Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4463 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23434/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

D.S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2189/2015 emessa il 12/01/2015 della

Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione Distaccata di

SALERNO, depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef dell’anno di imposta 2006, relativo ai maggiori redditi imputati per trasparenza, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, a D.S.M., quale socia accomandante della società Centro Servizi ambientali s.a.s., nei cui confronti era stato emesso distinto avviso di accertamento per maggiori imposte Iva ed Irap;

2. la sentenza impugnata fonda l’accoglimento dell’appello della contribuente sull’affermazione che l’accertamento a carico della società non era stato nè notificato ai soci, nè allegato o riprodotto nell’avviso ad essi notificato, con conseguente rilievo officioso della nullità dell’atto per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè per violazione del diritto di difesa, in ragione del litisconsorzio necessario esistente tra società e soci, sia pure “non più esperibile nel caso di specie per avvenuta definitività dell’accertamento in capo alla società per mancata impugnazione”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., censurata con il primo motivo, in quanto dagli atti trascritti a pag. 8-19 del ricorso emerge non solo che le censure sollevate dalla contribuente contro il proprio atto impositivo erano differenti da quelle rilevate dal giudice d’appello, ma anche che costei aveva impugnato separatamente anche l’avviso di accertamento relativo alla società, con ricorso peraltro dichiarato inammissibile a seguito della sua mancata costituzione in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22;

4. restano assorbiti tanto il secondo motivo, proposto in via subordinata, quanto il terzo, per espressa ammissione della ricorrente;

5. anche il quarto motivo è fondato, sia per la natura personale delle eccezioni svolte dalla socia (recesso dalla società; illiceità della condotta del socio accomandatario), sia perchè il rilievo officioso del litisconsorzio necessario tra società e soci avrebbe dovuto semmai comportare la rimessione della causa dinanzi al giudice di prime cure, per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro;

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per il compiuto esame delle questioni proposte dalle parti e rimaste assorbite.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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