Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4458 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. un., 24/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CHIRINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D & P BUILDING COMPANY S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SARRA MAURIZIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Cinzia MELILLO dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso, in accoglimento del primo motivo

del ricorso, per il dichiararsi l’A.G.O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 dicembre 2005 la Commissione tributaria provinciale di Matera ha respinto l’impugnazione proposta dalla s.r.l. D & P Building Company avverso il provvedimento con cui l’ufficio di Pisticci dell’Agenzia delle entrate le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per aver impiegato la lavoratrice dipendente D.E., senza averla registrata nelle scritture obbligatorie.

Adita in appello dalla soccombente, la Commissione tributaria regionale di Potenza, con sentenza del 22 gennaio 2008, ha rigettato il gravame.

Contro tale sentenza la s.r.l. D & P Builging Company ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La resistente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso, rilevando che a conclusione dell’illustrazione del primo motivo sono stati formulati quesiti di diritto multipli e assertivi, suscettibili di risposte alternative, che non consentono di riassumere la censura un’unica domanda cui rispondere affermativamente o negativamente, mentre nel secondo motivo non è stato indicato il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inidonea.

L’eccezione va disattesa, poichè il primo motivo si chiude con un quesito unitario, anche se articolato in tre punti, tutti convergenti nel senso della contestazione della giurisdizione del giudice tributario; il secondo contiene nel suo contesto un momento di sintesi, dal quale risulta chiaramente che la qualità di lavoratrice subordinata di D.E. è il punto in ordine al quale il giudice a quo non avrebbe giustificato adeguatamente la decisione adottata.

Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. D. & P. Building Company lamenta che la Commissione regionale ha mancato di riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, derivante dall’illegittimità costituzionale – poi dichiarata con effetto retroattivo dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 maggio 2008 n. 130 – del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, “nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.

La censura va disattesa, poichè attiene a questione preclusa dal giudicato che in proposito si è formato e sul quale non può incidere la successiva pronuncia di incostituzionalità richiamata dalla ricorrente (cfr. Cass. s.u. 2 dicembre 2008 n. 28545).

Decidendo la causa nel merito, la Commissione provinciale aveva presupposto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, sicchè la s.r.l. D. & P. Building Company, per evitare la definitiva incontestabilità di tale implicita affermazione, avrebbe dovuto farne specifico oggetto di gravame avverso la sentenza di primo grado (cfr. Cass. 9 ottobre 2008 n. 24883). Risulta invece dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato – che l’appellante, nell’adire la Commissione regionale, aveva formulato deduzioni e sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale, che non ponevano la questione relativa alla giurisdizione.

Con il secondo motivo di ricorso la s.r.l. D. & P. Building Company si duole della “gestione sommaria, superficiale, unilaterale delle prove” compiuta nella sentenza impugnata, che a suo dire si basa su elementi inconsistenti e trascura quelli realmente significativi.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè si verte in tema accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da questi vizi la sentenza impugnata è immune, in quanto la Commissione tributaria regionale ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, spiegando che la circostanza della presenza di D.E. nella sede della s.r.l. D. & P. Building deponeva nel senso dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come risultava anche dalle dichiarazioni rese agli i- spettori dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dal responsabile aziendale D.G., mentre il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, asseritamente intercorso con il socio P.M. in proprio, non era dimostrato da documenti di data certa e comportava semmai un’attività da svolgere fuori dagli uffici della società. La diversa valutazione di queste risultanze, propugnata dalla ricorrente sulla scorta di una dichiarazione scritta rilasciatale da D.E., non può costituire idoneo motivo di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente le spese prenotate a debito, oltre agli onorari, che si liquidano in 1.500,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese prenotate a debito, oltre a 1.500,00 Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA