Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4460 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO, del 15/1/07, depositata il 30/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Chieri nei confronti di G.M., medico convenzionato con il S.S.N..

Ha ritenuto in motivazione che dall’esame della documentazione esibita dal contribuente non si evince una organizzazione autonoma essendo l’attivita’ svolta in assenza di capitale e di lavoro altrui.

Aggiungeva che trattandosi di iscritto in un albo professionale non poteva aversi mai organizzazione autonoma essendo sempre necessario l’apporto del professionista, ed infine che l’attivita’ del medico convenzionato non era autonoma ma parasubordinata.

Propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si e’ costituito.

Va premesso che la interpretazione della normativa sull’IRAP data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, e’ nel senso che presupposti dell’imposta sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.

La sentenza impugnata si fonda su tre autonome ragioni, la prima conforme alla predetta interpretazione, la seconda, per la quale le professioni protette non sarebbero mai soggette all’IRAP, difforme e pertanto erronea, la terza che l’attivita’ del medico convenzionato sarebbe parasubordinata e non esercizio di libera professione e’ anche essa palesemente erronea perche’ la convenzione qualifica libero professionale l’attivita’ del medico.

Il secondo e terzo motivo, che investono la seconda e terza ratio decidendi, sono pertanto fondati, ma cio’ non e’ sufficiente per l’accoglimento del ricorso in quanto la sentenza si fonda anche sulla prima ratio, che e’ oggetto del primo e del quarto motivo.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 che prescrive le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attivita’ di medico convenzionato, che eccederebbero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica. La risposta favorevole al contribuente si ricava dalla stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l’esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale e’ indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalita’, ove non siano dedotti costi eccedenti.

Con il quarto motivo, deducendo vizio di motivazione, si evidenzia come sia riportata nel modello unico 2002 una spesa di L. 13.380.000 per il fitto dello studio. Valgono le considerazioni di cui al motivo precedente aggiungendosi che la somma indicata non rende illogica la valutazione implicita del giudice di merito che essa corrispondesse al minimo necessario per il fitto dello studio.

Si deve concludere per il rigetto del ricorso”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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