Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4462 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. un., 24/02/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

spa AIA Costruzioni, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale di

Porta Pia 121, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Navarra,

rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Aliquò

Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/2/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

OSSERVA

La Corte:

rilevato che il 18.11.1972 il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Catania ha venduto alla spa AIA Costruzioni un terreno sito nel Comune di Catania, contrada S. Orsola, con l’obbligo di realizzarvi uno stabilimento per la produzione di plastica, prodotti specializzati per autotrazione e strutture in cemento armato precompresso; che con successiva Delib. commissariale n. 60 del 12.6.2007, il Consorzio ha però deliberato di risolvere il trasferimento e di riacquistare il terreno ai sensi dell’art. 63 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 perchè l’acquirente non aveva realizzato il previsto programma;

che la spa AIA Costruzioni si è allora rivolta sia al TAR della Sicilia che al Tribunale di Catania, cu: ha, in particolare, richiesto di voler “dichiarare prescritto il diritto del Consorzio ASI di risolvere il contratto di compravendita stipulato in data 18.11.1972 e, per l’effetto, dichiarare che il tratto di terreno descritto in narrativa rimane di proprietà cella società AIA Costruzioni spa in liquidazione;

accertare, previa disapplicazione della deliberazione commissariale n. 60 del 12.6.2007, che l’atto di risoluzione è illecito e, per l’effetto, disapplicarlo; in subordine, nell’ipotesi in cui lo scioglimento del contratto sia ritenuto conseguente all’avveramento della condizione risolutiva, dichiarare comunque il contratto annullabile e, per l’effetto, condannare la P.A. al ritrasferimento del tratto di terreno …;

in subordine, condannare il Consorzio ASI, ai senso della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 63, comma 3, al pagamento del prezzo attualizzato di acquisto delle aree per l’importo che verrà determinato nel corso del giudizio; applicare, sulla somma che verrà ritenuta di giusta spettanza, la rivalutazione monetaria; sulla somma così rivalutata vorrà calcolare e liquidare gli interessi al tasso legale;

condannare il Consorzio ASI al risarcimento del danno nella misura del 25% della somma attualizzata che verrà determinata o in quell’altra che verrà ritenuta di giusta spettanza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo”;

che il Consorzio si è costituito sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo;

che la spa AIA Costruzioni ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione dell’adito giudice ordinario;

che il PG ha concluso in conformità, mentre il Consorzio non ha svolto attività difensiva; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che dalla lettura del ricorso emerge che la spa AIA Costruzioni ha chiesto alla Suprema Corte di regolare la giurisdizione solo con riferimento al processo pendente davanti al Tribunale di Catania, osserva il Collegio che in base alla L. n. 448 del 1998, art. 63, i Consorzi di sviluppo industriale hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione; che trattasi di un potere autoritativo il cui concreto esercizio dipende da valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili davanti al giudice ordinario;

che in tal senso si è già pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 197/2008 della Sezione 6^, che ha pertanto concluso per la riconducibilità delle relative impugnazioni nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; che alla medesima conclusione sono poi pervenute anche queste Sezioni Unite (v.

ordinanze nn. 22809/2010 e 22810/2010) in cause promosse per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un Consorzio con il riacquisto di due terreni non utilizzati dalle società acquirenti per la realizzazione del previsto programma; che non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal predetto indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’appartenenza ala giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo delle domande proposte dall’ AIA Costruzioni al fine di contestare la legittimità del riacquisto del terreno ed ottenere, di conseguenza, il risarcimento dell’intero danno così patito;

che appare in proposito ininfluente la circostanza che, in quella sede, l’attrice abbia incentrato la discussione piuttosto sulla risoluzione del contratto che sul ritrasferimento dell’immobile, perchè quella delineata dall’art. 63 sopra citato costituisce una complessa vicenda, all’interno della quale non è consentito distinguere fra risoluzione e riacquisto, in quanto la prima non rappresenta un antecedente autonomo del secondo, ma integra soltanto uno dei passaggi di una fattispecie unitaria, cosicchè non può essere contestato in maniera separata e davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo;

che a diversa conclusione deve invece pervenirsi per quel che riguarda la domanda relativa al prezzo del riacquisto, che integrando una questione di tipo meramente patrimoniale, dev’essere conosciuta dall’adito giudice ordinario;

che in considerazione dell’esito del giudizio, stimasi equo compensare per intero fra le parti le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa al prezzo del riacquisto e quella generale di legittimità del giudice amministrativo sulle restanti richieste dell’AIA Costruzioni, rimette a tal fine le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa per intero fra di esse le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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