Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4461 del 07/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4461 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 07/03/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Intesa San Paolo s.p.a., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Antonio
Ferraguto, elett. dom. presso lo studio del medesimo, in Roma, via Liberiana n. 17,
come da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Fallimento Generai Offset s.r.1., in persona del curatore fallimentare p.t.

212,4
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-intimatoPagina 1 di 5 – RGN 2499/2010

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estensore cons. n iìr

per la cassazione della sentenza App. Milano 8.9.2009, n. 2306/2009, R.G.
3708/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18 dicembre
2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avv. A. Ferraguto per il ricorrente;

IL PROCESSO
Banca Intesa s.p.a. impugna la sentenza App. Milano 8.9.2009 n. 2306/2009
(RG. 3708/06) che, nell’accogliere solo parzialmente il proprio appello avverso la
sentenza Trib. Milano 1.9.2006 n. 10401, ribadiva la fondatezza dell’azione
revocatoria fallimentare, esperita ex art.67 co.2 1.f. (nella versione anteriore al d.l.
n.35 del 2005) dalla curatela del Fallimento Generai Offset s.r.l. quanto alle rimesse
affluite sui conti correnti ordinari e per anticipi fatture – intrattenuti dalla società
debitrice presso la banca Cariplo (poi incorporata nella convenuta) – con atti
dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (del 4.2.1999), con la sola
esclusione della revocabilità del versamento del terzo per curo 49.509 e dunque
circoscrivendo l’inefficacia ad un montante complessivo di euro 186.827,27, di
contro agli euro 233.336,27 diversamente ritenuti dal giudice di primo grado.
Convenne la corte d’appello, sulla premessa che il fallimento era stato dichiarato
il 4 febbraio 1999 e gli atti revocandi rientravano nell’anno anteriore, che: a) le
somme trasferite dal conto anticipi n. 5686/1, immesse nel conto corrente comune,
ne divenivano poste attive, con riduzione contestuale delle passività in essere; b) il
conto n. 6588/1 non era assistito da valida ed opponibile apertura di credito,
dunque essendo solutori i tre giroconti ivi registrati, esclusa solo la citata rimessa del
terzo (erroneamente computata in modo coerente con l’azione sulla base di
un’eccezione di mancanza di data certa sollevata solo tardivamente, in appello, dal
curatore); c) erano revocabili anche le rimesse sul terzo conto corrente ordinario
n.3451/1, estintive di saldi passivi; d) era stata acquisita la prova della sdentia
decoctionis da specifica corrispondenza banca-cliente (sospensione degli affidamenti di
fine 1996), risultato negativo del bilancio 1996 (per riduzione del fatturato e
incremento delle perdite), protesti dal giugno del 1998.
Il ricorso è affidato a sei motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione avuto riguardo ai
“pagamenti” disposti sul conto anticipi n.5686/1, che di per sé realizzavano invece
mete operazioni di annotamento, dunque non revocabili, semmai essendo altre le
“poste attive”, accumulate per trasferimento sul conto corrente ordinario, e tuttavia
non colpite dall’azione revocatoria.
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estensore cons. ià TTO.

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso_

1. Il primo motivo è infondato. Dalla lettura dello svolgimento del processo quale
riportato nella sentenza impugnata (ricostruzione che non pare essere stata fatta
oggetto di autonome e puntuali censure), si evince che l’azione esperita dalla curatela
aveva di mira (anche, ed essenzialmente) le rimesse sui tre conti correnti ordinari,
non sussistendo alcuna contraddizione, superficialità o erroneità qualificatoria ove la
corte d’appello ha rilevato nel conto n.5686/1 un conto anticipi fatture, posto che la
relativa indicazione ha assunto il palese significato di elemento essenziale proprio per
la ricostruzione dei movimenti. Invero, è fondamentale il passaggio – non oggetto di
alcuna censura – in cui il giudice del merito osserva che l’ingresso nell’area della
revocabilità concerne non le somme di per sé messe a disposizione su quel conto,
ma il loro transito finale nel conto corrente ordinario, divenendone “poste
ave.. comportando riduzioni di pari importo dei relativi saldi passivi”. Il secondo motivo è
assorbito dal rigetto del primo.
2. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto gravemente carente di una sufficiente
esposizione descrittiva, nei termini riferiti, posto che il trasferimento di una posta
passiva (nell’atto si fa menzione di giroconti da altro conto), se immediatamente
esigibile, da un conto corrente scoperto ad un conto corrente assistito da fido
provoca una riduzione dello scoperto e quindi assume portata solutoria (Cass.
3507/2013), a propria volta dovendo invece la ricorrente, nell’intento di far emergere
un vizio di motivazione, esporre di aver segnalato al giudice di merito che il conto di
provenienza della posta passiva non era scoperto, circostanza non ripo ,ytta.
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estensore co

Con il secondo motivo il ricorrente contesta (anche come violazione di legge) l’omessa
motivazione sulle vicende delle anticipazioni, messe a disposizione dalla banca alla
società debitrice in relazione alle fatture da questa emesse, trattandosi dunque di
debiti della Cariplo verso la società annotati sul conto n. 5686/1, mentre la
regolazione a chiusura avveniva su altro conto ordinario (3451/1), il solo su cui la
Generai Offset potesse dare disposizioni con ordini di pagamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora il vizio di motivazione sulla
revocabilità delle tre operazioni registrate sul conto ordinario 6588/1, con censura
altresì sotto il profilo della violazione di legge quanto all’art.67 co.2 1.E, trattandosi di
giroconti di voci passive, non idonee a creare alcuna disponibilità.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza di
un’apertura di credito per 140 milioni Lit, provata dal riferimento ad essa in altro
documento, l’atto costitutivo di pegno di terzo a favore della società.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 1853
cod.civ. e 67 co.2 1.f., posto che le rimesse considerate revocabili erroneamente si
riferivano al saldo passivo di un rapporto fra banca e cliente in essere, dunque ad
un’epoca in cui la banca ancora non poteva intimare l’immediato pagamento,
mancando prima un credito esigibile.
Con il sesto motivo il ricorrente contesta la ritenuta prova della conoscenza dello stato
d’insolvenza, erroneamente fondata su elementi documentali anteriori di un anno e
mezzo rispetto al fallimento di una società che, nel frattempo, ebbe a proseguire
nella sua operatività, anche nella relazione con la banca.

4. Il quinto motivo è infondato. La decisione è corretta ove assume che lo scoperto di
conto esprima un credito erogato dalla banca senza esservi tenuta per un preesistente
obbligo contrattuale, invero escluso dal giudice di merito, così che la restituzione
può essere richiesta in qualsiasi momento ed ogni versamento ha natura solutoria,
come da indirizzo pacifico, all’atto della sua effettuazione (Cass. 16608/2010).
5. Il quinto motivo è inammissibile, avendo la corte d’appello, nel proprio sindacato di
merito, valorizzato una pluralità di elementi storici – in parte attinenti al rapporto
singolo tra banca e società debitrice ed in altra parte attinenti al profilo economicofinanziario di quest’ultima – da apprezzare in un quadro unitario e coordinato che
conduce, anche per l’unico vaglio di non manifesta illogicità qui permesso, ad una
prospettiva di incensurabilità del giudizio, nel senso di una plausibile avvenuta prova,
a carico della curatela, della sopravvenuta conoscenza di un mutamento inpeius delle
condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza
(Cass. 10573/2008). Infatti, è del tutto sintomatico di una conoscenza dello stato
d’insolvenza della debitrice che verso la fine del 1996 proprio la Cariplo le avesse
sospeso l’utilizzo delle linee di credito in essere, con comunicazione scritta, seguita
da dati di bilancio del 1996 che comunque registrarono una perdita ed infine con
protesti elevati dal giugno 1998, tutte circostanze che, unite ai rientri con versamenti
propri e di terzi, evidenziarono il declino di Generai Offset s.r.1., senza rilievo di
contraddizione per la sua residua operatività.

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estensore coik.

3. Il quarto motivo è infondato, posto che il preteso vizio di motivazione sull’esistenza
di un’apertura di credito poggia sulla mancata considerazione di una clausola dell’atto
costitutivo di pegno, prestato da un terzo a favore della società debitrice, da cui si
sarebbe ricavata la preesistenza del citato contratto. In realtà la sentenza esclude, per
“difetto di prova di qualsiasi genere”, la pretesa apertura di credito, con una motivazione
nella quale si dà conto della mera, ed insufficiente, proposta a firma del legale
rappresentante, senza riscontro della banca, dunque sulla base degli elementi di
giudizio che, allo stato, debbono essere ritenuti gli unici allegati dalla parte a
dimostrazione della conclusione del contratto, mentre ora il ricorrente articola la
censura su un elemento del tutto diverso, non indicando però di averlo (e in quale
tempestiva sede processuale) specificamente sottoposto all’attenzione del giudice di
merito sotto il profilo indicato, derivandone l’assenza di un obbligo di motivazione
sul punto. Osserva inoltre il Collegio che in ogni caso la mera menzione della
apertura di credito appare incompleta poiché non ne vengono individuati in modo
compiuto gli estremi obbliganti a carico della banca, tra cui il termine di scadenza
sino al quale essa si sarebbe impegnata a tenere ferma la provvista di finanziamento,
senza contare che tale rimando è ad un documento formato tra parti diverse.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dice ire 2015.

6.Quanto infine alla portata di un supposto giudicato, che pronrianerebbe dalla
sentenza n. 10638/2015 resa da questa Corte e fra le medesime parti, l’eccezione,
dedotta per la prima volta in sede di difesa orale all’udienza odierna, è del tutto priva
di fondamento: il citato arresto, oltre a concernere le parti dell’attuale giudizio, non
contiene alcun altro elemento anche solo di collegamento quanto all’oggetto
dell’accertamento qui riesaminato. Si osserva per vero che: in questo giudizio non vi è
traccia, per come condotta alla competenza impugnatoria della Cassazione, di una
“revocatoria di vendite di stampati alla banca, in quanto pagamenti non effettuati con mezzi
normali…e volte a ridurre per compensazione Poposizione debitorid’; per la sentenza n.
10638/2015, i primi quattro motivi del ricorso principale – attinenti a fatti
completamente diversi da quelli propri della domanda qui invece esaminata – sono
stati dichiarati a loro volta inammissibili, mentre per il quinto ed il sesto il giudizio di
infondatezza ha riguardato questioni di saldo contabile revocabile e saldo delle
operazioni giornaliere; ancora per la sentenza 10638/2015 i motivi primo, secondo e
quarto del ricorso incidentale della banca sono stati giudicati inammissibili per ragioni
di erroneo allestimento del ricorso, nonché inammissibile anche il terzo, quanto al
vizio di motivazione, mentre quanto alla violazione di legge, ancora del terzo motivo,
questa Corte ha statuito, giudicandone l’infondatezza, che “Il ricorrente incidentale deduce
la regola per la quale, prima del recesso della banca dal contratto, i debiti del correntista non sono
esigibili, citando al nguarclo giurisprudenza di legittimità: la quale, tuttavia, non si riferisce alle
operazioni di credito cui la banca si induca di volta in volta ed al di fuori di qualsiasi preesistente
quadro contrattuale: per le quali occorre, invece, osservare come il credito dell’istituto sia privo di
termine, con la conseguente applicazione della regola quod sine die debetur statim debetur e
piena revocabilità delle rimesse.

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