Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4461 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 12.1.06, depositata il

27/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di R.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Parma. Ha ritenuto in motivazione che la natura prevalentemente personale dell’attività di agente di commercio con modesti beni strumentali e senza avvalersi di lavoro altrui escludesse l’applicabilità dell’IRAP per gli anni 1998/2001 per i quali era stato chiesto il rimborso e che la richiesta di condono non precludesse il diritto al condono.

Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 e dell’art. 2195 c.c. in quanto la prima norma assoggetta all’IRAP gli esercenti impresa commerciale anche se non organizzati in forma di imprese e la seconda qualifica imprenditori commerciali gli esercenti attività intermediaria nella circolazione dei beni e tale è l’attività degli agenti di commercio.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte da SS.UU. n. 12108 del 2009.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, si eccepisce la decadenza L. n. 289 del 2002, ex art. 9 relazione alla richiesta di condono avanzata dal contribuente; l’Agenzia delle Entrate sostiene che la lettera del comma 9 della norma impone di ritenere la definitività della liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione e preclude ogni domanda di rimborso.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 3682/2007 che: L’adesione, da parte del contribuente, alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 è ostativa alla prosecuzione del giudizio di rimborso dell’IRAP che il contribuente assuma indebitamente versata. E irrilevante, alfine di pervenire a una diversa conclusione, e di ritenere, pertanto, la proseguibilità della relativa controversia, la circostanza che la domanda di definizione automatica sia stata presentata successivamente all’instaurarsi del contenzioso, mentre è errata l’affermazione, in diritto, che l’utilizzo della sanatoria non preclude ex lege istanze di rimborso di imposte inapplicabile per assenza di presupposto impositivo, atteso che il condono ha proprio lo scopo di definire transattivamente la controversia sulla esistenza di tale presupposto”. Nello stesso senso Cass. n. 25239/07.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che in ordine alle spese la novità della giurisprudenza in tema di agenti di commercio ed IRAP è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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