Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4461 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17225/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

E contro

DELTA SYSTEM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/29/2015 emessa il 17/10/2014 della COMM.

TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta su contratti di telefonia mobile, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 259 del 2003;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la censura di violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 327 e 155 c.p.c., per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure, è fondata;

4. a fronte di una sentenza pubblicata il 02/07/2012 e di un atto d’appello notificato dall’amministrazione in data 18/02/2013, il giudice regionale non ha considerato che, cadendo di domenica il termine ultimo per l’impugnazione di 6 mesi e 46 giorni (segnatamente in data 17/02/2013) esso doveva subire la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo (il 18/02/2013, appunto), nel rispetto del disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4;

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA