Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4460 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17074/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

NICOLA TODARO e SALVATORE CATANIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.A.), Agente della

Riscossione della Provincia di Messina, C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE PAVONE, giusta procura allegata al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1199/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, emessa il

17/03/2014 e depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio concerne l’impugnazione di una iscrizione a ruolo afferente n. 12 cartelle di pagamento, di una delle quali – relativa ad imposta di registro, interessi e sanzioni dell’anno 1999 – il contribuente ha contestato l’irrituale e quindi omessa notifica (così come la mancata notificazione dell’atto impositivo presupposto), asserendo di esserne venuto a conoscenza solo con la notifica, in data 8/04/2005, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria;

2. con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, il ricorso proposto avverso detta cartella di pagamento, a causa della mancata impugnazione contestuale della relativa comunicazione di iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, n. 3);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. con i tre motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente contesta al giudice d’appello di aver fondato la propria decisione su un aspetto – la mancata impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria – che non era controverso tra le parti (essendo anzi pacifico il contrario, come risulta dagli stralci di deduzioni difensive trascritti a pag. 10-11 del ricorso) e di non essersi invece pronunciato sulla questione principale e controversa del giudizio – la ritualità o meno della notifica della cartella in contestazione – specificamente riproposta dallo stesso contribuente in sede di appello (come da difese trascritte a pag. 4-8 del ricorso), a tal fine non potendo certamente essere sufficiente l’inciso “a prescindere dalla prova fornita dalla Montepaschi Se.Ri.t. s.p.a. della contestata notifica della cartella”, se non altro perchè del tutto privo di qualsivoglia motivazione;

5. alla luce degli atti di causa la censura risulta dunque fondata, con conseguente necessità di rinvio al giudice di secondo grado per una puntuale pronuncia sulle domande ed eccezioni effettivamente poste dalle parti.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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