Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4461 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4461 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 19067 – 2010 proposto da:
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (ARS) 800120000826,

in

persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;
– ricorrente –

2013
contro

3590
TOMASF,LLO

ANTONINO

3ALTALAMACCHIA DANIELA

CF.

TMSNNN61RQ7CQ74Q,

C.F. .ULTONL65544G2910, ALE22T

COSIMO C.F. LSSCSM52S20G273L, CAVASIO GIULIO C.F.

Data pubblicazione: 25/02/2014

CVSGLI51E09G273V,

ESPOSITO

SPSGPP58D01G348X,

MAZZEI

GIUSEPPE
GIOVANNA

C.F.
C.F.

M7GNN59B46T036Ri

£htiwatl
Nonché da:

ANTONINO C.F. TMSNNN61R07C0740, ESPOSITO GIUSEPPE
C.F. SPSGPP58D01G348X, ALESSI COSIMO C.F.
LSSCSM52S20G273L,

CAVASIO

GIULIO

C.F.

CVSGLI51E09G273V, SALTALAMACCHIA DANIELA C.F.
SLTDNL65S44G2840, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 195, presso lo studio
dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che li rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (ARS) 800120000826, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 486/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 21/04/2010 R.G.N. 394/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

MAZZEI GIOVANNA C.F. MZZGNN59B46T086R, TOMASELLO

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato GENTILI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbimento

dell’incidentale condizionato.

RG n 19067/2010

Assemblea Regionale Siciliana (ARS) / Tomasello A. ed altri

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 21/4/2010 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione del
Tribunale con la quale era stato riconosciuto ai ricorrenti Tomasello, Saltalamacchia, Alessi ,
Cavasio , Esposito e Mazzei , dipendenti dell’Assemblea Regionale Siciliana promossi con

mantenimento dell’anzianità maturata nella precedente posizione di qualifica ai fini degli aumenti
periodici di stipendio nella nuova superiore qualifica.
Secondo la Corte territoriale l’art 51 , comma 3, del regolamento dell’Assemblea Regionale
siciliana assicurava il mantenimento degli scatti di anzianità maturati nella precedente qualifica .
Rileva che detto comma, dopo i precedenti commi che trattavano sia degli avanzamenti da una
qualifica a d un ‘altra , sia de i p assaggi di carriera a s eguito di c,oncorso, s anciva e lie I ‘anzianità
maturata veniva conservata anche nei casi di avanzamento all’interno della carriera come avvenuto
per i ricorrenti, e non soltanto da una carriera ad un’altra.
La Corte territoriale ha rilevato che l’art 51 citato rubricato ” norme di salvaguardia” mirava a
evitare che i benefici ottenuti con l’anzianità maturata ( incluso quello iniziale di cui all’art 2 del
DPA n 160/1987 di cui avevano usufruito i ricorrenti) non fossero azzerati per effetto della
progressione in carriera e che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’ARS , la norma non
militava per un’interpretazione restrittiva circoscritta ai casi eccezionali che necessitavano di
correttivi ; che detta norma aveva carattere generale con conseguente applicabilità anche ai
ricorrenti sebbene fossero stati promossi in esito al superamento di uno scrutinio anticipato e fosse
stato loro attribuita nella nuova qualifica una posizione tabellare superiore a quella iniziale.
Ha osservato che la procedura con la quale era stata conseguita la promozione era irrilevante così
come il riconoscimento di un livello diverso da quello iniziale al fine di salvaguardare lo stipendio
già goduto.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione l’Assemblea regionale Siciliana formulando due
motivi.
Si costituiscono i lavoratori con controricorso e ricorso incidentale condizionato .
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt 12 preleggi, 45,48 e 51 del
Regolamento interno del personale ARS . Censura la sentenza per avere la Corte ritenuto l’ari 51 ,

1

decorrenza 15/1/2001 alla qualifica di segretario parlamentare di 2° fascia stipendiale, il diritto al

comma 3, citato norma di carattere generale applicabile in tutti i casi di promozione a qualifica
superiore.
Rileva che il c.d. riporto dell’anzianità nella nuova posizione economica previsto dal comma 3
dell’art 51 citato si fondava sul presupposto contemplato dal primo comma e cioè che la nuova
posizione fosse attribuita in misura pari alla posizione della qualifica di provenienza successiva a
quella goduta al momento della promozione o in misura immediatamente superiore a quella goduta
al momento della promozione e ciò perché ,all’atto della promozione, il personale promosso era

