Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4459 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 25/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di TORINO, del 16/4/07, depositata il 23/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria nei confronti di C.M., veterinario.
In motivazione dopo ampia esposizione delle posizioni delle parti e della decisione di primo grado aveva ritenuto che il contribuente non era in possesso di una organizzazione di capitali e di lavoro altrui tale da creare valore aggiunto, concludeva condividendo la decisione di primo grado poichè dalla documentazione esibita non consentiva di accertare l’esistenza o meno di collaboratori e di capitali investiti ai fini dell’accertamento del presupposto dell’imposta.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.
Precede logicamente l’esame del secondo motivo con il quale, formulando idoneo quesito, si contesta, per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 la ratio decidendi dei giudici di merito.
Il ricorso è manifestamente fondato in quanto conforme alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. I giudici di merito erroneamente hanno, invece, ritenuto che presupposto dell’imposta fosse la capacità dei beni strumentali e del lavoro altrui di produrre autonomamente reddito.
Gli altri motivi sono assorbiti”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010