Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4459 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. un., 24/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CHIRINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

LOCATELLI 9, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6524/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza n. 1100/2001 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna accolse parzialmente il ricorso proposto da M. R. nei confronti dell’Agenzia del demanio, avverso il provvedimento di immediata riconsegna del fabbricato ubicato in (OMISSIS) denominato “ex fotoelettrica”, avverso le note di richiesta dei relativi corrispettivi per gli anni dal 1993 al 1998, avverso le successive intimazioni di pagamento: fu ritenuta fondata la doglianza concernente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, mentre furono disattese le contestazioni attinenti alle richieste e intimazioni di pagamento, nonchè alla dedotta incompetenza dell’Agenzia del demanio, non risultando che l’immobile fosse stato trasferito alla Regione Sardegna.

Adito da M.R., con decisione n. 6524/2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che il provvedimento era stato reiterato, emendando il vizio da cui era affetto quello precedente, e che sulla nuova determinazione, di per sè lesiva e necessitante di specifica impugnazione per essere caducata, non avrebbe potuto incidere una eventuale pronuncia favorevole sul gravame proposto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale; ne ha desunto il proprio esonero dall’esame dall’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in secondo grado dall’Agenzia del demanio, eccezione che ha comunque ritenuto infondata (perchè relativa a giudizio attinente all’illegittimo esercizio di poteri autoritativi) e inammissibile (perchè formulata con memoria non notificata).

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione M. G., M.R. e M.I., in base a due motivi.

L’Agenzia del demanio si è costituita con controricorso.

M.G. e M.I. non sono stati parti nei giudizi di primo e di secondo grado, sicchè il ricorso per cassazione risulta inammissibile, in quanto proposto (anche) da loro.

Con i due motivi addotti a sostegno dell’impugnazione viene dedotto, rispettivamente:

che il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto preclusa la questione di giurisdizione, nel presupposto che “si sarebbe formato un giudicato interno tra le parti in relazione all’accertamento della proprietà del bene, in quanto non sarebbe stato introdotto entro la fine del giudizio di primo grado, regolamento di giurisdizione davanti a questa Eccellentissima Corte di Cassazione”;

– che “sia il Tar Sardegna sia il Consiglio di Stato, questo indipendentemente dall’istanza di parte e anche in presenza di un petitum in tal senso introdotto dalle parti, avrebbero dovuto dichiarare il loro difetto di giurisdizione in merito alla esistenza sia della sdemanializzazione ma ancor più in merito all’appartenenza dell’immobile ex fotoelettrica sito in (OMISSIS) al Demanio o al Patrimonio dello Stato trattandosi di questione di diritto civile di competenza della magistratura ordinaria”.

Entrambi gli assunti appaiono manifestamente infondati.

Con la sentenza impugnata la questione di giurisdizione è stata ritenuta superata non già perchè non era stata sollevata con istanza di regolamento preventivo, ma in considerazione della constatata improcedibilità dell’appello, dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse degli istanti a una pronuncia di merito, la quale non avrebbe potuto incidere sul nuovo provvedimento, emesso in sostituzione di quello oggetto del giudizio.

La decisione adottata, di natura esclusivamente processuale, non implica alcuna affermazione, con effetto di giudicato, circa la natura – demaniale o non – dell’immobile in questione e circa la sua appartenenza allo Stato o alla Regione. E’ comunque esatto ciò che il Consiglio di Stato – peraltro con un obiter dictum – ha osservato circa l’ulteriore impedimento all’esame della questione di giurisdizione, costituito dalla mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado: la tesi è conforme al principio enunciato da Cass. s.u. 9 ottobre 2008 n. 24883 e ribadito dalla costante successiva giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui la decisione nel merito della causa implica necessariamente l’affermazione della giurisdizione, il cui difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ad quem, se non ha specificamente formato oggetto di impugnazione”. – le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, sia in quanto proposto da M.G. e M.I., poichè non erano stati parti nel giudizio a quo, sia in quanto proposto da M.R., poichè la questione di giurisdizione è preclusa dal giudicato interno che si è formato sul punto;

– ne consegue la condanna dei ricorrenti – in solido, stante l’affermato loro comune interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 4.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese prenotate a debito, oltre a 4.000,00 Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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