanto, poi, all’eccepito pagamento del debito, il Tribunale ha
ritenuto che non fosse stata fornita la relativa prova, attesa la
pluralità di rapporti obbligatorii tra le parti, che impediva di imputare
proprio ai crediti in questione i pagamenti pur documentati
dall’opponente;
avendo la Corte d’appello di Bologna dichiarato inammissibile, ai sensi
dell’art. 348 bis cod. proc. civ., l’impugnazione della sentenza del
Tribunale da parte del sig. Chiodini, quest’ultimo ha proposto ricorso
per cassazione avverso detta sentenza articolando due motivi di
censura;
il sig. Sensini si è difeso con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale non abbia
tenuto conto della confisca degli assegni disposta dal giudice penale,
che impediva di attribuire qualsiasi efficacia probatoria ai titoli
2

Rilevato che:

prodotti in copia senza che il creditore avesse svolto, in realtà, alcuna
azione causale;
il motivo è inammissibile;
il Tribunale, infatti, nel riconoscere il credito dell’opposto pur
affermando e ribadendo che l’azione cartolare era prescritta, ha

causale (certamente possibile sulla base della natura dei titoli quale
promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 cod.civ.); l’assunto
del ricorrente, secondo cui invece l’azione causale non era stata
esperita, resta una pura e semplice affermazione, mentre sarebbe
stata necessaria l’articolazione di una censura, nei confronti della
predetta statuizione del Tribunale, secondo uno dei tipi di vizio
previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., articolazione che però manca del
tutto;
con il secondo motivo viene censurata la statuizione secondo cui non
era stato provato l’avvenuto pagamento dei titoli data la pluralità dei
rapporti obbligatorii esistenti tra le parti, lamentando che il Tribunale
non abbia tenuto conto che l’art. 1193 consente al debitore di
dichiarare quale debito intende estinguere con pagamento stesso;
il motivo è infondato perché la norma invocata prevede cha
l’imputazione debba essere fatta, dal debitore, al momento del
pagamento stesso; il che non è neppure dedotto dal ricorrente;
il ricorso va in conclusione respinto;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre alla spese forfettarie
nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli
accessori di legge.
3

chiaramente presupposto che il creditore avesse esperito l’azione

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228,
dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre
2017.

comma 1 bis dello stesso art. 13.

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