Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4458 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio

dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PENE’ SAVINO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO, del 5/10/06, depositata il 24/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La C.T.R. del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Savigliano nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, confermando la spettanza del rimborso della meta’ dell’IRPEG versata per l’esercizio 1997 avendo al fondazione bancaria diritto al beneficio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.

Riteneva in motivazione che la spettanza del beneficio derivava dalla natura prevalentemente non lucrativa dell’attivita’ svolta in conformita’ delle previsioni statutarie, che l’attivita’ economica era meramente strumentale all’esercizio delle finalita’ della fondazione e non costituiva attivita’ economica, che tale interpretazione era confermata dal D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 norma di natura interpretativa.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la fondazione bancaria.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, la ricorrenti contestano la qualificazione dell’attivita’ dell’ente come non commerciale e la conseguente spettanza del beneficio riservata ad enti che abbiano esclusiva attivita’ non lucrativa.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e’ fondato in quanto conforme ai principi affermati recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1579 del 2009 con la quale, componendo il contrasto della giurisprudenza, si sono affermati i seguenti principi: Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’ali’quota sull’i.r.pe.g.; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne’ in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne’ in via estensiva, poiche’ la sua ratio va ricercata nella esclusivita’ e tipicita’ del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale gia’ esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalita’ giuridica di diritto privato, cosi’ estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c, T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c. di aver in concreto svolto un’attivita’, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che nel deedere si atterra’ ai trascritti principi. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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