Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4462 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4462 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Data pubblicazione: 23/02/2018

0 _I

EISMANN S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Regis e
Maurizio Vinci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Via Umberto Lusena n. 9
– ricorrente contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Cristina Castelli e Benedetto Gargani, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultirnò iii Rum, Viale di Villa Graziali n. 15

— controricorrente —
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Davide
Esposito, con domicilio eletto presso l’Avv. Rossana Clavelli in Roma,
Viale Europa n. 190;

e contro
GIURA FILIPPO
— intimato —
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 347/2013
depositata il 18 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
la Corte l’appello di Venezia, respingendo il gravame di Eismann s.r.I.,
ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona aveva a sua
volta respinto la domanda proposta dall’appellante nei confronti della
Banca Commerciale Italiana s.p.a. per il risarcimento del danno
derivante dal pagamento di un assegno bancario non trasferibile
tratto, sul proprio conto corrente presso la banca convenuta, dalla
società appellante in favore dell’avv. Monica de Pascali, alla quale
l’aveva spedito per posta: l’assegno era stato falsificato sia
nell’importo (divenuto £ 92.850.000) sia nel nome del prenditore e
perciò era stato incassato da tale sig. Filippo Giura presso l’agenzia di
Gioia del Colle di Sanpaolo IMI s.p.a.;
al giudizio di primo grado avevano partecipato anche Sanpaolo IMI
s.p.a., chiamata in garanzia dalla convenuta, nonché Poste Italiane
s.p.a., chiamata in garanzia da Sanpaolo IMI s.p.a.; le due banche
erano poi confluite, per effetto di fusioni societarie, in Intesa
Sanpaolo s.p.a., costituitasi in grado di appello;
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— con troricorrente —

la Corte d’appello ha ritenuto (per quanto ancora rileva) che, avendo
la banca trattaria dichiarato di non essere in possesso dell’originale
dell’assegno, andato smarrito, non poteva prendersi in esame la
richiesta di esibizione di tale documento formulata dall’appellante, e
che, essendo la banca trattaria responsabile del pagamento di un

°culi, doveva nella specie escludersi ogni responsabilità dell’appellata,
“evanescenti” essendo le considerazioni in proposito svolte
dall’appellante (compilazione del titolo parte a penna e parte a
macchina; presenza di trattini dopo il nome del prenditore;
alterazione della qualità cromatica; parziale cancellazione del simbolo
della banca; mancata richiesta di informazioni al cliente, da parte
della banca, in occasione della presentazione dell’assegno per
l’incasso), poiché dalla fotocopia del titolo in atti non risultavano
tracce visibili di alterazioni o comunque tracce tali da poter mettere in
allarme il cassiere, né la banca era tenuta a chiedere informazioni al
cliente prima del pagamento del titolo;
Eismann s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
hanno resistito con distinti controricorsi le intimate Intesa Sanpaolo
s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.;
la Procura generale ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art.
380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo rigettarsi il ricorso;
la ricorrente ha anche presentato memoria;
Considerato che:
con i due motivi di ricorso, denunciando, rispettivamente, violazione
dell’art. dell’art. 210 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 1218 cod.
civ., la ricorrente non contesta che la responsabilità della banca nel
pagamento dell’assegno falsificato sussista soltanto allorché la
falsificazione risulti

ictu ocu/i,

ma sostiene che nella specie tale

immediata percepibilità della falsificazione sussistesse, e lamenta che
la Corte d’appello l’abbia esclusa, con motivazione apparente,
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assegno falsificato soltanto nell’ipotesi di alterazione rilevabile ictu

nonostante la mancanza dell’originale del titolo, gli argomenti di
prova contraria ricavabili dalla omessa produzione del medesimo e la
chiara evidenza delle alterazioni risultante già dall’esame della
fotocopia;
la complessiva censura è inammissibile;

sussiste soltanto nel caso di evidenza ictu ocu/i dell’alterazione del
titolo, resta aperta soltanto la questione se tale evidenza sussista o
meno;
ciò costituisce, però, accertamento di fatto, censurabile in sede di
legittimità soltanto per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione
temporis, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134);
nel ricorso, invece, una tale censura non è formulata, né può dirsi che
la motivazione della sentenza impugnata sia soltanto apparente come sostiene la ricorrente – essendosi invece la Corte di merito data
carico espressamente dei rilievi dell’appellante sulla genuinità del
titolo, escludendone tuttavia la fondatezza in base all’esame del
titolo;
l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in C 3.000,00
per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15 %, agli
esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228,
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una volta che sia pacifico in causa che la responsabilità della banca

dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre

2017.

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