Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4462 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., T.M. (coniugi), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio

dell’avvocato GRASSO ALFIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CALABRETTA PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio Locale di Caltanissetta);

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 28.5.07,

depositata l’11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2 010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: La CTR della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta nei confronti di T.A. e T.M., confermando la revoca delle agevolazioni prima casa e la conseguente riliquidazione dell’imposta di registro. Ha ritenuto in motivazione che il carattere non di lusso dell’abitazione deve sussistere al momento del trasferimento, essendo irrilevante quella successiva al momento del suo accatastamento.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

Va premesso che la tesi dei contribuenti, accolta in primo grado, era che superficie netta dell’immobile ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5 che identifica gli immobili di lusso, era di 197,70 perche’ alla misura complessiva della planimetria catastale superiore ai 200 mq (e pertanto di lusso a sensi dell’indicata norma) doveva detrarsi quanto nella stessa era indicato cantina per mq 64, come documentato dal successivo accatastamento.

Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, i contribuenti censurano la sufficienza e la logicita’ della motivazione per avere ritenuto una minore superficie netta del medesimo immobile al momento del successivo accatastamento rispetto a quello della vendita.

La censura e’ manifestamente fondata perche’ la motivazione della sentenza impugnata non spiega perche’ si sarebbe ridotta l’oggetti va consistenza dell’immobile tra la vendita del (OMISSIS) e l’accatastamento dell’anno successivo.

Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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