immediatamente inferiore alla posizione iniziale di stipendio nella nuova qualifica. Osserva che in
questi casi al personale promosso veniva attribuita una posizione economica basata ancora sulle
posizioni economiche della qualifica di provenienza e dunque correttamente si teneva conto
dell’anzianità pregressa . Osserva che il terzo comma dell’art 51 aveva ragione di applicarsi solo nel
caso in cui fosse applicato il primo comma e cioè nei casi in cui al dipendente promosso fosse
attribuita una posizione economica ancora parametrata su quelle in godimento nella qualifica di
provenienza.
Deduce che l’inquadramento degli attuali ricorrenti non era avvenuto in applicazione dell’art 51
citato ; che essi avevano goduto di un inquadramento economico basato esclusivamente sulle
posizioni retributive della nuova qualifica.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli art 45,48 e 51 del Regolamento.
Rileva che, anche ammesso che astrattamente fosse applicabile l’art 51 comma 3, doveva ,
comunque , escludersene l’applicabilità ai ricorrenti. Questi, infatti, avevano goduto del beneficio
dell’attribuzione immediata del primo aumento periodico di stipendio senza necessità di aspettare il
primo anno di servizio ai sensi dell’art 2 DPA n 160/1987 . Rileva , inoltre, che in applicazione
dell’art 3 del DPA 216/2001 goderono anche di un’ulteriore previsione agevolativa in quanto la
permanenza nella seconda posizione economica di tale qualifica era limitata ad un anno e non a due
anni come generalmente previsto dall’art 48, comma 2, del regolamento.
Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono fondate.
La Corte territoriale ha sostenuto che l’art 51, comma 3, del Regolamento dell’ARS assicura il
mantenimento degli scatti di anzianità maturati nella posizione di stipendio della qualifica o carriera
di provenienza nel momento del passaggio alla qualifica o categoria superiore.
Secondo la Corte d’appello detta disposizione ha carattere generale ed è,pertanto, applicabile in
tutti i casi di passaggio a qualifica o categoria superiore e per i ricorrenti deve trovare applicazione
senza condizionamenti derivanti dall’aver goduto del primo aumento periodico di stipendio senza
aspettare il primo anno di servizio ai sensi dell’art 2 DPA n 160/1987 o dall’ aver usufruito della
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provvisto nella qualifica di provenienza di una posizione di stipendio superiore, uguale o

permanenza nella seconda qualifica per solo un anno, invece che due anni come generalmente
previsto dall’ari 48 del regolamento, in applicazione dell’ari 3 del DPA 216/2001.
L’interpretazione della norma citata effettuata dalla Corte non è condivisibile in quanto non tiene
conto della disciplina complessivamente fissata dalla norma ,soffermandosi , invece, sul solo terzo
comma avulso dalle restanti disposizioni, e senza poi valutare la dichiarata finalità dell’ari 51 di
essere” norma di salvaguardia”.
Un’interpretazione complessiva dei commi che costituiscono l’ari 51 citato induce a ritenere che

di passaggio ad una qualifica superiore o categoria , ma soltanto ad evitare il verificarsi di situazioni
retributive peggiorative nel passaggio di qualifica o categoria, a salvaguardare, dunque, livelli
retributivi già raggiunti che potrebbero essere pregiudicati nel passaggio alla qualifica o categoria
superiore.
Il primo comma dell’ari 51 dispone : “nei casi di promozione, al personale provvisto nella qualifica
di p rovenienza di una p osizione di s tipendio s uperiore, u guale o im mediatamente inferiore alla
posizione iniziale di stipendio della nuova qualifica, è in questa attribuita la posizione di stipendio
pari alla posizione della qualifica di provenienza successiva a quella goduta al momento della
promozione . Ove nella nuova qualifica non esista la posizione di stipendio pari alla successiva
nella qualifica di provenienza è attribuita la posizione di stipendio immediatamente superiore a
quella goduta al momento della promozione.” 11 comma 3 della norma prevede poi che ” Nella
nuova posizione è riportata per intero, ai soli fini dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici,
l’anzianità maturata nella posizione di stipendio della qualifica o carriere di provenienza “.
Dal coordinamento delle due norme, la cui lettura congiunta risulta imposta dall’espressione” nella
nuova posizione ” con cui inizia il terzo comma così ricollegandosi alle precedenti disposizioni,
risulta che la regola del c.d. riporto dell’anzianità nella nuova posizione economica si verifica
allorchè la nuova posizione economica sia attribuita in misura pari alla posizione della qualifica di
provenienza successiva a quella goduta al momento della promozione o in misura immediatamente
superiore a quella goduta al momento della promozione e ciò in quanto all’atto della promozione il
personale godeva, nella qualifica di provenienza, di una posizione di stipendio superiore uguale o
immediatamente inferiore alla posizione iniziale di stipendio della nuova qualifica.
Il presupposto per l’applicabilità del terzo comma è, dunque, la necessità di salvaguardare posizioni
retributive maturate nella precedente posizione che possono essere pregiudicate nel passaggio di
qualifica.
Vanno, altresì, accolte le argomentazioni svolte dall’Assemblea Regionale secondo cui nelle ipotesi
previste dal primo comma al personale promosso viene attribuita una posizione economica che è
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detta norma non è finalizzata ad assicurare un beneficio retributivo a tutti indistintamente in caso

