Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4461 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17225/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
E contro
DELTA SYSTEM SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 29/29/2015 emessa il 17/10/2014 della COMM.
TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta su contratti di telefonia mobile, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 259 del 2003;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. la censura di violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 327 e 155 c.p.c., per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure, è fondata;
4. a fronte di una sentenza pubblicata il 02/07/2012 e di un atto d’appello notificato dall’amministrazione in data 18/02/2013, il giudice regionale non ha considerato che, cadendo di domenica il termine ultimo per l’impugnazione di 6 mesi e 46 giorni (segnatamente in data 17/02/2013) esso doveva subire la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo (il 18/02/2013, appunto), nel rispetto del disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4;
5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017