basata ancora sulle posizioni economiche di provenienza in quanto solo facendo riferimento a
queste ultime si può individuare la posizione economica della nuova qualifica c he sia pari a Ila
posizione della qualifica di provenienza successiva a quella goduta al momento della promozione,
o che sia pari a quella immediatamente superiore a quella goduta ( nella qualifica di provenienza )
al momento della promozione . Le situazioni esaminate dal primo comma giustificano il cd riporto
dell’anzianità retributiva pregressa .
Quanto alla posizione dei ricorrenti deve rilevarsi che ad essi non ha trovato applicazione il primo

“salvaguardare” non essendosi trovati in una delle posizioni previste da detta norma.
Come emerge da quanto specificato dall’ARS l’inquadramento retributivo conseguente alla
promozione alla seconda qualifica della carriera di concetto non venne operato applicando la norma
di salvaguardia ma in applicazione di altre specifiche norme . In particolare è stato loro attribuito il
terzo aumento periodico tabellare di stipendio in applicazione dell’art 2 del DPA n 160/1987 e
dell’art 3 del DPA n 216/2001. La prima norma prevede che “a decorrere dall’I/6/86 al personale
della carriera di concetto non si applica per tutto lo sviluppo economico della carriera la prima
posizione stipendiale ( con accelerazione di un anno)” e ciò in deroga all’art 48 del, comma 1, del
Regolamento del personale secondo cui ” i dipendenti della carriera di concetto alla qualifica
iniziale maturano il primo aumento periodico dopo un anno di servizio ; la successiva progressione
economica di carriera ha cadenza biennale ” .
Essi , inoltre, hanno goduto all’atto della promozione dell’applicazione dell’art 3 del DPA n
216/2001 secondo cui “a decorrere dall’ 1/1/2001 alla tabella stipendiale dell’ex seconda qualifica
della carriera dei segretari parlamentari è aggiunto l’ottavo aumento che è determinato secondo la
percentuale ordinaria di progressione economica nella qualifica . Con la medesima decorrenza per
il personale avente qualifica di segretario parlamentare di amministrazione capo , la permanenza
nella seconda posizione economica di tale qualifica è di un anno” .
Che il trattamento retributivo riconosciuto ai ricorrenti in sede di promozione fosse determinato in
applicazione di dette disposizioni risulta confermato dal decreto di promozione che l’ARS ha
riportato nel ricorso in cassazione ai fini dell’autosufficienza dello stesso : il trattamento retributivo
riconosciuto ai resistenti superiore a quello iniziale della nuova qualifica non è conseguenza
dell’applicazione dell’art 51 citato,ma dei benefici di cui sopra agli stessi riconosciuti .
La Corte territoriale non ha , pertanto, correttamente interpretato la norma in esame . Detta
interpretazione sia letterale, sia complessiva dei commi che lo compongono , sia valutata la
finalità della norma stessa , induce ad escludere il cd trascinamento dell’anzianità maturata nella

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comma dell’art 51 atteso che nei loro confronti non vi era alcuna situazione retributiva da

precedente posizione di qualifica ai fini degli aumenti periodici di stipendio nella nuova posizione
economica al di fuori delle ipotesi previste dal primo comma .
La sentenza impugnata deve essere , pertanto, cassata e ,non essendo necessarie ulteriori indagini
in fatto, la causa, visto l’art 384 cpc , può essere decisa con il rigetto della domanda proposta dai
ricorrenti.
Con il ricorso incidentale condizionato i lavoratori lamentano che la Corte territoriale non ha
motivato circa l’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dall’ARS per non avere quest’ultima

difensiva . Detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
I r icorrenti incidentali hanno , infatti, omesso di riportare i passi salienti del ricorso in appello
dell’ARS onde consentire a questa Corte di valutare la fondatezza dell’eccezione.
La particolarità della questione trattata e le difficoltà interpretative della norma giustificano la
compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio
•PQM ,
t 44404.4.
ccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato ; cassa la
sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda degli attori e compensa le spese
processuali dell’intero giudizio.
Roma 10/12/2013

confutato le ragioni addotte dal primo giudice ed anzi per avere modificato totalmente la posizione

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